Sentenza 28 maggio 1997
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con la quale, in accoglimento della richiesta introduttiva formulata dallo stesso impugnante, sia stata revocata la sentenza di condanna per abolizione del reato.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 10 dicembre 2016 (reg. ord. n. 68 del 2017) la Corte di cassazione, sezione sesta civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in …
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Rifiuto di rinvio pregiudiziale per travisamento dell'istanza di parte: revocazione della sentenza o “semplice” obbligo del giudice amministrativo di risarcire il danno? (Consiglio di stato, ordinanza 3 ottobre 2022, n. 8436, rimessione all'adunanza plenaria) di Marco Magri Sommario: 1. Una doverosa premessa sui termini della questione: “rifiuto” e non “omissione” di rinvio pregiudiziale. – 2. Lo schema argomentativo dell'ordinanza n. 8436/2022 (in dieci punti). 3. – La mancanza di una norma processuale sulla riapertura del processo amministrativo per violazione del diritto UE e l'orizzonte della responsabilità civile dei magistrati (legge n. 117/1988). – 4. La posizione della Corte di …
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- 5. Equa riparazione : legge “Pinto” perché aspettare che il giudizio sia finito?Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 27 aprile 2018
Visti gli atti di costituzione di G. D. e altri e di G.A. F., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 20 marzo e nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi; uditi gli avvocati Stefano Viti per G. D. e altri, Andrea Saccucci per G.A. F. e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 10 dicembre 2016 (reg. ord. n. 68 del 2017) la Corte di cassazione, sezione sesta civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/05/1997, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.Prof. Antonio La Torre Presidente
Dott. Giovanni Tranfo Componente Cam. Cons.
Dott. Francesco Sacchetti Componente del 28/05/97
Dott. Renato Teresi Componente SENTENZA
Dott. Nicola Marvulli Componente N. 3
Dott. Umberto Papadia Componente R.G.N.
Dott. Mauro Domenico Losapio Componente 22605/96
Dott. Carlo Dapelo Componente
Dott. Adalberto Albamonte Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena nel proc. RI MA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena in data 6 marzo 1996, con la quale, in accoglimento dell'istanza del CO ER, veniva revocata la sentenza di condanna;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Adalberto Albamonte;
Lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con richiesta del 6 ottobre 1995 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena promuoveva incidente di esecuzione per la revoca, - a seguito di intervenuta abolizione del reato -, della sentenza emessa, in data 1 luglio 1991, dallo stesso Tribunale, divenuta irrevocabile, con la quale RI MA era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 6 marzo 1996, in accoglimento della predetta richiesta, revocava la sopra citata sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.. Nell'ordinanza, il Tribunale, - premesso che il RI era stato condannato per aver, in concorso con tali Iacolare e IC, illecitamente detenuto gr. 16 di eroina (con principio attivo pari a gr. 4,528) -, riteneva che tale sostanza, acquistata dai su nominati, fosse destinata ad esclusivo uso personale. Difatti, - a suo avviso - non risultava elemento alcuno da cui desumere che la detenzione fosse finalizzata, invece, alla cessione a terzi. Osservava, infine, che la quantità di sostanza detenuta fosse compatibile con la destinazione ad uso personale, potendo farsi rientrare nella nozione di "scorta" per il consumo personale dei tre coimputati.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Procuratore della Repubblica di Modena, che l'aveva richiesta, deducendo nei motivi i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il CO ER ricorrente contestava la correttezza giuridica del principio giurisprudenziale di liceità della "codetenzione" di sostanza stupefacente per uso personale di ciascuno dei codetentori, nonché la possibilità di considerare finalizzata ad uso personale la detenzione del quantitativo rientrante nella nozione di "accumolo-scorta".
Sosteneva al riguardo, il CO ER ricorrente, che la detenzione di sostanze stupefacenti in concorso con altro tossicodipendente od assuntore era da ritenersi esclusa dall'abolizione del reato di cui al D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, dovendo a ciascun soggetto essere riferita la detenzione dell'intero quantitativo della sostanza;
con la conseguenza che la parte eccedente il fabbisogno individuale era da considerarsi destinata alla cessione, e la relativa condotta integrativa del delitto contestato.
