Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11150 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPRIM1 1 45020 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ASSAZIONE Oggetto affitto agrario SEZIONE TERZA CIVILE inopponibi- lite omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.9639/00 Presidente t. Vittorio DUVA PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Renato 28757 Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario Ud. 06/02/02 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: VE RE, elettivamente domiciliata in Roma, via F. 38, Siacci n. presso l'avv. Marco Vincenti, difesa dall'avv. Gianfrnaco Gollin, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI CH, LO IA, elettivamente domici- liato in Roma, via G.B. Vico n. 1, presso l'avv. Franco Prosperi Mangili, che li difende unitamente all'avv. AR Rizzieri e Francesco Baldon, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, 344 1 sezione specializzata agraria, n. 8/00 del 15 dicembre 1999 9 marzo 2000 (R.G. 30/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro%;B Udito l'avv. F. Prosperi Mangili per il controricorren- te;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso l'accoglimento delchiedendo, per quanto di ragione, ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 2 aprile 1998 LI CH e RA LO IA convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, sezione specializzata agraria, VE RE chiedendone la condanna al rilascio di un fondo di loro proprietà, detenuto senza titolo dalla VE. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva al- avversa pretesa deducendone la infondatezza e chie- la - tra le parti dendo che fosse accertata l'esistenza un contratto di affitto agrario con condanna degli di attori al pagamento della indennità di legge per i mi- glioramenti apportati al fondo. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione rigettate le pretese svolte in via riconvenzionale dal- 2 la convenuta, accoglieva la domanda attrice con condan- na della VE al rilascio del fondo perché detenuto senza titolo. Gravata tale pronunzia dalla soccombente RZ la corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, con sentenza 15 dicembre 1999 9 marzo 2000 rigettava il gravame, ponendo a carico dell'appellante le spese di causa. Osservavano quei giudici che la VE aveva conclu- un contratto di affitto, relativamente al fondo og- SO getto di controversia, con LI AR ma tale contratto non era opponibile agli appellati perché il concedente era proprietario esclusivamente pro quota del fondo stesso e la VE, cui incombeva il relativo onere, non aveva dato alcuna prova che la maggioranza qualificata dei proprietari (cioè i due terzi dei comu- nisti) avesse prestato il proprio consenso al contrat- to. I detti giudici hanno negato, inoltre che la parte appellante avesse diritto all'indennizzo per migliora- menti pretesamente apportati al fondo, atteso che la norma positiva invocata dalla VE subordina il dirit- to alla indennità in questione alla esistenza tra le parti di un valido contratto di affitto. 3 Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a sei motivi, VE RI Tere- sa. Resistono, con controricorso, LI CH e GA- LL IA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denunziando falsa applicazione di norme di diritto art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1100 e SS. C. C. >> censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha ritenuto di escludere l'efficacia del contratto con- cluso da essa ricorrente nei confronti degli allora ap- pellati (ora resistenti) applicando le norme che disci- plinano la comunione dei beni, non attinenti alla fat- tispecie. A parte la pacifica circostanza che il fondo ogget- to di lite era solo formalmente indiviso, essendo già da tempo riportato tra i vari proprietari, la ricorren- te evidenzia, da un lato che erra la Corte nel parlare di scioglimento di comunione ereditaria, dall'altro che oggetto del giudizio è esclusivamente l'accertamento dell'esistenza, о meno di un contratto di affittanza agraria tra VE RI e i LO- LI, a nulla rilevando se lo stesso fosse o meno opponibile ai comu- nisti. In realtà conclude la ricorrente «qualora LI NT, dante causa degli odierni resistenti, ° loro stessi direttamente, avessero stipulato un contratto di affitto agrario con la VE, è del tutto evidente che gli stessi sarebbero vincolati al suo rispetto, non po- tendosi certo giovare del disposto dell'art. 1108 C.C.».
