CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3618/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006878000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006878000 REGISTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006878000 REGISTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006878000 REGISTRO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200011183545000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230024980747000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021220500000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021220500000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021220500000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e la compensazione delle spese. Resistente/Appellato:
(Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ricorrente1 procuratore di sé medesimo, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate in data 11 agosto 2025, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 02880202500006878000 del 30/05/2025, notificato in data 13/06/2025, relativamente al motociclo targato Targa_1, sull'errato presupposto di essere debitore della somma di €. 9.639,87, dovuta nel dettaglio in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 02820200011183545000, riferita all'omesso versamento della imposta sul valore aggiunto per l'anno
2018;
2) n. 02820210012324289000, riferita ad un verbale di violazione al CDS nell'anno 2021;
3) n. 02820230024980747000, riferita alla imposta di registro per l'anno 2020;
4) n. 02820240021220500000, riferita alla imposta di registro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
In proposito deduce il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 2 e per le restanti cartelle eccepisce la mancata notifica nonché la prescrizione e/o decadenza dei relativi crediti.
L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio in data 3 settembre 2025, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto sostiene che il preavviso di fermo amministrativo al più possa essere impugnato solo per vizi propri e non per il vizio eccepito dal ricorrente e nel merito ne chiede il rigetto.
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione, ancorché regolarmente adita, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria adita osserva che per giurisprudenza costante il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato oltre che per vizi propri anche eccependo il difetto o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Il ricorso viene accolto e ciò in quanto non viene documentata la notifica delle cartelle di pagamento n.
02820200011183545000, n. 02820230024980747000 e n. 02820240021220500000.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la compensazione delle spese.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr CC renato dr IN IO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3618/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006878000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006878000 REGISTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006878000 REGISTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006878000 REGISTRO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200011183545000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230024980747000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021220500000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021220500000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021220500000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e la compensazione delle spese. Resistente/Appellato:
(Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ricorrente1 procuratore di sé medesimo, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate in data 11 agosto 2025, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 02880202500006878000 del 30/05/2025, notificato in data 13/06/2025, relativamente al motociclo targato Targa_1, sull'errato presupposto di essere debitore della somma di €. 9.639,87, dovuta nel dettaglio in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 02820200011183545000, riferita all'omesso versamento della imposta sul valore aggiunto per l'anno
2018;
2) n. 02820210012324289000, riferita ad un verbale di violazione al CDS nell'anno 2021;
3) n. 02820230024980747000, riferita alla imposta di registro per l'anno 2020;
4) n. 02820240021220500000, riferita alla imposta di registro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
In proposito deduce il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 2 e per le restanti cartelle eccepisce la mancata notifica nonché la prescrizione e/o decadenza dei relativi crediti.
L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio in data 3 settembre 2025, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto sostiene che il preavviso di fermo amministrativo al più possa essere impugnato solo per vizi propri e non per il vizio eccepito dal ricorrente e nel merito ne chiede il rigetto.
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione, ancorché regolarmente adita, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria adita osserva che per giurisprudenza costante il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato oltre che per vizi propri anche eccependo il difetto o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Il ricorso viene accolto e ciò in quanto non viene documentata la notifica delle cartelle di pagamento n.
02820200011183545000, n. 02820230024980747000 e n. 02820240021220500000.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la compensazione delle spese.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr CC renato dr IN IO