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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/11/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Federico Pampaleoni, del Foro di Firenze parte ricorrente contro nata VI (BG) il 19/12/1979 Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Nora Bussini Antonietta, del Foro di Bergamo, e dell'avv. Roberto Giubilo, del Foro di Cremona parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Pandino (CR) il
14.7.2007 e dalla loro unione sono nati , il 24.1.201, ed il Per_1 Per_2
11.12.2013.
Questo Tribunale, con decreto del 3.7.2023, omologava l'accordo di separazione personale delle parti: ai fini che in questa sede rilevano, le parti concordavano il collocamento dei figli presso la madre e un diritto di visita paterno da esercitarsi a week end alterni e per 1/2 giorni infrasettimanali.
Con ricorso depositato il 09/07/2024, il ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione della
CP_1
Principale punto del contendere fra le parti era la frequenza del diritto di visita paterno, chiedendo il di disporsi un collocamento alternato dei figli, in Pt_1 modo che gli stesi passassero lo stesso tempo con entrambi i genitori, secondo lo schema 2-2-3 (cfr. p. 10 del ricorso), lamentando una condotta della madre volta ad ostacolare ed impedire che i figli potessero passare più tempo con esso padre, nonostante il forte desiderio dei figli in tal senso, nonostante esso e la madre vivessero a 3 km di distanza;
per contro, chiedendo la di CP_1 mantenersi il regime del diritto di visita paterno in essere in forza dell'accordo di separazione, deducendo, fra i tanti argomenti, che i figli non avrebbero avuto bisogno di trascorrere più tempo con il padre, dovendosi considerare che volesse più tempo per stare con gli amici, e non con il padre (e che Per_1 così le avrebbe confessato: cfr. p. 4 della nota della resistente del 13.11.2024) e che per la figura della madre fosse irrinunciabile (cfr. la sua comparsa Per_2 di costituzione, p. 6-7).
Dagli atti introduttivi emergeva essere data una forte conflittualità fra i genitori.
Sussistendo indizi della fondatezza della tesi del ricorrente per cui fosse dato un desiderio dei figli di trascorrere più tempo con il padre, circostanza che la non accettava e permetteva (i documenti 21, 22, 24 ricorrente), non CP_1 apparendo la posizione della madre fondata su valide ragioni, in via provvisoria ed urgente, all'udienza del 5.12.2024, veniva disposto un ampliamento del diritto di visita paterno.
Dopo avere proceduto all'ascolto della minore quale esprimeva il Persona_3 proprio gradimento per essa del provvedimento provvisorio con cui le si dava la libertà di vedere il padre come e quando volesse (cfr. il verbale dell'udienza del 24.1.2025)-; dopo avere dato avvio ad un percorso di mediazione delle parti
–che pareva essere riuscito a sedare almeno, in parte, la conflittualità fra di esse-, all'udienza del 19.9.2025 le parti hanno trovato un accordo per la consensualizzazione del presente giudizio, in particolare parte CP_1 accettando su un diritto di visita paterno più ampio.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato da questo Tribunale con decreto del 3.7.2023; dalla prima udienza di comparizione, celebratasi il 18.5.2023, sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge, in particolare perché garantiscono un ampio spazio di accesso alla figura del padre, genitore non collocatario, con un regolamentazione differenziata in considerazione della diversa età e quindi maturità dei figli.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1210 / 2024
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1 matrimonio contratto in Pandino il 14.7.2007 Controparte_1
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pandino al n. 10
Parte II Serie A anno 2007;
DISPONE
l' affido condiviso dei figli e con loro collocamento presso la Per_1 Per_2 madre;
dispone che diritto di visita paterno verso i figli sia esercitato quanto ad Per_1 liberamente, secondo accordi fra essi, e verso a week end alterni, dal Per_2 venerdì dopo scuola al lunedì successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
oltre che di martedì sino al mercoledì mattina, con pernottamento, nella settimana in cui il week end spetta al padre;
oltre a due pernotti, dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina, nella settimana in cui il week end spetta alla madre, con la precisazione che il diritto di visita paterno verso Per_2 diventerà libero, come è attualmente quello con , a far data dal Per_1 compimento dei 15 anni del ragazzo;
dispone che ciascuno dei genitori possa trascorrere 21 gg di ferie estive con i figli , senza previsione del recupero dei week end di spettanza dell'altro genitore che vadano perso durante il periodo di ferie, periodo che potrà anche seguire un week end di spettanza (del genitore che trascorrerà al periodo di vacanza); dispone che le vacanze natalizie e pasquali siano trascorse con ciascun genitore secondo la normale routine, alternando solo il giorno di Natale e di S. Stefano
(25 dicembre 2024 con la mamma), di Pasqua e Pasquetta;
che i ponti siano trascorsi in via alternata tra i due genitori, dalle ore 10,00 del mattino alle ore
21,00, con decorrenza dal 7.1.2025; dispone l'obbligo a carico di di versare alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo di mantenimento dei figli, la complessiva
[...] somma di € 600,00 ( € 300,00 per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie siano regolamentate come da Protocollo del
Tribunale di Cremona e siano suddivise al 50% fra i genitori;
dispone che l'a.u. sia suddiviso al 50% fra le parti;
DICHIARA Le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 24.10.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pandino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Federico Pampaleoni, del Foro di Firenze parte ricorrente contro nata VI (BG) il 19/12/1979 Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Nora Bussini Antonietta, del Foro di Bergamo, e dell'avv. Roberto Giubilo, del Foro di Cremona parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Pandino (CR) il
14.7.2007 e dalla loro unione sono nati , il 24.1.201, ed il Per_1 Per_2
11.12.2013.
