Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE X
GIUDICE UNICO
dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8644 2021 del R.G.A.C., pendente
TRA
P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t. Parte 1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Belvedere n. 111 presso lo studio dell' avv.to
Marcello Micillo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
E
in persona Controparte 1 P.IVA 2
dell'amministratore p.t. elett. dom. in VIA SCARLATTI 105 NAPOLI presso lo studio dell'avv. VISCONTI MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2024, si sono riportati alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e come meglio articolate a verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte 1 in qualità diCon atto di citazione ritualmente notificato, la proprietaria di unità immobiliari e condomina del Condominio del complesso edificio di viale CP 1 con accesso dai civici 405 e 425,e 421, premesso che :
-in data 08 giugno 2018, riceveva la diffida della Protezione Civile e dalla Sicurezza
Abitativa del dalla quale emergeva che a seguito del Controparte_2 sopraluogo eseguito dai tecnici del si rileva lo stato di dissesto dell'immobile CP_3
-successivamente veniva notificata all'istante ordinanza n. 636 del 03.10.2018
emessa dall' con la quale si ordinava di provvedere adControparte_4
,
eliminare il pericolo derivante dal dissesto e si inibiva l'utilizzo dell'intero fabbricato;
- nel frattempo, l'avv. Elia Rossi, all'epoca amministratore del
[...]
Parte 2 al civico 405 di con nota inviata tramite pec, invitava la CP 1
,
, proprietaria di alcuni immobili società attrice e la Controparte_5
"al pagamento della nell'edificio avente accesso dal civico 425 del CP_1 quota di 577,46 millesimi dell'importo complessivo delle spese preventivate dal tecnico, allegando documentazione afferente i lavori a farsi;
nonostante la società attrice avesse comunicato all'amministratore di non avere
-
alcuna responsabilità per l'accaduto, in quanto le lesioni ai pilastri sarebbero state provocate dai lavori commissionati dallo stesso amministratore del condominio di
Controparte 1 la stessa unitamente all' Controparte_5 convenne di
,
contribuire al pagamento di quanto previsto nel progetto redatto dal prof.
Per 1 pari ad € 35.000,00, di cui € 17.500,00, a fronte dei lavori già eseguiti,
e dei quali, allo stato erano stati corrisposti dalla Parte 1 €
14.675,02, ed il saldo di €17.500,00, ad emissione del CEP rilasciato dal prof.
Per 1 dopo il completamento delle opere.
Tutto ciò premesso la Parte 1 conveniva in giudizio il [...] chiedendo di accertare la responsabilità dello stesso per le Controparte_6
,
lesioni strutturali presenti nei pilastri dell'edificio ed in ogni caso per culpa in vigilando e/o in culpa eligendo, dal momento che, come appreso dai portieri dello stabile e confermato dalla condotta tenuta dallo stesso condominio, le lesioni ai pilastri sarebbero state causate da un operaio dell'impresa, chiamata a ripulire lo scantinato di tutto il materiale di risulta ivi depositato, che compiendo maldestramente una manovra con il muletto avrebbe urtato violentemente uno dei pilasti.
Pertanto concludeva nei seguenti termini: “riconoscere e dichiarare che la causa degli eventi scatenanti i provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione, di cui in premessa, è da addebitare esclusivamente a carico del CP 1 convenuto in ogni caso per culpa in vigilando e/o in culpa eligendo per i motivi sopra esposti;
-in via gradata, riconoscere e dichiarare che il Condominio al Controparte_1 Si
è arricchito indebitamente delle somme corrisposte dalla società attrice così come esposto in premessa;
-conseguentemente, sia in caso di accoglimento della domanda
principale, sia in caso di accoglimento di quella subordinata, riconoscere e dichiarare che l'onere per l'eliminazione delle cause e per la bonifica ricade esclusivamente sul convenuto CP_1 che deve restituire, quindi, l'importo di €
14.675,00 alla società attrice;
-condannare, conseguentemente, il CP 1 convenuto a restituire l'importo di
€ 14.675,02 in favore della oltre interessi dall'avvenuto Parte 1
pagamento sino all'effettivo soddisfo." Si è costituito il CP 1 che preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità della domanda ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto per le controversie aventi ad oggetto le questioni in materia di condominio, nonché la nullità della domanda per incertezza nell' esposizioni dei fatti e delle argomentazioni giuridiche, nonché il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito ha contestato radicalmente la domanda attorea, rilevando l'incompatibilità della riserva di restituzione delle somme versate, con l'avvenuto pagamento delle stesse e la carenza assoluta di prova della vicenda da cui sarebbe scaturito il presunto danneggiamento dei pilastri;
quindi, dal momento che la società Parte 1 non aveva interamente versato le somme di sua pertinenza, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo che la Parte 1
[...] in ragione dei fatti sopra esposti, fosse condannata al pagamento della somma di euro 20.324,98, in favore del condominio.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 28.10.2024, nella quale era rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali, e di replica.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione ex art 5 D.L. n. 28 del 2010.
