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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SE TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMERI Parte_1 C.F._1
GI UD elettivamente domiciliato in Via GIOTTO n. 37 50121 FIRENZE presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: Per l'opponente:
“Nel merito: previo annullamento, e/o revoca, e/o riforma (anche solo parziale) del decreto di liquidazione impugnato, 1) liquidare all'Avv. a titolo di compensi per la difesa Parte_1 dell'imputato , l'importo di € 2.022,00, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre Controparte_2
CAP come per legge;
2) Con vittoria di spese, competenze e rimborso spese generali del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositato in data 20.2.2025 l'avv.
[...]
ha tempestivamente opposto il decreto di liquidazione dei compensi del 24.01.25, depositato Parte_1
il 27.01.25 e notificato in pari data, con il quale il Tribunale di Firenze, II sezione penale, in composizione monocratica, ha liquidato il compenso, nella somma pari a € 630,67 oltre 15% per spese generali e accessori di legge, di cui € 237 per studio e € 709 ridotti di 1/3, per l'attività difensiva svolta pagina 1 di 4 dal ricorrente quale difensore di ufficio del Sig. , imputato per il delitto di cui all'art. Controparte_2
570 bis cp, nel procedimento penale n. 14587/20 R.G.N.R. – 6344/21 RG Dib.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che la trattazione del detto processo ha necessitato la richiesta di copia degli atti del fascicolo del PM e del dibattimento, l'esame e studio degli atti del fascicolo del P.M., l'esame e studio del decreto di citazione a giudizio, l'esame e studio degli atti del fascicolo del dibattimento, l'esame e studio prima della partecipazione delle udienze, la richiesta di ammissione delle prove, l'esame del testimone indotto dal P.M., la partecipazione del difensore, di persona o mediante sostituto processuale delegato ex art. 102 c.p.p., a otto udienze. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che all'udienza del 30.03.23 veniva aperto il dibattimento e ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, all'udienza del 23.05.24 veniva esaminata e controesaminata la teste ed il Pubblico Ministero chiedeva la modifica del capo di imputazione e il
Giudice disponeva la notifica all'imputato del verbale di udienza con la modifica del capo di imputazione e poiché l'imputato non veniva reperito il Giudice, all'udienza del 19.12.24, su concorde richiesta delle parti, emetteva sentenza ex art. 420 quater c.p.p. di non doversi procedere, nei confronti dell'imputato, per mancata conoscenza della pendenza del processo.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle attività che afferiscono alla fase istruttoria nonché la liquidazione per le fasi riconosciute (studio e decisionale) di importi inferiori ai minimi rispetto ai parametri stabiliti dall'art 12 del DM 55/14, avendo il Tribunale applicato la riduzione del 50% dei parametri tabellari medi ed una ulteriore riduzione di 1/3 dell'importo stesso, nonché la mancanza di motivazione del Giudicante che si è discostato dai valori medi dei parametri previsti dal DM.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 10.09.2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata trattenuta in decisione dal giudice.
L'opposizione è fondata nei limiti in appresso illustrati.
Dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall'esame dei verbali relativi al procedimento penale risulta svolta dall'Avv. l'attività istruttoria, avendo assistito alla Parte_1
escussione del teste e tale fase deve quindi essere liquidata sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, applicando la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 DPR 115/2002. Non va invece liquidata la fase introduttiva, richiesta nella istanza di liquidazione e non riconosciuta nel decreto impugnato non avendo il ricorrente svolto alcuna attività che rientra nella fase. Rilevato altresì che le udienze svolte non hanno richiesto una attività
pagina 2 di 4 professionale, svolta dall'Avv. o dal suo sostituto processuale, né di particolare Parte_1
complessità e consistenza, né urgenza, né importanza considerato oltretutto che il procedimento si è concluso con sentenza ex art. 420 quater cpp, si ritiene di confermare la liquidazione ai minimi tabellari come già correttamente operata dal giudice penale nelle fasi riconosciute.
Infatti, come ribadito dalla Corte di Cassazione, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. Ord. n. 4048 del 14.02.2024).
Ne consegue che all'Avv. devono essere riconosciuti i compensi per complessivi € Parte_1
1.008,67 (fase studio € 237,00, fase istruttoria e dibattimentale € 567,00, fase decisionale € 709,00 ridotti di 504,33 pari a 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02).
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, nella complessiva somma di €
397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 125,00 (98 CU e 27 marca) per spese vive .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto Parte_1
di liquidazione del compenso al difensore emesso dal Tribunale di Firenze, II sezione penale, in composizione monocratica, del 24.01.25, depositato il 27.01.25 e notificato in pari data per l'attività professionale svolta in favore del nel procedimento penale n. 14587/20 R.G.N.R. – Controparte_2
6344/21 RG Dib e in riforma del suddetto decreto, liquida il compenso complessivo di € 1.008,87, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e
CAP, come per legge;
pagina 3 di 4 - dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi;
- condanna il alla restituzione, in favore del ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 13.12.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa SE TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SE TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMERI Parte_1 C.F._1
GI UD elettivamente domiciliato in Via GIOTTO n. 37 50121 FIRENZE presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: Per l'opponente:
“Nel merito: previo annullamento, e/o revoca, e/o riforma (anche solo parziale) del decreto di liquidazione impugnato, 1) liquidare all'Avv. a titolo di compensi per la difesa Parte_1 dell'imputato , l'importo di € 2.022,00, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre Controparte_2
CAP come per legge;
2) Con vittoria di spese, competenze e rimborso spese generali del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositato in data 20.2.2025 l'avv.
