Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2072.
(Deposito e pubblicazione).
Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.
Prima della pubblicazione l'autorita' governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validita' del contratto collettivo.
La pubblicazione puo' essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.
Contro il rifiuto di pubblicazione e' ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.
(Deposito e pubblicazione).
Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.
Prima della pubblicazione l'autorita' governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validita' del contratto collettivo.
La pubblicazione puo' essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.
Contro il rifiuto di pubblicazione e' ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.
Commentario • 1
- 1. La forma scritta del CCNL e del contratto aziendaleAccesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2009 · 0.74791074
Giurisprudenza • 38
- 1. Trib. Viterbo, sentenza 16/07/2021, n. 900Provvedimento: […] Punto nodale della questione riguarda le valutazioni da compiere in merito al contenuto della scrittura privata prodotta da parte attrice e sottoscritta dalle parti il 27.04.1994, non potendosi attribuire valenza alcuna, per le determinazioni da assumere nel presente giudizio, alle questioni sollevate dalle parti circa la natura del rapporto all'epoca esistente tra le parti (mera relazione o rapporto more uxorio). In merito al valore probatorio da attribuire alla scrittura privata in questione, occorre sottolineare che ai sensi dell'art. 2072 c.c. tale documento assurge a valore di prova piena della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione;Leggi di più...
- riconoscimento sottoscrizione·
- scrittura privata·
- art. 215 c.p.c.·
- spese processuali·
- art. 2072 c.c.·
- prova piena·
- trasferimento diritto di proprietà·
- obbligazione pecuniaria·
- accertamento diritto di proprietà