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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10760 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nella persona del giudice unico dott.ssa IN CC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 13450/2023 Ruolo Gen. Affari Civili e vertente
TRA
"Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Salemme ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Napoli alla via S. Maria La Nova 32 giusta mandato in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. P.IVA 1 ), in persona dell'Amministratore p.t., Dott. Controparte_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi De Martino (C.F. C.F. 1 P.I.V.A. P.IVA 2 ),
CONVENUTO
OGGETTO: impugnativa delibera condominiale
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso- ritualmente notificato ritualmente a decreto di fissazione di udienza-
"Parte 1 premesso di proprietaria di un' unità immobiliare sita al piano 5, int
11, scala B, facente parte del fabbricato in condominio sito in Napoli alla Via T. Tasso
n. 216, che con delibera approvata in seno all'assemblea tenutasi il 14/02/2023 il condominio procedeva alla "Approvazione dei Bilanci Consuntivi anno 2019/2020/2021
e dei relativi piani di riparto” che in parte qua, punto 1 all'ordine del giorno, detta delibera doveva ritenersi invalida per violazione del disposto di cui all'art. 1130 bis c.c. in quanto i bilanci approvati erano privi ciascuno sia dei prescritti registri di contabilità, che di una chiara e completa nota sintetica esplicativa, tutto ciò premesso conveniva in giudizio il Controparte 1 alla Via T. Tasso n. 216 dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di fine sentire dichiarare nulla o, comunque, inefficace la delibera impugnata, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio il convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva la tardività dell'azione proposta non avendo parte attrice introdotto il giudizio di impugnativa della delibera condominiale nel termine di gg. 30 dal momento in cui il condominio aveva ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, e nel merito, insisteva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, Ammessa ed espletata ctu, la causa all'udienza del 04.11.2025 veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione formulata dal CP 1 convenuto di tardività dell'azione in quanto la domanda è stata introdotta mediante iscrizione al ruolo del ricorso introduttivo del giudizio (16.06.2023) nel termine di gg. 30 dal deposito del verbale negativo di mediazione (25.05.2023) in conformità del disposto di cui all'art. 5 comma 6 Dlgs 28/2010, applicabile -ratione temporis- alla fattispecie de qua.
Nel merito è stata ammessa ed espletata CTU ed al perito nominato è stato assegnato l'incarico di verificare se la redazione dei bilanci relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 fosse avvenuta nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 1130 bis c.c. nonché di verificare incongruenze ed errori rispetto a quanto lamentato da parte ricorrente. Orbene il CTU nominato ha, quindi, concluso il proprio elaborato peritale affermando che "i rendiconti del 2019, 2020, e 2021 non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 1130 bis c.c. e le violazioni commesse sono tali da compromettere la chiarezza e intellegibilità dei bilanci, in quanto impediscono di comprendere sia l'evoluzione che l'effettiva consistenza delle disponibilità liquide esistenti alla data di chiusura di ogni gestione".
In particolare il CTU ha rilevato che i tre rendiconti 2019, 2020 e 2021 sono privi dei registri di contabilità non potendosi ritenere tali i documenti predisposti dall'amministratore del condominio, in quanto, appunto, non redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 1130 bis c.c. poiché non sono annotate le voci di entrata ma solo quelle di uscita, non sono indicate le date di pagamento delle spese, i pagamenti non sono registrati cronologicamente, non sono, quindi, registri cronologici, ma dei meri riepiloghi delle spese condominiali raggruppate per tipologia, non sono indicate le modalità dei pagamenti effettuati se per cassa o dal conto corrente bancario, sono documenti privi di continuità da un anno all'altro e che tale mancanza compromette la chiarezza ed intellegibilità dei bilanci in quanto impedisce di comprendere sia l'evoluzione che l'effettiva consistenza delle disponibilità liquide esistenti alla data di chiusura di ogni gestione. Inoltre i bilanci presentano le seguenti incongruenze: adozione del principio contabile per competenza con imputazione di spese non riferite all'anno di gestione, mancanza del riporto per ogni anno del saldo banca al 31.12 dell'anno precedente, la genericità delle voci di spesa che non trova riscontro in un documento giustificativo stante anche la mancanza dell'obbligatorio registro di cassa, non risultano effettuati rimborsi o compensazioni dei crediti vantati dal condominio in relazione alle maggiori quote versate.
Essendo queste le conclusioni cui è giunto il CTU, cui non è possibile discostarsi in quanto sorrette da motivazione logica e coerente, oltre che ribadite nei chiarimenti resi, deve ritenersi che i bilanci approvati peccano di chiarezza ed intellegibilità e non rispondono neppure al criterio contabile previsto dall'art. 1130 bis c..c per tali motivi la domanda di annullamento della delibera impugnata come formulata deve essere accolta.
