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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/10/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB LE
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1652/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
e nella qualità di genitori Parte_1 CP_1 esercenti la patria potestà sul minore difeso Persona_1 dall'avv. PANZA SALVATORE FRANCESCO ricorrente
E
rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. CAGLIOTI ROSA SABRINA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.11.2020 i genitori del minore Persona_1
, chiedevano che fosse riconosciuto, a carico dell' , il
[...] Controparte_3 diritto alla somministrazione – anche in via indiretta – di trattamenti riabilitativi mediante metodologia ABA, con conseguente condanna dell' al Controparte_2
1 rimborso delle spese già sostenute, pari a € 3.780,00, nonché di quelle future necessarie sino a diversa valutazione dei medici curanti.
2. Esponevano che il minore, a seguito di visita medica del 21.01.2020 presso l'associazione “La Nostra Famiglia” di Lecco, era stato diagnosticato come affetto da disturbo dello spettro autistico con compromissione grave dello sviluppo e compromissione linguistica, secondo i criteri DSM-5. Su prescrizione medica avevano avviato, a partire dal febbraio 2020, un percorso terapeutico di tipo cognitivo- comportamentale (ABA), sostenendo sino ad allora un costo pari a € 3.780,00.
3. Si costituiva l' sostenendo che nessuna domanda preventiva era Controparte_3 stata presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale ai fini dell'inserimento del minore nelle prestazioni riabilitative pubbliche o convenzionate. Richiamava, in particolare, la relazione del Direttore del Distretto Sanitario Unico, dalla quale risultava che, sin dal 2007, presso il venivano erogate Parte_2 prestazioni riconducibili alla metodologia ABA nell'ambito di progetti dedicati a minori affetti da disturbo dello spettro autistico.
4. All'esito dell'istruttoria non sono state depositate domande o autorizzazioni preventive, né risulta provata la mancata disponibilità in tempi adeguati di prestazioni equivalenti presso strutture pubbliche o convenzionate.
*****
5. Il diritto del minore alle cure appropriate trova fondamento negli artt. 2 e 32 Cost., nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e nelle linee guida nazionali in materia di disturbi dello spettro autistico (Ministero della Salute, Linee di indirizzo 2022-2023).
6. Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. civ. n. 22807/2015; n. 27877/2019; Cons. Stato n.
4403/2018; TAR Lazio n. 7391/2023) ritiene che, per ottenere la fornitura diretta o il rimborso di prestazioni sanitarie rese da strutture private o extraregionali, sia necessaria la previa istanza all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, al fine di consentire la valutazione dell'appropriatezza del trattamento e la predisposizione di un Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI), salvo casi di urgenza o impossibilità oggettiva.
7. In assenza di tale preventiva richiesta, il rimborso può essere riconosciuto solo se risulti provato che:
2 • la prestazione era indispensabile per la salute del paziente;
Cont
• l' non era in grado di erogarla in tempi compatibili con le esigenze terapeutiche;
• il ricorso alla struttura privata era imposto da ragioni di necessità e urgenza.
8. Nel caso di specie:
• non è provato che i genitori del minore abbiano presentato domanda preventiva all'ASP di per l'erogazione del trattamento ABA o per CP_3
l'inserimento del minore nel Centro per l'Autismo di;
Pt_2
• la relazione del Direttore del Distretto Sanitario Unico attesta la disponibilità, sin dal 2007, di prestazioni ABA presso il Centro di;
Pt_2
• non risulta documentata alcuna urgenza o impossibilità oggettiva che abbia impedito il ricorso alla struttura pubblica.
9. Ne consegue che manca il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute privatamente, non essendo stata dimostrata l'indispensabilità e l'impraticabilità di prestazioni equivalenti presso strutture pubbliche o convenzionate.
10. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai genitori del minore Per_
contro l'ASP di : CP_3
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara che, allo stato, non sussistono i presupposti per il rimborso delle spese sostenute per il trattamento ABA presso struttura privata, in difetto di preventiva istanza e di prova dell'indisponibilità del servizio pubblico;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 3.10.2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1652/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
e nella qualità di genitori Parte_1 CP_1 esercenti la patria potestà sul minore difeso Persona_1 dall'avv. PANZA SALVATORE FRANCESCO ricorrente
E
rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. CAGLIOTI ROSA SABRINA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.11.2020 i genitori del minore Persona_1
, chiedevano che fosse riconosciuto, a carico dell' , il
[...] Controparte_3 diritto alla somministrazione – anche in via indiretta – di trattamenti riabilitativi mediante metodologia ABA, con conseguente condanna dell' al Controparte_2
1 rimborso delle spese già sostenute, pari a € 3.780,00, nonché di quelle future necessarie sino a diversa valutazione dei medici curanti.
2. Esponevano che il minore, a seguito di visita medica del 21.01.2020 presso l'associazione “La Nostra Famiglia” di Lecco, era stato diagnosticato come affetto da disturbo dello spettro autistico con compromissione grave dello sviluppo e compromissione linguistica, secondo i criteri DSM-5. Su prescrizione medica avevano avviato, a partire dal febbraio 2020, un percorso terapeutico di tipo cognitivo- comportamentale (ABA), sostenendo sino ad allora un costo pari a € 3.780,00.
3. Si costituiva l' sostenendo che nessuna domanda preventiva era Controparte_3 stata presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale ai fini dell'inserimento del minore nelle prestazioni riabilitative pubbliche o convenzionate. Richiamava, in particolare, la relazione del Direttore del Distretto Sanitario Unico, dalla quale risultava che, sin dal 2007, presso il venivano erogate Parte_2 prestazioni riconducibili alla metodologia ABA nell'ambito di progetti dedicati a minori affetti da disturbo dello spettro autistico.
4. All'esito dell'istruttoria non sono state depositate domande o autorizzazioni preventive, né risulta provata la mancata disponibilità in tempi adeguati di prestazioni equivalenti presso strutture pubbliche o convenzionate.
*****
5. Il diritto del minore alle cure appropriate trova fondamento negli artt. 2 e 32 Cost., nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e nelle linee guida nazionali in materia di disturbi dello spettro autistico (Ministero della Salute, Linee di indirizzo 2022-2023).
6. Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. civ. n. 22807/2015; n. 27877/2019; Cons. Stato n.
4403/2018; TAR Lazio n. 7391/2023) ritiene che, per ottenere la fornitura diretta o il rimborso di prestazioni sanitarie rese da strutture private o extraregionali, sia necessaria la previa istanza all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, al fine di consentire la valutazione dell'appropriatezza del trattamento e la predisposizione di un Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI), salvo casi di urgenza o impossibilità oggettiva.
7. In assenza di tale preventiva richiesta, il rimborso può essere riconosciuto solo se risulti provato che:
2 • la prestazione era indispensabile per la salute del paziente;
Cont
• l' non era in grado di erogarla in tempi compatibili con le esigenze terapeutiche;
• il ricorso alla struttura privata era imposto da ragioni di necessità e urgenza.
8. Nel caso di specie:
• non è provato che i genitori del minore abbiano presentato domanda preventiva all'ASP di per l'erogazione del trattamento ABA o per CP_3
l'inserimento del minore nel Centro per l'Autismo di;
Pt_2
• la relazione del Direttore del Distretto Sanitario Unico attesta la disponibilità, sin dal 2007, di prestazioni ABA presso il Centro di;
Pt_2
• non risulta documentata alcuna urgenza o impossibilità oggettiva che abbia impedito il ricorso alla struttura pubblica.
9. Ne consegue che manca il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute privatamente, non essendo stata dimostrata l'indispensabilità e l'impraticabilità di prestazioni equivalenti presso strutture pubbliche o convenzionate.
10. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai genitori del minore Per_
contro l'ASP di : CP_3
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara che, allo stato, non sussistono i presupposti per il rimborso delle spese sostenute per il trattamento ABA presso struttura privata, in difetto di preventiva istanza e di prova dell'indisponibilità del servizio pubblico;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 3.10.2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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