2. Il motivo non coglie nel segno. 2. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 1100 e SS. C.C., per avere escluso la opponibilità agli attuali
contro
- 0 ricorrenti del contratto stipulato da essa concludente con LI AR la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel म य ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate о con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). 5 In altri termini inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851, nonché Cass. 26 gennaio 2001, n. 1109, specie in motivazione). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (art. 1100 e seguenti c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente 6 - che la denuncia esula totalmente dalla pre- pertanto 3 c.p.c.visione di cui all'art. 360 n. 2. 2. Anche a prescindere da quanto precede si OS- serva che nella specie non è controverso [cfr. ricorso per cassazione VE, p. 3] che: a) il fondo oggetto di causa era oggetto di compro- prietà tra LI AR, LI NT e tutti gli eredi di LI AN RI;
b) il 30 gennaio 1968 LI NT, ha concluso un preliminare di vendita, della sua quota con il fra- tello LI AR;
b) LI AR a sua volta, pochi mesi prima della morte di LI NT, e allorché la vendita della quota da parte di LI NT in favore di LI AR non si era ancora perfezionata, ha concluso, verbalmente, un contratto di affitto con la VE. Certo quanto sopra è palese che correttamente i giudici del merito hanno escluso la opponibilità del contratto de quo agli attuali controricorrenti, aventi causa di LI NT, non essendo stata data alcuna prova che la maggioranza qualificata dei comunisti, a norma dell'art. 108 C.C., avesse prestato il proprio assenso alla conclusione dell'affitto 7 Irrilevante pertanto, al fine del decidere, è quan- to leggesi nel primo motivo di ricorso, allorché si af- ferma che l'assunto dei giudici a quibus sarebbe stato fondato solo nell'ipotesi in cui l'inopponibilità del contratto fosse stata eccepita da uno dei comunisti ri- masto estraneo al contratto. Certo che i giudici del merito hanno, in linea di fatto, escluso che LI NT, o i suoi aventi cau- sa (gli attuali controricorrenti) abbiano consentito alla conclusione del contratto tra LI AR e la VE è palese, alla luce delle stesse considerazio- ni svolte dalla difesa della ricorrente, la inopponibi- lità a LI CH e a LO IA [rimasti estranei al contratto, come lo era rimasto il loro dan- te causa LI NT] del contratto in questione.
3. Con il quarto motivo che per motivi di ordine logico deve esaminarsi con precedenza, rispetto al se- condo e al terzo, la ricorrente denunzia «contradditto- rietà nella motivazione, art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.>>. Si osserva, al riguardo, che mentre a pagina 7 del- la sentenza si afferma vero è che ove il dante causa degli odierni appellanti ovvero questi stessi avessero consentito alla conclusione del contratto questo li avrebbe comunque vincolati . . >>> a pagina 8 si precisa, 8 invece la necessaria conclusione è che quand' anche fosse stato effettivamente concluso, il contratto invo- cato dall'appellante quale titolo legittimante la sua detenzione del fondo non sarebbe comunque opponibile agli odierni appellanti» e che le due proposizioni sono in assoluta contraddizione.
4. Il motivo è manifestamente infondato. È palese, infatti, come si ricava dal contesto del- motivazione, l'espressione «quand' anche fosse la che concluso, il contratto invocato effettivamente stato . . . >>> non fa riferimento, affatto, al dall'appellante contratto consentito>>> dal dante causa degli odierni appellanti ovvero [da] questi stessi>> ma al contratto invocato dalla VE, cioè al contratto che questa ha dedotto di avere concluso, verbalmente, con LI AR [che, come osservato sopra, perché non legit- timato alla conclusione dello stesso non è opponibile agli altri comproprietari del fondol.
5. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando, ancora, «violazione di norme di diritto, art. 360, com- ma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1144 C. C. >> censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha escluso che gli attuali ricorrenti o il loro dante causa abbiano consentito alla conclusione del contratto di affitto con la VE. 9 Intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente a questo è il terzo motivo con il quale la ricorrente, lamentando «omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione agli "atti di tolleranza">>, censura la sentenza nella parte in cui afferma che i fatti allegati dalla VE non vanno oltre la mera tol- leranza, senza indicare quale sia l'indagine operata dal giudice per giungere a una siffatta conclusione, senza considerare che è onere del dominus eccepire e provare la tolleranza, specie tenuto presente che i re- sistenti non hanno mai parlato di tolleranza.