[...]
ha tempestivamente opposto il decreto di liquidazione dei compensi del 24.01.25, depositato Parte_1
il 27.01.25 e notificato in pari data, con il quale il Tribunale di Firenze, II sezione penale, in composizione monocratica, ha liquidato il compenso, nella somma pari a € 630,67 oltre 15% per spese generali e accessori di legge, di cui € 237 per studio e € 709 ridotti di 1/3, per l'attività difensiva svolta pagina 1 di 4 dal ricorrente quale difensore di ufficio del Sig. , imputato per il delitto di cui all'art. Controparte_2
570 bis cp, nel procedimento penale n. 14587/20 R.G.N.R. – 6344/21 RG Dib.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che la trattazione del detto processo ha necessitato la richiesta di copia degli atti del fascicolo del PM e del dibattimento, l'esame e studio degli atti del fascicolo del P.M., l'esame e studio del decreto di citazione a giudizio, l'esame e studio degli atti del fascicolo del dibattimento, l'esame e studio prima della partecipazione delle udienze, la richiesta di ammissione delle prove, l'esame del testimone indotto dal P.M., la partecipazione del difensore, di persona o mediante sostituto processuale delegato ex art. 102 c.p.p., a otto udienze. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che all'udienza del 30.03.23 veniva aperto il dibattimento e ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, all'udienza del 23.05.24 veniva esaminata e controesaminata la teste ed il Pubblico Ministero chiedeva la modifica del capo di imputazione e il
Giudice disponeva la notifica all'imputato del verbale di udienza con la modifica del capo di imputazione e poiché l'imputato non veniva reperito il Giudice, all'udienza del 19.12.24, su concorde richiesta delle parti, emetteva sentenza ex art. 420 quater c.p.p. di non doversi procedere, nei confronti dell'imputato, per mancata conoscenza della pendenza del processo.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle attività che afferiscono alla fase istruttoria nonché la liquidazione per le fasi riconosciute (studio e decisionale) di importi inferiori ai minimi rispetto ai parametri stabiliti dall'art 12 del DM 55/14, avendo il Tribunale applicato la riduzione del 50% dei parametri tabellari medi ed una ulteriore riduzione di 1/3 dell'importo stesso, nonché la mancanza di motivazione del Giudicante che si è discostato dai valori medi dei parametri previsti dal DM.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 10.09.2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata trattenuta in decisione dal giudice.
L'opposizione è fondata nei limiti in appresso illustrati.
Dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall'esame dei verbali relativi al procedimento penale risulta svolta dall'Avv. l'attività istruttoria, avendo assistito alla Parte_1
escussione del teste e tale fase deve quindi essere liquidata sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, applicando la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 DPR 115/2002. Non va invece liquidata la fase introduttiva, richiesta nella istanza di liquidazione e non riconosciuta nel decreto impugnato non avendo il ricorrente svolto alcuna attività che rientra nella fase. Rilevato altresì che le udienze svolte non hanno richiesto una attività
pagina 2 di 4 professionale, svolta dall'Avv. o dal suo sostituto processuale, né di particolare Parte_1
complessità e consistenza, né urgenza, né importanza considerato oltretutto che il procedimento si è concluso con sentenza ex art. 420 quater cpp, si ritiene di confermare la liquidazione ai minimi tabellari come già correttamente operata dal giudice penale nelle fasi riconosciute.
Infatti, come ribadito dalla Corte di Cassazione, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. Ord. n. 4048 del 14.02.2024).
Ne consegue che all'Avv. devono essere riconosciuti i compensi per complessivi € Parte_1
1.008,67 (fase studio € 237,00, fase istruttoria e dibattimentale € 567,00, fase decisionale € 709,00 ridotti di 504,33 pari a 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02).
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, nella complessiva somma di €
397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 125,00 (98 CU e 27 marca) per spese vive .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto Parte_1
di liquidazione del compenso al difensore emesso dal Tribunale di Firenze, II sezione penale, in composizione monocratica, del 24.01.25, depositato il 27.01.25 e notificato in pari data per l'attività professionale svolta in favore del nel procedimento penale n. 14587/20 R.G.N.R. – Controparte_2
6344/21 RG Dib e in riforma del suddetto decreto, liquida il compenso complessivo di € 1.008,87, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e
CAP, come per legge;
pagina 3 di 4 - dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi;
- condanna il alla restituzione, in favore del ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 13.12.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa SE TT
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