Infine, veniva rilevato nel ricorso che la quantità di sostanza e la relativa percentuale di principio attivo erano tali da rendere del tutto improbabile l'uso personale;
e che comunque la nozione di "accumolo-scorta" doveva ritenersi inidonea a definire il quantitativo finalizzato all'uso personale (e quindi a circoscrivere la liceità della detenzione), non essendo essa compatibile con quel criterio di "ragionevolezza ponderale", adottato dalla giurisprudenza, per determinare il quantitativo di sostanza compatibile con tale uso.
Il ricorso veniva assegnato alla sesta sezione penale di questa Corte.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, a seguito del procedimento camerale instaurato ai sensi dell'art.611 c.p.p., chiedeva che il ricorso venisse assegnato alle Sezioni Unite, rilevando che la questione di diritto da esaminare, - e cioè se la codetenzione di sostanze stupefacenti per uso personale da parte di ciascuno dei codetentori fosse o no prevista dalla legge come reato, a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, emanato all'esito del referendum abrogativo del 18 aprile 1993 -, aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale.
Quanto alla decisione del ricorso, il Procuratore Generale ne chiedeva il rigetto.
Il Primo Presidente Aggiunto, ai sensi dell'art. 610 comma 2 c.p.p., assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, e fissava la presente udienza in camera di consiglio per la trattazione.
2. In via preliminare, rispetto all'esame della questione di diritto prospettata nei termini di cui sopra, deve formare oggetto di delibazione l'ammissibilità del ricorso, sotto il profilo della sussistenza dell'interesse del CO ER a proporre la presente impugnazione.
Al riguardo, questo Collegio non può non rilevare la singolarità del caso in esame, da apprezzare nel quadro della tipicità del procedimento incidentale, e con riferimento all'iniziativa assunta dal CO ER nel promuovere il procedimento stesso, ed alla natura dell'interesse sotteso all'impugnazione. Quanto alla peculiarità del caso, va rilevato che il procedimento di esecuzione è stato promosso dal CO ER presso il Tribunale di Modena ai fini della revoca della sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale, assumendo l'abolizione del reato ascritto al RI.
All'esito del procedimento incidentale, ed in conformità alla domanda del CO ER, il Tribunale dichiarava che il fatto non era più previsto dalla legge come reato.
Con l'impugnazione, lo stesso ufficio del CO ER, disattendendo in diritto e in fatto l'assunto a base della richiesta di revoca, ha censurato la pronuncia del Tribunale, ritenendola contraria a diritto.
3. Relativamente alla tipicità del procedimento incidentale, si osserva che, mediante l'incidente, viene sottoposta al giudice una questione del tutto distinta ed autonoma rispetto al rapporto processuale oggetto del procedimento principale, ancorché in qualche modo ad esso collegata, come è stato affermato in dottrina. E, se va riconosciuta all'interesse sotteso alla questione sottoposta al giudice dell'esecuzione una natura indubbiamente pubblicistica, - tanto è vero che l'esercizio dell'iniziativa volta alla sua realizzazione risulta sottratto al monopolio della parte privata, ed attribuito al CO ER, in virtù del suo ruolo -, tuttavia, tale natura non può comportare la sua assimilabilità all'interesse inerente all'esercizio dell'azione penale, del tutto diverso. In ciò, può essere apprezzato un carattere sostanzialistico dell'interesse in parola, che lo rende equiparabile, all'interesse della parte privata.
4. Venendo a un altro profilo della questione in esame, questo Collegio rileva che lo stesso esercizio del potere di impugnazione è stato ritenuto di natura diversa dall'interesse inerente all'esercizio dell'azione penale, e quindi non caratterizzato da quella "doverosità" che contraddistingue tale esercizio;
e ciò in forza dell'inaccoglibilità della tesi che vorrebbe collegati i rispettivi interessi(in tal senso: Corte Cost. 28 giugno 1995 n. 289). Ma, se tutto ciò è vero, a maggior ragione la non configurabilità del collegamento in parola, e quindi la non doverosità dell'esercizio di tale potere vanno riconosciute in materia di impugnazione di provvedimenti che definiscono i procedimenti incidentali.