Questo Tribunale, con decreto del 3.7.2023, omologava l'accordo di separazione personale delle parti: ai fini che in questa sede rilevano, le parti concordavano il collocamento dei figli presso la madre e un diritto di visita paterno da esercitarsi a week end alterni e per 1/2 giorni infrasettimanali.
Con ricorso depositato il 09/07/2024, il ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione della
CP_1
Principale punto del contendere fra le parti era la frequenza del diritto di visita paterno, chiedendo il di disporsi un collocamento alternato dei figli, in Pt_1 modo che gli stesi passassero lo stesso tempo con entrambi i genitori, secondo lo schema 2-2-3 (cfr. p. 10 del ricorso), lamentando una condotta della madre volta ad ostacolare ed impedire che i figli potessero passare più tempo con esso padre, nonostante il forte desiderio dei figli in tal senso, nonostante esso e la madre vivessero a 3 km di distanza;
per contro, chiedendo la di CP_1 mantenersi il regime del diritto di visita paterno in essere in forza dell'accordo di separazione, deducendo, fra i tanti argomenti, che i figli non avrebbero avuto bisogno di trascorrere più tempo con il padre, dovendosi considerare che volesse più tempo per stare con gli amici, e non con il padre (e che Per_1 così le avrebbe confessato: cfr. p. 4 della nota della resistente del 13.11.2024) e che per la figura della madre fosse irrinunciabile (cfr. la sua comparsa Per_2 di costituzione, p. 6-7).
Dagli atti introduttivi emergeva essere data una forte conflittualità fra i genitori.
Sussistendo indizi della fondatezza della tesi del ricorrente per cui fosse dato un desiderio dei figli di trascorrere più tempo con il padre, circostanza che la non accettava e permetteva (i documenti 21, 22, 24 ricorrente), non CP_1 apparendo la posizione della madre fondata su valide ragioni, in via provvisoria ed urgente, all'udienza del 5.12.2024, veniva disposto un ampliamento del diritto di visita paterno.
Dopo avere proceduto all'ascolto della minore quale esprimeva il Persona_3 proprio gradimento per essa del provvedimento provvisorio con cui le si dava la libertà di vedere il padre come e quando volesse (cfr. il verbale dell'udienza del 24.1.2025)-; dopo avere dato avvio ad un percorso di mediazione delle parti
–che pareva essere riuscito a sedare almeno, in parte, la conflittualità fra di esse-, all'udienza del 19.9.2025 le parti hanno trovato un accordo per la consensualizzazione del presente giudizio, in particolare parte CP_1 accettando su un diritto di visita paterno più ampio.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato da questo Tribunale con decreto del 3.7.2023; dalla prima udienza di comparizione, celebratasi il 18.5.2023, sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge, in particolare perché garantiscono un ampio spazio di accesso alla figura del padre, genitore non collocatario, con un regolamentazione differenziata in considerazione della diversa età e quindi maturità dei figli.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1210 / 2024
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1 matrimonio contratto in Pandino il 14.7.2007 Controparte_1
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pandino al n. 10
Parte II Serie A anno 2007;
DISPONE
l' affido condiviso dei figli e con loro collocamento presso la Per_1 Per_2 madre;
dispone che diritto di visita paterno verso i figli sia esercitato quanto ad Per_1 liberamente, secondo accordi fra essi, e verso a week end alterni, dal Per_2 venerdì dopo scuola al lunedì successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
oltre che di martedì sino al mercoledì mattina, con pernottamento, nella settimana in cui il week end spetta al padre;
oltre a due pernotti, dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina, nella settimana in cui il week end spetta alla madre, con la precisazione che il diritto di visita paterno verso Per_2 diventerà libero, come è attualmente quello con , a far data dal Per_1 compimento dei 15 anni del ragazzo;
dispone che ciascuno dei genitori possa trascorrere 21 gg di ferie estive con i figli , senza previsione del recupero dei week end di spettanza dell'altro genitore che vadano perso durante il periodo di ferie, periodo che potrà anche seguire un week end di spettanza (del genitore che trascorrerà al periodo di vacanza); dispone che le vacanze natalizie e pasquali siano trascorse con ciascun genitore secondo la normale routine, alternando solo il giorno di Natale e di S. Stefano
(25 dicembre 2024 con la mamma), di Pasqua e Pasquetta;
che i ponti siano trascorsi in via alternata tra i due genitori, dalle ore 10,00 del mattino alle ore
21,00, con decorrenza dal 7.1.2025; dispone l'obbligo a carico di di versare alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo di mantenimento dei figli, la complessiva
[...] somma di € 600,00 ( € 300,00 per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie siano regolamentate come da Protocollo del
Tribunale di Cremona e siano suddivise al 50% fra i genitori;
dispone che l'a.u. sia suddiviso al 50% fra le parti;
DICHIARA Le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 24.10.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pandino