Articolo 40 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 39Articolo 41
Versione
2 febbraio 2013
Art. 40.


Accordi tra universita' e ordini forensi

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolta' di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facolta' di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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