La stessa Corte Costituzionale, nella citata sentenza (n. 280 del 1995), nel respingere la teoria del preteso collegamento tra esercizio dell'azione penale e potere di impugnazione, e quindi la doverosità dell'esercizio di tale potere per il CO ER, ha sostenuto la configurazione sostanzialistica dell'interesse fatto valere dal CO ER con l'impugnazione, in termini pressoché paritetici all'interesse riferibile alle parti private;
configurazione non contraddetta - a parere della Corte - dai doveri imposti al CO ER dall'art. 73 R.D.30 gennaio 1941 n.12, recante norme in materia di ordinamento giudiziario, che ne contraddistinguono il ruolo nell'amministrazione della giustizia. Pertanto, se in materia generale di impugnazione il CO ER (per decidere se impugnare o meno la sentenza) "....deve interrogare la propria coscienza in relazione al contenuto del provvedimento impugnabile e determinarsi secondo gli interessi generali della giustizia..." (Corte Cost. 280 del 1995), nell'impugnazione dell'ordinanza emessa a seguito di incidente di esecuzione il CO ER non può che determinarsi allo stesso modo, ed in particolare - nel nostro caso - sulla base dell'interesse sotteso alla questione portata all'esame del giudice. Col la conseguenza che, ove tale interesse trovi pieno soddisfacimento nella delibera del giudice di esecuzione, il CO ER non può poi far valere, in termini contraddittori, l'interesse (opposto) a vedere respinta la richiesta da lui stesso formulata.
5. La suddetta impostazione giuridica, del resto, è del tutto in linea con le "disposizioni generali" in materia di impugnazione, nel codice di rito.
L'art. 570 definisce la legittimazione dei vari organi del CO ER, a prescindere dai comportamenti processuali dei vari uffici legittimati, giungendo ad attribuire al procuratore generale presso la corte di appello il potere di impugnazione a prescindere dal comportamento dell'ufficio del CO ER presso il giudice che ha emesso il provvedimento, ("... può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del CO ER presso il giudice che ha emesso il provvedimento"). La suddetta norma - come sostenuto dalla dottrina -, diretta all'organizzazione della legittimazione ad esercitare il potere di impugnazione tra i vari uffici del CO ER, non investe, ma anzi presuppone il momento della necessarietà in capo al CO ER dell'interesse ad impugnare (art. 568 c. 4). Ed il suddetto interesse - come è stato affermato (Corte Cost., n. 280 del 1995) - attiene alla scelta da adottare dopo l'avvenuta piena conoscenza del provvedimento e nella complessiva valutazione del risultato conseguito, a prescindere di "quali che siano state le conclusioni" del CO ER in udienza (art. 570, comma 1);
sicché è legittimato a proporre impugnazione anche il "rappresentante del CO ER che ha presentato le conclusioni" (art. 570 comma 2). "Conclusioni" che non sono preclusive della legittimazione, e, quali che siano, non pregiudicano l'interesse del CO ER ad impugnare il provvedimento.
6. Ma, la legittimazione che spetta e rimane al CO ER "requirente" di impugnare anche il provvedimento emesso in modo conforme alle sue "conclusioni" - provvedimento che è pur sempre una risposta giurisdizionale in ordine all'esercizio dell'azione penale - non sussiste nei confronti del CO ER "richiedente" o istante, come nell'ipotesi - che ricorre nella specie - in cui egli promuove incidente di esecuzione chiedendo la revoca di una sentenza di condanna. In tal caso egli agisce come promotore di giustizia nell'interesse della corretta osservanza della legge e per una finalità di tutela che è esattamente opposta all'esercizio dell'azione penale.
E, si porrebbe in manifesta contraddizione proprio con quello scopo di vigilare non solo sull'osservanza delle leggi ma sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia il riconoscimento al CO ER del potere di impugnare tutte le volte in cui, dopo aver promosso un procedimento al fine di una corretta applicazione della legge - come nel caso in esame -, ed ottenuto un provvedimento di ripristino di quella legalità costituente ragione dell'iniziativa stessa, venisse poi a dolersi della situazione derivatane. In tal caso, si vedrebbe compromesso proprio quell'interesse inerente ad una certa, ordinata e sollecita amministrazione della giustizia, di cui è portatore il CO ER (art. 73 R.D. n. 12 del 1941, cit.). Nè è possibile che, nel quadro procedimentale in esame, il CO ER possa esercitare il potere di impugnazione sulla base di un "ripensamento" della questione proposta. Ripensamento che trova preclusione proprio nel valido ed efficace esercizio dell'iniziativa, secondo un potere conferitogli dalla legge, che il CO ER, nell'unitarietà del suo ufficio, ha puntualmente esercitato.
7. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, in virtù del principio che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso del CO ER avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con la quale, in accoglimento della richiesta dello stesso CO ER istante (introduttiva del procedimento di esecuzione), sia stata revocata la sentenza di condanna per abolizione del reato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Camera di consiglio il 28 maggio 1997.