Le spese di lite, comprensive della CTU e CTP. seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice unico, dott.ssa IN CC, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte 1 nei confronti disattesa ogni diversa richiesta,del Controparte_3 eccezione o conclusione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetti, annulla la delibera assunta in data 14.02.2023 dai condomini del Controparte_3 66Via tasso n. 216" limitatamente alla approvazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno;
b) Condanna il Controparte_3 in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento in favore di Parte 1 delle spese di lite liquidate in €
8171,60 per esborsi comprensivi di CTU e CTP ed € 7052,00 per onorario, oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Napoli, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN CC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nella persona del giudice unico dott.ssa IN CC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 13450/2023 Ruolo Gen. Affari Civili e vertente
TRA
"Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Salemme ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Napoli alla via S. Maria La Nova 32 giusta mandato in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. P.IVA 1 ), in persona dell'Amministratore p.t., Dott. Controparte_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi De Martino (C.F. C.F. 1 P.I.V.A. P.IVA 2 ),
CONVENUTO
OGGETTO: impugnativa delibera condominiale
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso- ritualmente notificato ritualmente a decreto di fissazione di udienza-
"Parte 1 premesso di proprietaria di un' unità immobiliare sita al piano 5, int
11, scala B, facente parte del fabbricato in condominio sito in Napoli alla Via T. Tasso
n. 216, che con delibera approvata in seno all'assemblea tenutasi il 14/02/2023 il condominio procedeva alla "Approvazione dei Bilanci Consuntivi anno 2019/2020/2021
e dei relativi piani di riparto” che in parte qua, punto 1 all'ordine del giorno, detta delibera doveva ritenersi invalida per violazione del disposto di cui all'art. 1130 bis c.c. in quanto i bilanci approvati erano privi ciascuno sia dei prescritti registri di contabilità, che di una chiara e completa nota sintetica esplicativa, tutto ciò premesso conveniva in giudizio il Controparte 1 alla Via T. Tasso n. 216 dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di fine sentire dichiarare nulla o, comunque, inefficace la delibera impugnata, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio il convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva la tardività dell'azione proposta non avendo parte attrice introdotto il giudizio di impugnativa della delibera condominiale nel termine di gg. 30 dal momento in cui il condominio aveva ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, e nel merito, insisteva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, Ammessa ed espletata ctu, la causa all'udienza del 04.11.2025 veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione formulata dal CP 1 convenuto di tardività dell'azione in quanto la domanda è stata introdotta mediante iscrizione al ruolo del ricorso introduttivo del giudizio (16.06.2023) nel termine di gg. 30 dal deposito del verbale negativo di mediazione (25.05.2023) in conformità del disposto di cui all'art. 5 comma 6 Dlgs 28/2010, applicabile -ratione temporis- alla fattispecie de qua.
Nel merito è stata ammessa ed espletata CTU ed al perito nominato è stato assegnato l'incarico di verificare se la redazione dei bilanci relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 fosse avvenuta nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 1130 bis c.c. nonché di verificare incongruenze ed errori rispetto a quanto lamentato da parte ricorrente. Orbene il CTU nominato ha, quindi, concluso il proprio elaborato peritale affermando che "i rendiconti del 2019, 2020, e 2021 non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 1130 bis c.c. e le violazioni commesse sono tali da compromettere la chiarezza e intellegibilità dei bilanci, in quanto impediscono di comprendere sia l'evoluzione che l'effettiva consistenza delle disponibilità liquide esistenti alla data di chiusura di ogni gestione".
In particolare il CTU ha rilevato che i tre rendiconti 2019, 2020 e 2021 sono privi dei registri di contabilità non potendosi ritenere tali i documenti predisposti dall'amministratore del condominio, in quanto, appunto, non redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 1130 bis c.c. poiché non sono annotate le voci di entrata ma solo quelle di uscita, non sono indicate le date di pagamento delle spese, i pagamenti non sono registrati cronologicamente, non sono, quindi, registri cronologici, ma dei meri riepiloghi delle spese condominiali raggruppate per tipologia, non sono indicate le modalità dei pagamenti effettuati se per cassa o dal conto corrente bancario, sono documenti privi di continuità da un anno all'altro e che tale mancanza compromette la chiarezza ed intellegibilità dei bilanci in quanto impedisce di comprendere sia l'evoluzione che l'effettiva consistenza delle disponibilità liquide esistenti alla data di chiusura di ogni gestione. Inoltre i bilanci presentano le seguenti incongruenze: adozione del principio contabile per competenza con imputazione di spese non riferite all'anno di gestione, mancanza del riporto per ogni anno del saldo banca al 31.12 dell'anno precedente, la genericità delle voci di spesa che non trova riscontro in un documento giustificativo stante anche la mancanza dell'obbligatorio registro di cassa, non risultano effettuati rimborsi o compensazioni dei crediti vantati dal condominio in relazione alle maggiori quote versate.
Essendo queste le conclusioni cui è giunto il CTU, cui non è possibile discostarsi in quanto sorrette da motivazione logica e coerente, oltre che ribadite nei chiarimenti resi, deve ritenersi che i bilanci approvati peccano di chiarezza ed intellegibilità e non rispondono neppure al criterio contabile previsto dall'art. 1130 bis c..c per tali motivi la domanda di annullamento della delibera impugnata come formulata deve essere accolta.
Le spese di lite, comprensive della CTU e CTP. seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice unico, dott.ssa IN CC, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte 1 nei confronti disattesa ogni diversa richiesta,del Controparte_3 eccezione o conclusione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetti, annulla la delibera assunta in data 14.02.2023 dai condomini del Controparte_3 66Via tasso n. 216" limitatamente alla approvazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno;
b) Condanna il Controparte_3 in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento in favore di Parte 1 delle spese di lite liquidate in €
8171,60 per esborsi comprensivi di CTU e CTP ed € 7052,00 per onorario, oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Napoli, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN CC