Sentenza 20 maggio 2016
Massime • 1
Il concetto di "privata dimora", ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., ricomprende tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ma deve essere inteso in maniera restrittiva e, pertanto, limitato ai soli luoghi destinati funzionalmente al compimento di attività che appartengono alla sfera privata di un soggetto. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'aggravante in relazione ad una rapina commessa all'interno di un supermercato durante l'orario di chiusura, nel quale, al momento del fatto, si trovavano due commessi ed un cliente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2016, n. 23981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23981 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2016 |
Testo completo
ACR 23 9 8 1/ 1 6 81 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: 20 maggio 2016 Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: Sentenza n.: 1353/2016 - dott. Gentile Mario Presidente Reg. gen. n.:2458/2016 - dott. Diotallevi Giovanni Consigliere relatore - dott. Alma Marco Maria Consigliere - dott. Pellegrino Andrea Consigliere - dott. Filippini Stefano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso proposto da: - TE CH, nato a [...] il [...]; NE SA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 25/03/2015; Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 25 marzo 2015 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 4 giugno 2014, con la quale MA CH e VO SA erano stati ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 628 co. 1 e 3 n.1 e n. 3 bis c.p., e, applicata la diminuente per il rito, erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, con confisca di quanto in sequestro. 1 La Corte d'appello dichiarava l'infondatezza dei motivi di gravame dedotti con gli atti d'appello degli imputati e confermava la penale responsabilità degli stessi sulla base di un compendio probatorio costituito, tra l'altro, dalla confessione dei medesimi imputati di essere gli autori della rapina. Avverso tale sentenza, l'imputato MA CH propone ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di ricorso: a) Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per essere la stessa manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla declaratoria di infondatezza dell'appello, ritenuto del tutto privo di un apporto argomentativo in relazione alla decisione del giudice di prime cure. b)Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in riferimento all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 624 bis c.p. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena. Il ricorrente censura la qualificazione come luogo di privata dimora dell'esercizio commerciale, nel quale è avvenuta la rapina (nel caso di specie, un supermercato chiuso al pubblico, anche se con all'interno, al momento della rapina, due impiegati ed un cliente), in quanto all'interno dello stesso non vi sarebbe stato alcun coinvolgimento di una potenziale dimensione privata. L'imputato VO SA propone ricorso per cassazione, deducendo il seguento motivo: a) Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 624 bis c.p., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado ha erroneamente qualificato l'esercizio commerciale chiuso al pubblico, come luogo di privata dimora e, inoltre, non abbia correttamente valutato la somma di denaro offerta dai genitori alla parrocchia come indice di resipiscienza dell'imputato, date l'assenza di reddito dello stesso e le difficolte economiche del nucleo familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva la Corte che i ricorsi di TE CH e NE SA sono fondati nei limiti e sensi più oltre chiariti.
2. Con riferimento al primo motivo di ricorso del TE, lo stesso deve ritenersi manifestamente infondato. Osserva la Corte come la censura risulti totalmente vaga e generica, in quanto non deduce alcun vizio logico - giuridico, né precisa quale particolare esame di fatto decisivo sia stato omesso. Ne consegue che sotto questo profilo, tale motivo di impugnazione va dichiarato inammissibile (Sez. 4, Sentenza n. 4533 del 10/04/1985, Rv. 169130 e successive conformi).