6. Al pari dei precedenti i due motivi non possono trovare accoglimento. La norma di cui all'art. 1144 C.C. (e secondo cui gli atti compiuti con altri tolleranza non possono servire a fondamento dell'acquisto del possesso»>>) contenuta nel titolo ottavo del terzo libro del codice civile, relativo al possesso, ed è relativa alle dispo- sizioni generali in materia di possesso. Atteso che nella specie non si è mai discusso, in causa, del «possesso>>> del fondo oggetto di causa da parte della VE, la quale assumendo e invocando di essere affittuaria dello stesso ha impostato le proprie difese su un assunto incompatibile con la sua qualità 10 di «possessore>>, è di palmare evidenza la non pertinen- za, al fine del decidere, di tutte le considerazioni svolte nei motivi in esame, in tema di «tolleranza». I giudici del merito, in realtà, lungi dal fare ri- ferimento agli «atti di tolleranza» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1144 c.c., si sono limiti a af- fermare che non esisteva alcuna prova che gli attuali controricorrenti o il loro dante causa avesse accetta- to» l'insorgere di un contratto di affitto, relativa- mente al fondo di loro proprietà, con la VE, atteso che tutte le circostanze invocate da quest'ultima come indicative della accettazione, da parte loro, del con- tratto consistevano nella mera tolleranza» di una si- tuazione di fatto, cioè della conduzione del fondo da parte della VE. sempre con7. Assume, al riguardo, la ricorrente i motivi ora in esame che il comportamento delle con- troparti è rilevante come fatto concludente, atteso che per quasi trenta anni non hanno mai mosso alcuna conte- stazione alla VE, circa il suo diritto a coltivare il terreno in oggetto, ma non si sono nemmeno mai in- formate di alcunché né hanno mai controllato lo stato dei luoghi, in pratica non si sono mai fatti vedere né sentire e questo sia prima della divisione (1968 -78), che nei successivi anni (1978 -97) e ciò non poteva che 11 portare a condurre all'esistenza di un vero contratto di affitto agrario.
8. Il rilievo non coglie nel segno. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 8. 1. In primo luogo si osserva che l'accertamento, in concreto, se la condotta tenuta dalle parti sia о meno idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà delle parti stesse di dare vita (o estinguere o modifi- care) un certo rapporto giuridico contrattuale integra un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. 29 maggio 2001, n. 7278; Cass.25 gennaio 1993, n. 824; Cass. 19 ottobre 1988, n. 5675). Avendo, nella specie, i giudici a quibus adeguata- mente e congruamente motivato il proprio convincimento, sul punto, è palese che già sotto tale profilo la cen- sura in esame deve disattendersi. lungiSpecie considerato che la ricorrente, dall'indicare gli errori, di diritto, о di giudizio, commessi dal giudice del merito nell'esprimere la pro- pria valutazione in ordine alla condotta tenuta delle parti in lite anteriormente al giudizio, e, quindi, dal rilevante sotto il profilo diprospettare una censura 5 c.p.c., si limita inammissibil- cui all'art. 360 n. - a contrapporre alla valutazione compiuta dai mente - 12 giudici del merito dei fatti di causa una propria, sog- gettiva, interpretazione di quegli stessi fatti. 8. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede non può tacersi che una condotta quale quella accertata in sede di merito e descritta in ri- corso totale disinteresse del proprietario per la sua res, «posseduta» da un terzo, senza che il proprietario stesso per trenta anni si informi di alcunché, né con- trolli lo stato dei luoghi se, da un lato, giustifica l'acquisto della proprietà della cosa in favore del possessore, ai sensi dell'art. 1158 c.C., -non può pa- interpretarsi come adesione a un contratto. lesemente- perfezionarsi di questo, infatti, non può Per il prescindersi da una manifestazione di volontà, anche se per fatti concludenti, delle parti e - come esattamente rilevato dai giudici del merito - la condotta, di «di- sinteresse» posta in essere dagli attuali controricor- renti non può giammai qualificarsi manifestazione taci- ta del proprio consenso al sorgere di un contratto di affitto.
9. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia, an- «omessa motivazione su di un punto decisivo della cora, controversia --art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in rela- zione al principio della tutela dell'affidamento». 13 Si denunzia, in particolare che «la corte di appel- di Venezia non ha assolutamente motivato circa lo l'applicabilità del principio della tutela dell'affi- damento alla situazione in oggetto». 10. Il motivo è manifestamente infondato. I giudici del merito, infatti, dalla pagina 5 alla pagina 8 della loro pronunzia hanno puntualmente esami- nato, rigettandolo, il motivo di appello con il quale si invocava la riferibilità, alla fattispecie, della «tutela dell'affidamento», evidenziando che nella spe- 0 cie facevano, in radice, difetto le condizioni per la sua applicabilità nella presente vicenda, atteso [come già evidenziato sopra] che il contratto concluso da uno e f i dei condomini, proprietario di una minima quota indivi- l sa del fondo non era opponibile agli altri condomini, che mai avevano ratificato il contratto ed evidenziando che era irrilevante in senso contrario la condotta «assente» degli attuali controricorrenti, atteso che la loro inerzia non poteva importare l'implicito ricono- scimento della validità e efficacia del contratto di affittanza. E' palese, pertanto, che la dedotta «omessa motiva- zione» non sussiste. Anche a prescindere da quanto sopra, comunque, non può tacersi che l'elemento, di fatto, valorizzato dalla 14 ricorrente con il motivo in esame e pretesamente non tenuto presente dai giudici a quibus («lite tra la GA- LL ed il LI AR, circa la proprietà del terreno condotto in affitto dalla VE sorta solo nei primi anni 80, venendo a conoscenza della ricorren- te solo tempo dopo») è privo del requisito della «deci- sività»>, tenuto presente che è incontroverso che l'atteggiamento di totale disinteresse per la situazio- ne del fondo, da parte della LO e del di lei fi- glio, in costanza della lite non è per nulla mutato ri- spetto al tempo precedente e i giudici del merito hanno già sottolineato e dimostrato essere irrilevante al fine di ritenere l'insorgere tra le parti di un con- tratto di affitto, o la avvenuta ratifica del contratto posto in essere da soggetto non legittimato - il disin- teresse protrattosi per circa trenta anni [e, quindi, anche nel periodo in cui si è sviluppata la lite tra LI AR e la LO] manifestato dai pro- prietari del fondo circa le sorti del fondo stesso. 11. Con il sesto, e ultimo, motivo, la ricorrente denunziando «falsa applicazione di norme di diritto art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione al pagamento della indennità art. 1150 c.c.» lamenta che i giudici - del merito abbiano disatteso la domanda subordinata di pagamento della indennità, proposta da essa concluden- 15 te, ritenendo che la stessa dovesse inequivocabilmente inquadrarsi come effetto del contratto di affitto, con la conseguenza che, mancando un valido contratto, non può parlarsi di indennità. Anche ammessa l'inesistenza di un valido contratto di affitto agrario, prosegue la ricorrente, è pacifico che la VE per trenta anni ha posseduto il bene immo- bile de quo e, pertanto, ai sensi dell'art. 1150 C.C., norma applicabile a tutti i possessori di un bene e, quindi, anche la caso de quo, la ricorrente ha diritto al rimborso per le spese fatte, per le riparazioni straordinarie e per i miglioramenti apportati alla CO- sa. 12. La censura è inammissibile. Come assolutamente pacifico presso una giurispru- denza più che consolidata di questa Corte regolatrice che nella specie deve ulteriormente confermarsi, i mo- tivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove que- stioni di diritto ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento quando esse presupponga- no o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezza- menti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (Cass. 16 15 maggio 1998 n. 4900. Non diversamente, con riferi- mento alla questione della nullità del contratto di agenzia per contrarietà alle norme imperative che pre- scrivono la iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo, Cass. 16 ottobre 1998 n. 10265). Deriva da quanto sopra, da un lato, che è inammis- sibile il motivo di ricorso per cassazione che sollevi una questione, per la quale siano necessari accertamen- ti di fatto, che non abbia formato oggetto del giudizio di appello, come fissato e delimitato dalle impugnazio- ni delle parti (Cass., sez. un., 20 gennaio 1998 n. 494), dall'altro, che ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugna- ta, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statui- inammissibilità, per novità della censura, ha zione di l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di in- dicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di con- trollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9861; Cass. 13 novembre 1996 n. 9941). 