Sentenza 6 dicembre 1999
Massime • 1
L'interesse del pubblico ministero all'impugnazione attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento di volta in volta considerato e in base a una valutazione complessiva del risultato ottenuto, quali che siano state le conclusioni formulate in udienza dal magistrato impersonante fisicamente l'organo di accusa che, come tale, conserva comunque il potere di contestare l'esattezza della decisione in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia. (Fattispecie relativa a proposizione di appello da parte di rappresentante del P.M. dal tenore contrastante con le conclusioni formulate in udienza). (V. Corte cost., 28 giugno 1995 n. 280).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1999, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO TERESI Presidente del 06/12/1999
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUNO ROSSI rel. Consigliere N. 1089
3. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere N. 28267/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'AM, NT, nato in [...] valentia il 19/6/1978,
avverso la sentenza della corte d'assise d'appello di Catanzaro in data 9/4/1999. visti gli atti, la sentenza denunziata del ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali.
udito, per la parte civile, l'avv. Giovanni Bisogni;
La Corte osserva in fatto e in diritto:
Con sentenza del 27/5/1998 la Corte d'assise di Catanzaro, dichiarata irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 cpp. sollevata dal pubblico ministero, ha assolto NT d'AM
dalle imputazioni del delitto di omicidio volontario aggravato in danno di SL IC, per non aver commesso il fatto, e della contravvenzione all'art. 4 della legge 18/4/1975, n. 110, perché il fatto non costituisce reato.
Riteneva la corte anzidetta che: 1) la modifica dell'imputazione richiesta dal pubblico ministero in sede di discussione finale (nel senso che all'ascia originariamente indicata come strumento per l'esecuzione dell'omicidio dovesse essere affiancato, in alternativa, un bastone) fosse inammissibile, perché in contrasto con il disposto dell'art. 516, cpp;
2) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, cpp, come modificato dalla legge 7/8/1997, n. 267, sollevata dallo stesso rappresentante della pubblica accusa fosse irrilevante ai fini della decisione;
3) come concordemente sostenuto dalle parti pubblica e privata, le risultanze processuali non offrissero elementi idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato, al di fuori dell'"indizio labilissimo" costituito dall'accertata disponibilità di una scure.
La decisone era impugnata dallo stesso magistrato del pubblico ministero che aveva presentato le conclusioni in udienza e, incidentalmente, dalla parte civile, Rodoslav Djordjevic, padre della vittima.
Il pubblico ministero deduceva che: 1) la richiesta modifica - meglio precisazione- dell'imputazione era consentita, essendo basata su circostanze emerse nel corso del dibattimento;
2) l'eccezione d'incostituzionalità era da ritenersi non manifestamente infondata;
3) il dibattimento doveva essere, quindi, rinnovato e, all'esito, l'imputato condannato alla pena di giustizia.
Con sentenza del 9/4/1999 la corte d'assise d'appello di Catanzaro, respingendo, anzitutto, l'eccezioni sollevate dal difensore del D'CO, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, legittimato ha proporla indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate in udienza, e rimarcando, altresì, che l'appellante aveva "indicato con argomentazioni appropriate ed asaurienti le ragioni delle sue doglianze", ha escluso che queste, proprio perché investivano principalmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 cpp, alla cui soluzione era intimamente connessa quella della riapertura del dibattimento per i necessari approfondimenti, potessero essere interpretate come "acquiescenza" alla statuizione sulla responsabilità. La corte territoriale ha, tuttavia, ritenuto che il problema di costituzionalità posto dal pubblico ministero fosse superato dalla pronuncia del giudice delle leggi n. 361 del 2/11/1998 e, altresì, che la proposta modifica dell'imputazione, costituendo una vera e propria "contestazione nuova a seguito di fatto diversamente risultato in dibattimento", avrebbe dovuto indurre la corte di prime cure a ordinare la trasmissione degli atti all'organo titolare dell'azione penale ai sensi dell'art. 521/2, cpp, essendo preclusa al giudice la possibilità di incidere "in senso indebitamente negativo sul potere esclusivo di iniziativa del P.M.".
Ha annullato, quindi, la sentenza gravata ai sensi dell'art. 178, lett. B, cpp.
Ricorre per cassazione il D'CO, che denuncia l'illegittimità della decisione, ribadendo, anzitutto, l'eccezione di inammisibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero. Osserva sul punto che:
1) non ripetendo il secondo comma dell'art. 570, cpp. la formula "quali che siano le conclusioni", che figura nel primo, il rappresentante del pubblico ministero non è legittimato ha proporre un impugnazione in contrasto con le richieste avanzate in udienza;
2) il pubblico ministero non aveva, comunque, alcun interesse a impugnare, giacché non riguardando le sue doglianze il tema della responsabilità dell'imputato, del quale egli stesso aveva chiesto l'assoluzione, un'eventuale accoglimento dei motivi riguardanti l'ammissibilità della modifica dell'imputazione e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale non avrebbe condotto ad alcun risultato utile;
3) non aveva enunciato alcuna ragione del suo dissenso dalle argomentazioni usate dalla corte d'assise per emettere la pronuncia assolutoria, incorrendo, anche sotto questo diverso profilo, nella sanzione d'inamissibilità del gravame ai sensi dell'art. 581, lett. C, cpp.
