Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00765/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nato in [...] il -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Bologna, via Castiglione 4;
contro
Prefetto/U.T.G. di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
del provvedimento 14.05.2024, notificato digitalmente in pari data, del Prefetto della Provincia di Palermo, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di cittadinanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 05.02.1992 n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IO LI e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Immordino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, deducendo testualmente che “L’atto impugnato è nullo perché viziato da eccesso di potere e comunque pronunciato in violazione di legge, nonché privo e/o carente di motivazione”.
Nello specifico, dopo aver premesso di avere inoltrato istanza per la concessione della cittadinanza italiana, rigettata dall’Amministrazione intimata con gli atti gravati, il ricorrente ha lamentato l’erroneità dell’assunto a supporto dei medesimi, laddove l’Amministrazione ha ritenuto insufficiente il requisito reddituale (necessario ai fine dell’accoglimento dell’istanza in discorso) per gli anni 2020, 2021, 2022.
A suo dire, a causa di un’istruttoria superficiale, tale da provocare l’adozione di un provvedimento affetto dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza, della parzialità e dell’illogicità, l’Amministrazione intimata non si sarebbe avveduta della circostanza che detto requisito andava stimato facendo riferimento al suo intero nucleo familiare, composto, oltre che dal ricorrente stesso, dalla moglie e dalla figlia, nonché dal fratello, dalla cognata e dai loro figli.
Se così avesse fatto, la Prefettura di Palermo si sarebbe avveduta che, a fronte di una soglia minima per ottenere la cittadinanza italiana pari a € 14.100,00, nessun dubbio poteva sussistere sull’accoglibilità dell’istanza oggetto del caso a mani, essendo stato dimostrato un reddito di € 21.834,00 per l’anno 2020; di € 18.336,00 per il 2021; e di € 18.994,00 per il 2022.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, ad esito dell’udienza pubblica del 27.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3) Il gravame oggetto del decidere è infondato per le ragioni, che seguono.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 legge n. 91/1992, recante Nuove norme sulla cittadinanza , nel testo vigente ratione temporis , “1) La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 2) Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”.
Secondo un radicato indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Tribunale non vede ragione per decampare, l’Amministrazione, nell’ipotesi di cui alla precedente lettera f ), è chiamata ad apprezzare l’opportunità dello stabile inserimento dello straniero nella nostra comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare la sua effettiva integrazione nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, sent. 09.11.2011, n. 5913).
A tal fine, poi, ricade sull’interessato l’onere di dimostrare il possesso di un reddito tale da garantirgli l’autosufficienza economica.
Invero, come ancora di recente ribadito dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, “Nel silenzio della legge che disciplina le modalità di rilascio della cittadinanza italiana, la valutazione demandata all’Amministrazione in ordine a tale aspetto (cioè quello in discorso) può essere effettuata avendo come parametro di riferimento l’ammontare di reddito fissato dalla legge per ottenere l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, di cui all’art. 3 d.l. n. 382/1989, conv. legge n. 8/1990 ed in seguito confermato dall’art. 2, comma 15, legge n. 549/1995, fissato in € 8.263,31 annui ed incrementato a € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, sent. 28.04.2025, n. 8201 ed in senso conforme ibidem , Sez. II quater , sent. 02.02.2015, n. 1833).
Inoltre, come correttamente controdedotto dall’Amministrazione intimata con la sua memoria in data 27.12.2025, possono essere altresì considerati i redditi dei familiari della parte istante, purché presenti nel suo stesso stato di famiglia, con riferimento alla famiglia anagrafica e limitatamente ai familiari citati dall’art. 433 cod. civ. (il coniuge, i figli, i genitori, i generi, le nuore, il suocero, la suocera, i fratelli e le sorelle).
Poste tali premesse e passando ad esaminare la fattispecie oggetto del decidere, qualora si volesse considerare, quale unico nucleo familiare, quello costituito dal richiedente, dalla coniuge e dalla figlia, nonché dal fratello, dalla moglie di quest’ultimo e dai loro figli, il parametro reddituale di riferimento sarebbe pari ad € 24.272,10, dovendosi sommare il reddito del richiedente (con coniuge e figlia a carico) a quello afferente al fratello (rispettivamente pari a € 11.878,05 e € 12,394,05).
Senonché, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente è dato evincere invece che i redditi prodotti cumulativamente dal richiedente e dal fratello ammontano a € 21.834,00 nel 2020; € 18.336,00 nel 2021; € 18.994,00 nel 2022; ben al di sotto, quindi, del parametro testé specificato.
4) Infine, per quel che concerne le spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza, le stesse sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
IO LI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LI | RT VA |
IL SEGRETARIO