3. In relazione ai motivi di ricorso, proposti da entrambi i ricorrenti, relativi alla insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 624 bis c.p., gli stessi devono ritenersi fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concetto di luogo di privata dimora ricomprende tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (v., ex plurimis, Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 24763 del 26/05/2015, Rv. 264283; Sez. 5, 1 ottobre 2014, dep. 21 gennaio 2015, Baldassin, n. 2768, rv. 262677 e Cass. pen., Sez. 5, 10 novembre 2014, dep. 23 marzo 2015, Dello Buono, n. 12180, rv. 262815). Pertanto, ai fini della determinazione del concetto di privata dimora è necessario far riferimento ad una nozione restrittiva ed ancorata a presupposti determinati, univoci ed insuscettibili di variazioni a seconda del luogo preso in considerazione. A parere della Corte, dunque, dovrà essere utilizzato il concetto di privata dimora quando il luogo è destinato funzionalmente al compimento di attività che appartengono alla sfera privata di un soggetto, in modo da sottrarre quest'ultimo da ingerenze esterne e da garantirgli il diritto alla riservatezza (Sez. Un. Prisco, n. 26795 del 28 marzo 2006, Rv. 234268). Ciò premesso, nel caso di specie, i giudici del merito hanno erroneamente ricondotto il supermercato, all'interno del quale gli odierni ricorrenti si sono illecitamente introdotti, alla nozione di luogo destinato a "privata dimora",stante l'intervenuta chiusura al pubblico, ai fini dell'applicazione della fattispecie aggravata di rapina di cui all'art. 624 bis c.p., dato che all'interno dello stesso, peraltro, al momento dell'irruzione dei banditi, erano presenti due commessi e un cliente. Il mancato riconoscimento della sussistenza dell'aggravante in questione comportata l'eliminazione dell'aumento di pena conseguente all'applicazione della circostanza aggravante contestata. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte non può procedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, date la scelta del giudice di merito che, in punto di discrezionalità valutativa, ha fatto riferimento ad indici referenziali aperti. Necessariamente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio potrà avere luogo solo ed esclusivamente dinnanzi al giudice di appello, con rinvio degli atti allo stesso per un nuovo giudizio volto alla rideterminazione della pena e destinato a sfociare in un nuovo esito sanzionatorio (in tal senso, Sez. 6, sent. n. 14984 del 05/03/2014, Costanzo, Rv. 259355; Sez. 6, sent. n. 14995 del 26/03/2014, Lampugnano e altro, Rv. 259359; Sez. 4, sent. n. 19267 del 02/04/2014, Festante e altri, Rv. 259370; Sez. 4, sent. n. 21064 del 14/05/2014, Napoli, Rv. 259382; Sez. 3, sent. n. 25176 del 21/05/2014, Amato ed altri, Rv. 259396; Sez. 3, sent. n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio e altro, Rv. 260058). 3 4. Infine, per quel che concerne la censura del ricorrente NE relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n.6 c.p., la stessa è manifestamente infondata. Osserva la Corte come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (vedi, tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, sent. n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Nel caso di specie, i profili di censura sollevati dal ricorrente, riproponendo meramente le obiezioni sollevate nell'atto di appello senza confrontarsi con le argomentate motivazioni rese sui punti in questione dal giudice di secondo grado, risultano totalmente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett.c) c.p.p., il quale impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Peraltro, rileva al riguardo il Collegio che trattasi di valutazioni in fatto che, essendo adeguatamente motivati in modo immune da contraddittorietà o manifeste illogicità, si sottraggono al sindacato di legittimità. Inoltre, i motivi di ricorso risultano totalmente generici, in quanto non deducono alcun vizio logico giuridico, né precisano quale particolare esame di fatto decisivo sia stato omesso. Ne consegue che anche sotto questo profilo, tali motivi di impugnazione vanno ritenuti infondati (Sez. 4, Sentenza n. 4533 del 10/04/1985, Rv. 169130 e successive conformi). Con riferimento poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la relativa doglianza risulta anch'essa assolutamente generica, essendo priva dell'indicazione di qualsiasi elemento che, essendo stato sottoposto alla valutazione del giudice d'appello e da questi non considerato, fosse meritevole di censura in sede di legittimità. Del resto, altrettanto generica era la doglianza proposta con i motivi di appello, contenendo esclusivamente una richiesta di riduzione della pena mediante, appunto, la concessione delle attenuanti generiche. Conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli 4 ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 624 bis c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto entrambi i ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante della privata dimora con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi. Roma, 20 maggio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Mario GentileMario Giovanni Diotallevi Mario Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 9 GIU. 2016 IL MAPIO CANCELLIERE Claudia Pianelli C N E 5