17 Non controverso quanto precede, si osserva che nel- la specie la domanda di indennizzo formulata dalla VER- ZA è stata sempre qualificata quale «richiesta di ri- sarcimento come previsto dalla legge n. 203 del 1982». Avendo in sede di merito la VE chiesta la tutela 203 è pale- di cui all'art. 17, legge 3 maggio 1982, n. se la inammissibilità della domanda di un indennizzo - in ap-ora introdotta per la prima volta in giudizio plicazione della diversa disposizione di cui all'art. 1150 c.c. Al riguardo la ricorrente, ben lungi dal prospetta- re una mera diversa qualificazione giuridica della pre- tesa in precedenza avanzata, ha proposto, in realtà, una domanda avente un petitum e una causa petendi to- talmente diversi rispetto alla pretesa azionata in sede di merito. Infatti: - a norma dell'art. 17, 1. 3 maggio 1982, n. 203 «l'affittuario» ha diritto a una «indennità corrispon- dente all'aumento di valore di mercato conseguito dal fondo а seguito dei miglioramenti da lui effettuati», qualora abbia «eseguito le opere di cui al primo comma dell'art. 16» della stessa legge n. 203 del 1982; diversamente, giusta la previsione di cui all'art. 1150 c.c., il «possessore» ha diritto al «rim- 18 borso delle spese fatte per le riparazioni straordina- rie», lo stesso, ha diritto, altresì a indennità per i miglioramenti recati alla cosa da quantificarsi secondo criteri diversi a seconda che lo stesso sia di «buona>> o di «mala» fede;
- certo quanto precede è palese contrariamente a quanto del tutto apoditticamente affermato in ricorso e fatto proprio anche dal P.G. nel corso della sua requi- sitoria che gli accertamenti «in fatto» da compiersi da parte del giudice sono totalmente diversi, a seconda che sia richiesta l'applicazione di una norma, piutto- sto che dell'altra; mentre nel primo caso, infatti, deve valutarsi, in limine, se l'autore delle migliorie sia, о meno af- fittuario del fondo e accertarsi, altresì, che le mi- gliorie stesse siano state, o meno, eseguite in confor- mità alle previsioni della speciale legge n. 203 del 1982 (consenso manifestato dal concedente alla esecu- zione delle opere o, in difetto, autorizzazione da par- provinciale dell'agricoltura alte dell'Ispettorato termine di una complessa procedura), nel secondo caso onere del giudice verificare presupposti totalmente di- versi e, in particolare, la qualità di possessore del bene da parte di colui che pretende il pagamento della 19 indennità nonché l'accertamento della sua buona, o mala fede. Non controverso quanto precede è palese conclu- dendo sul punto - la assoluta novità della prospetta- zione contenuta nel motivo di ricorso in esame (anche considerato che la ricorrente si è astenuta dal preci- sare in quale scritto del giudizio di merito avesse formulato una espressa domanda ex art. 1150 c.c.) e, pertanto, la sua manifesta inammissibilità. 13. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al paga- 3 3 5 . mento delle spese di questo giudizio di legittimità, 0 N 1 . 3 T 7 R - A S 8.4/.
0.0... oltre € 1000,00 (mille/00) A 8 ' - S L 1 A L I 1 T liquidate in € E , D D , A E I S O G E S L P G N L S E E O I S L B N I I G A A per onorari. D O L O A L A T T E D T S I D E O R , I P O D M R I T O S A I Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- D G E E R T N E S E la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 6 febbraio 2002. il Consigliere relatore est. Meb fler il Presidente Viñone fura 2 20 0 3 3 5 0 1 . . N A T S R S 3 I A ' 7 A D - T L , 8 , L - O A E 1 L S D 1 E L I P O S E S B I N G I E N D S G G E I A O L A T A S O A D O T L P E T L , I M E I R O I R D A D T S D I O E G T E R N E S E A DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero SUPREM TE Depositata in Cancelleria R O 29 LUG. 2002 C SNOIZY IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Humberto Cicero