Art. 40.
Accordi tra universita' e ordini forensi
1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolta' di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facolta' di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
Accordi tra universita' e ordini forensi
1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolta' di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facolta' di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.