Ed invero, occorre considerare che la domanda proposta dalla Parte 1
è diretta all' accertamento della responsabilità del CP 1 nella causazione delle lesioni dei pilastri, oggetto dei lavori di messa in sicurezza, ed in via subordinata all'accertamento dell'ingiustificato arricchimento del CP 1 con conseguente restituzione delle somme versate dalla società pari ad € 14.675,02, corrispondente alla quota CP 7 di sua pertinenza. Pertanto, trattandosi di un azione di ripetizione dell'indebito e di ingiustificato arricchimento fondata sul presupposto che le spese dei lavori eseguiti non siano addebitabili alla società, deve escludersi che il presente giudizio investa la materia condominiale, imponendo il preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Parte 1Piuttosto correttamente l' ha provveduto ad introdurre il procedimento di negoziazione assistita nella fattispecie in esame, in quanto ciascuna delle domande proposte in via subordinata è riconducibile ad "una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro" per la quale è prescritto dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 lo svolgimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità.
Parimenti va respinta l'eccezione sollevata dal CP 1 in ordine alla nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., in quanto l'istante nell'atto introduttivo non avrebbe chiaramente esplicitato i fatti da cui scaturisce la domanda, generando confusione sul soggetto che avrebbe provveduto al pagamento delle somme oggetto di restituzione e usando in più punti impropriamente il plurale, in questo modo pregiudicando l'esercizio di difesa del convenuto.
In relazione alla predetta eccezione deve darsi continuità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte se, laddove vi sia una obiettiva incertezza, quest'ultima sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
La nullità dell'atto si produce, dunque, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (cfr. Cassazione n. 27670/2008;
Cassazione n. 1681/2015).
Nel caso di specie la doglianza di parte convenuta risulta del tutto infondata e deve essere rigettata atteso che, in ragione dell'esposizione dei fatti e degli elementi a corredo dell'istanza, risultano obiettivamente chiari e specifici gli elementi identificatori del diritto fatto valere oltre che il petitum della domanda;
quanto appena evidenziato, del resto, è ben confermato dalle puntuali ed argomentate controdeduzioni fornite dalla odierna convenuta il cui diritto di difesa, dunque, non è risultato in alcun modo pregiudicato dall'asserita genericità e lacunosità di quanto esposto in citazione (cfr. Cass. Civ., Sez.II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).
Peraltro l'attrice nelle note ex art 183 comma 6 n.1 c.p.c. ha provveduto a rettificare parzialmente l'atto di citazione specificando che laddove aveva utilizzato il plurale intendeva riferirsi alla stessa ed all'Immobiliare Aquario srl, anch'essa condomina e proprietaria di alcune unità immobiliari.
è infondata e pertanto va Nel merito la domanda proposta da Parte 1
rigettata.
Ed invero, occorre considerare che la società attrice ha chiesto, a titolo di ripetizione dell'indebito o di ingiustificato arricchimento la restituzione dell'importo di € 14.675,02 versato al quale quota- spese Controparte_6 "
per i lavori di messa in sicurezza dei pilastri dello stabile, muovendo dall'assunto che le lesioni riscontrate nei pilasti non sarebbero derivate dal complessivo stato di ammaloramento degli stessi, determinato dall'omessa manutenzione nel corso degli anni, ma da una manovra maldestra compiuta da un operaio di un impresa chiamata per ripulire lo scantinato, ove sono collocati i pilastri, che guidando il muletto, avrebbe violentemente impattato su di un pilastro provocandone il dissesto;
tale danno sarebbe stato mascherato con un intervento approssimativo da parte dello stesso operaio che poi si sarebbe allontanato.
Orbene, prescindo dalla prova dei fatti, secondo la prospettazione di parte attrice il
CP_1 dovrebbe ritenersi responsabile per la condotta negligente tenuta dall'impresa per culpa in vigilando ed eligendo, sicchè le spese per il lavori di ripristino dovrebbero gravare sullo stesso.
Tale ricostruzione ha un vizio di fondo dal momento che finisce con il considerare CP 1 un ente dotato di autonoma soggettiva giuridica, in contrasto con il l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che qualifica il un mero ente di gestione privo di soggettività giuridica e di autonomia CP 1
patrimoniale
,come si ricava fra l'altro dall'art. 1131 CC che qualifica l'amministratore come rappresentante dei condomini, dalla natura (parziaria) delle
CP_1 e, più in obbligazioni dei condomini, dall'inesistenza di un 'fondo' del generale, dalle norme di cui agli artt. 1117 e 1138 cc ed all'art. 63 disp att cc.