Il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell'art.516, cpp., sull'assunto che "le norme e le regole generali in tema di contraddittorio dibattimentale" impongono necessariamente la definitiva formulazione dell'accusa prima dell'inizio della discussione, consentendo l'art. 521, cpp. al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero solo quando ravvisi una divergenza tra l'accusa medesima e il fatto accertato in dibattimento di tale rilevanza da incidere sulla sua valutazione e non quando, come nella specie, la conclusione, quale che fosse il corpo contundente usato per l'omicidio, non sarebbe cambiata, risultando l'imputato comunque estraneo al delitto.
Il gravame non merita accoglimento.
Il ricorrente, in sostanza, rimprovera alla corte territoriale di aver accolto un appello inammissibile sotto diversi profili e di aver dato un'erronea interpretazione dell'art. 516/1, cpp. Entrambe le doglianze sono infondate.
Come le sezioni unite penali di questa corte suprema hanno già avuto modo di chiarire (sent. n. 3 del 28/5/1997/ P.M. c/o Gasparini), l'art. 570, cpp., che disciplina la legittimazione a impugnare dei vari uffici del pubblico ministero, non esclude, ma anzi postula il concorso del requisito indicato dall'art.568/4 dello stesso codice. tale requisito, tuttavia, attiene (cfr. Corte cost. n. 280/95) alla scelta da compiere dopo aver avuto piena conoscenza del provvedimento di volta in volta considerato e in base ad una valutazione complessiva del risultato ottenuto, "quali che siano state le soluzioni" formulate in udienza dal magistrato impersonante fisicamente l'organo del pubblico ministero, organo che, come tale, conserva, comunque, il potere di contestare l'esattezza della precisione in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia.
Nè contrario argomento può trarsi dal tenore letterale del secondo comma del citato art. 570, il quale va letto alla luce del principio dettato dal primo comma, cui è logicamente connesso. Correttamente, d'altro canto, la corte di merito ha sottolineato che il rappresentante della pubblica accusa, in qualche modo obbligato dalle risposte negative date dal giudice di primo grado alle sue istanze dirette all'ampliamento dell'istruttoria dibattimentale, a chiedere, allo stato degli atti, l'assoluzione dell'imputato, ponendo in discussione con l'atto d'appello la conformità alla legge proprio di quelle risposte, lungi dal fare acquiescenza alla decisione, ha inequivocabilmente manifestato il suo dissenso anche dalla disposizione concernente la responsabilità.
Ed è evidente che la portata risolutiva e assorbente delle doglianze anzidette rende del tutto irrilevante ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione la formale pretermissione da parte dell'appellante di specifiche censure alle argomentazioni usate dalla corte d'assise per pervenire alla pronuncia liberatoria, disponendo di un compendio probatorio orbato dell'apporto delle ulteriori acquisizioni sollecitate dallo stesso pubblico ministero per dimostrare la fondatezza della prospettazione accusatoria. Resta da notare che l'art. 516, cpp. non prevede alcun termine finale per la contestazione all'imputato della diversità del fatto, stabilendo soltanto - allo scopo di salvaguardare il principio del contraddittorio e della "par condicio" delle parti pubblica e private - che essa deve emergere dall'istruttoria dibattimentale. Ne consegue che la corte d'assise di Catanzaro avrebbe dovuto prendere atto dell'iniziativa del pubblico ministero, ancorché assunta solo in sede di discussione, ma pur sempre nel dibattimento (art. 524, cpp.), e adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 523/6 e 507, cpp.
Non vi sarebbe stata, invece, alcuna necessità di trasmettere gli atti al pubblico ministero, perché tale adempimento è previsto dall'art. 521/2 cpp. solo nell'eventualità che il fatto risulti, infine, diverso anche rispetto all'ulteriore contestazione ritualmente effettuata.
La contraria opinione manifestata sul punto dalla corte d'assise d'appello, la quale si è surrogata al primo giudice nell'operazione anzidetta, non appare giuridicamente corretta. Va evidenziato in proposito che, diversamente dall'ipotesi prevista dall'art. 518 cpp. la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art.516 postula un fatto in relazione al quale l'emergenze dibattimentali rendono necessaria la mera puntualizzazione di dati acquisiti posteriormente alla formulazione dell'imputazione e risultati parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio. Si tratta, cioè, di un'ulteriore specificazione del capo d'accusa, che ne lascia immutato il nucleo essenziale ed incide esclusivamente sulle modalità esecutive o su elementi di contorno dell'azione criminosa, senza stravolgerla in guisa da produrre un invalidante difetto di contestazione.
Nel caso di specie, tuttavia, l'errore rilevato, risolvendosi, in ultima analisi, in un vantaggio per l'imputato, cui si offre, tra l'altro, la possibilità di optare eventualmente per riti alternativi, non lede il diritto di difesa e non inficia, la pronuncia gravata, che fa, comunque, corretta applicazione del disposto dell'art. 604/4, cpp. il quale consente al giudice di appello di annullare la sentenza di primo grado quando ravvisi una delle nullità indicate dell'art. 1790 anche, come è più corretto ritenere nel caso in esame, una delle nullità di cui al successivo art. 180, che non sia stata donata.
Il ricorso proposto dal d'CO va, dunque, respinto con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art. 616, cpp. al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte, visti gli artt. 606, 615, 616, cpp. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessive duemilioniottocentoquarantamilalire, di cui due milioni di lire per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000