Su tale sostanzialmente unanime impostazione dogmatica non incide l'art. 17 della
1.220/12 che, modificando l'art. 2659 comma 1 n. 1 cc, prevede che "per i condomini devono essere indicati, nella nota, l'eventuale denominazione,
l'ubicazione ed il codice fiscale", considerato che detta norma appare dettata a soli fini di pubblicità notizia e non di pubblicità dichiarativa, sicchè l'annotazione, ha lo scopo di rendere di pubblica evidenza, consultando i registri immobiliari, la natura giuridica del bene e non di modificarne la relativa titolarità.
Pertanto lo stesso l'amministratore è un mandatario dei condomini che sono chiamati a rispondere della obbligazioni assunte da quest'ultimo in rappresentanza degli stessi.
In altri termini la tesi sostenuta dalla società attrice che attribuisce al CP 1
la responsabilità delle lesioni provocate ai pilastri ed il carico delle spese, finisce con confermare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento a carico della il
Parte 1 quale condomina del fabbricato di viale Kennedy n.425 per
,
la quota millesimale di sua pertinenza , escludendo per contro ogni obbligo restitutorio.
A ciò si aggiunga per mera completezza motivatoria, che la rappresentazione dei fatti fornita da parte attrice è rimasta del tutto indimostrata, non risultando in alcun modo provata la commissione e l'esecuzione dei lavori di pulizia dello scantinato, l'incidente verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed il nesso eziologico tra tale supposto evento e le lesioni strutturali presenti nei pilastri.
Ed invero alcuna delibera condominiale che autorizzasse l'esecuzione di tale attività di pulizia è stata prodotta in atti, né le fatture, o le quietanze di pagamento o altra documentazione comprovante il costo ed il pagamento di tale lavoro.
Né,ad onta di quanto sostenuto dal procuratore di parte attrice, alcun elemento di prova può trarsi dalle deposizioni testimoniali espletate nel corso dell'istruttoria, dal momento che alcuno dei testi ha direttamente assistito ai fatti e descritto l'episodio in oggetto, ma gli stessi si sono limitati a riportare delle mere voci che avrebbero sentito dai condomini del palazzo, che attribuivano le lesioni dei pilatri ai danni provocati dall'impresa esecutrice dell'attività di pulizia del cantinato.
Parimenti irrilevante è la relazione tecnica del prof. Per 1 nella quale il tecnico si limita ad affermare che il pilastro “presentava un significativo schiacciamento con pesante riduzione della sezione resistente del CLS e spanciamento verso l'esterno delle barre di armatura in esso presenti”, ma non fa alcun riferimento ad un probabile evento traumatico (urti o impatti di macchinari o attività di operai) che avrebbe causato il dissesto del pilastro .
In definitiva alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda proposta dalla società attrice va rigettata.
Merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1 di condanna di parte attrice al pagamento dell' importo residuo di euro 20.324,98 quale saldo della quota dei lavori di sua spettanza. Ed infatti, risulta per tabulas l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei pilastri in forza del contratto di appalto sottoscritto dal CP_1 e dalle società
Immobiliare Leone srl e CP 5 il 15.11.2019 in qualità di committenti, ed il rilascio del certificato di eliminazione dello stato di pericolo il 20.12.2019, nonché la quota condominiale delle relative spese gravante solidalmente sulle predette società pari a 577,46 millesimi, come da documentazione condominiale versata in atti e confermato dalla stessa attrice nella rappresentazione dei fatti fornita nell'atto di citazione.
Pertanto, considerato che della somma dovuta di € 35.000,00, la Parte 1
[...] ha versato solo € 14.675,00, ne consegue che la società attrice è
debitrice nei confronti del condominio del residuo importo di euro 20.324,98.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55 del 2014, per lo scaglione di valore da €
5201,00 ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civ. in persona del G.M. Dott.ssa Maria Rosaria
Giugliano, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 8644/2021 del
R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1.rigetta la domanda proposta dall'attrice Parte 1
2. accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_8
[...] ; per l'effetto condanna Parte 1 al pagamento della somma di euro 20.324,98 in favore del Controparte_8 in persona dell'amministratore p.t., oltre interessi legali dalla domanda ( 25.6.2021);
3. condanna la società attrice alla refusione delle spese processuali in favore di che liquida in € 237,00 per esborsi edControparte 8
5077,00, per compensi professionali oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli 7.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano