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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6159/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 6159/2020 promossa da (c.f. / p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PE NT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castiglione d'Adda (LO) Via Cavour n. 4, attore-opponente contro (c.f. / p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_1 P.IVA_2
ANGELOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Parma in Via Verdi n. 9, convenuta-opposta
Conclusioni Le parti hanno concluso come segue: per parte attrice:
“PRELIMINARMENTE: per le ragioni dedotte in narrativa non concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
IN VIA PRINCIPALE: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1070/2020, reso dall'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Brescia, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
IN OGNI CASO: condannare la resistente al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio,
1 con attribuzione al procuratore antistatario”.Per parte convenuta:
“Nel merito:
- rigettare le domande tutte avversarie in quanto inammissibili, infondate, non provate o come meglio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1070/2020 emesso in data 28 febbraio 2020 in favore di e nei confronti di Controparte_1 [...]
dichiarandolo definitivamente esecutivo. CP_2
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in premessa, dichiarare tenuta e condannare al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 5.000,00 o del maggiore o Controparte_1 minore importo ritenuto di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre interessi ex art. 1284 comma 4, c.c. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CPA, rimb. forf. 15%, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294).
§ 2. Con decreto ingiuntivo n. 1070/2020 del 28.2.2020 il Tribunale di Brescia, intimava a il pagamento, in favore di di euro Parte_1 Controparte_1
5.200,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, a soddisfazione del credito derivato dall'inadempienza di all'obbligo di sovvenzionare Parte_1 borse di studio in favore di coloro che si fossero iscritti al corso di studio professionale per Tossicologo Ambientale, organizzato da su Controparte_1 richiesta e con la collaborazione dalla stessa Parte_1
Con citazione regolarmente notificata, l'ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto titolo monitorio di cui chiedeva la revoca/declaratoria di nullità/inefficacia.
2 Si costituiva opponendosi alla domanda attorea, chiedendone il Controparte_1 rigetto nonché la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita a mezzo di prova per testimoni. Sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 19.06.2025, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, l'assumeva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 3. Preliminarmente, si dà atto che, per mero refuso, il decreto opposto ha ingiunto il pagamento di euro 5.200,00 oltre interessi e spese, anziché di euro 5.000,00, come invece chiesto in ricorso alla luce della fattura azionata n. 195/2019 del 09.05.2019 (appunto recante tale ultimo importo). Ciò posto, si osservi come secondo le allegazioni di scuola di Controparte_1 formazione accreditata dalla Regione Lombarida, il suddetto credito originerebbe dall'omesso adempimento, da parte di dell'obbligo di Parte_1 corrisponderle la somma portata dalla fattura azionata in monitorio per finanziare borse di studio da erogare a coloro che si fossero iscritti al corso della scuola professionale per Tossicologo Ambientale organizzato dalla società opposta, così come verbalmente concordato tra le parti nella fase di organizzazione del corso stesso.
a sua volta, ha negato l'esistenza di un accordo vincolante Parte_1 in forza del quale si possa ritenere obbligata nei riguardi dell'ingiungente all'erogazione delle suddette borse di studio, allegando che, al più, la pretesa creditoria della farebbe riferimento ad una “res inter alios acta” da Controparte_1 cui non scaturirebbe alcun onere obbligatorio a suo carico. Ebbene, alla luce delle emergenze istruttorie, comprese le risultanze delle prove testimoniali, tutte utilizzabili non essendo emersi motivi di inaffidabilità/incapacità dei testimoni, può senz'altro ritenersi provato che tra le parti sia intercorso un accordo verbale con il quale “la per il tramite del proprio Parte_1 legale rappresentante si era impegnata a concedere una borsa di Persona_1 studio di euro 6.000,00 per ogni studente che si sarebbe iscritto al corso, mediante versamento diretto della citata somma alla (testimonianza di Controparte_1
in verbale udienza del 31.01.2022). Testimone_1
E' anche documentato in atti che, in data 27/11/2018, 30/11/2018 e 6/12/2018, la ha, in virtù di detto accordo, bonificava la somma di euro Parte_1
50.000,00 a favore dell'opposta a fronte delle fatture n. 671 del 27/11/2018; n. 676 del 30/11/2018 e n. 681 del 06/12/2018, tutte recanti la causale “rette corsisti della scuola professionale per Tossicologo Ambientale ID 207687” (v. doc. 3 e 5
3 allegati alla seconda memoria di parte convenuta). La circostanza veniva confermata con e-mail del 18.12.2018 in cui Parte_1 chiariva che: “il pagamento riguarda la quota dei nostri studenti iscritti al corso
[...] di Tossicologo Ambientale”. E' certo, peraltro, che l'accordo non solo riguardasse gli iscritti tunisini per i quali era stato previsto che l'intero costo del corso fosse sostenuto dall'opponente, come è in effetti avvenuto, ma anche gli altri studenti -in ragione dell'importo di euro 6.000 (“per ogni studente che si sarebbe iscritto al corso, mediante versamento diretto della citata somma alla come sul punto dichiarato dal testimone Controparte_1
(verbale del 31/01/2022). Testimone_2
A ciò si aggiunga che secondo l'accordo con aveva istituito una Pt_1 CP_1 borsa di studio che copriva metà delle spese, l'altra metà era a carico individuale degli studenti essendo tutti professionisti del settore. Di rilievo sul punto la deposizione del teste laddove ha riferito: Testimone_3
“ a offerto a la borsa di studio di euro 6.000,00 a copertura parziale Per_1 Pt_2 della spesa del corso, in quella occasione fu offerto a analogo intervento di Pt_2
per altri tre futuri partecipanti al corso e conoscenti di , Pt_1 Pt_2 Per_1 mostrò la disponibilità ad intervenire finanziariamente anche per altri professioni indicati da e interessati a partecipare al corso (verbale del 03/11/2021). Pt_2
D'altronde è indiscusso che , fosse interessata a organizzare Parte_1 diversi livelli di formazione per professionisti ed operatori del settore di attività dell'azienda, sia a livello universitario che di secondo livello. Tale progetto avviato su impulso dell'allora socio è stato portato Persona_2 avanti dall'opponente fino a che detto socio lo ha finanziato. Come chiarito dal teste : “All'epoca avevo promosso la formazione non a titolo Tes_2 personale ma in quanto socio di alla quale facevo i finanziamenti” Parte_1
e precisa: “l'obiettivo era quello di fornire in una fase successiva i nostri sistemi di biosicurezza. Promuovendo la diffusione su scala internazionale dell'idea di sviluppo eco sostenibile. Era un investimento a medio termine destinato ad attivare le attività di biosicurezza (verbale del 31/01/2022). Che l'opponente fosse a conoscenza che l'impegno era stato assunto per tutti gli iscritti al corso e non solo per quelli finanziati dal socio , emerge anche dal Per_2 fatto che il modulo di iscrizione che la aveva inviato con email del Controparte_1
19/06/2018 all'opponente era un format da sottoporre a tutti gli iscritti, in cui il contributo della emerge come incentivo di adesione per quanti Parte_1 più iscritti possibile, come risulta anche dalla email datata 08/09/2018 con cui il legale rappresentante dell'opponente ha divulgato il suddetto modulo: “con preghiera di massima diffusione”. Alla stregua delle superiori considerazioni, in conclusione, deve ritenersi provato
4 che tra le parti sia intercorso l'accordo invocato dall'opposta a fondamento del proprio credito. Trattasi, a parere di chi scrive, di accordo idoneo a generare una obbligazione giuridica a carico dell'opponente il cui (incontestato) inadempimento merita tutela in questa sede. Ed infatti, diversamente opinando rispetto alle difese attoree, nell'impegno assunto da non sono ravvisabili gli estremi della liberalità ma piuttosto di un Pt_1 finanziamento sotteso dall'interesse specifico della società stessa che senz'altro contrasta con la spontaneità e il disinteresse propri dell' animus donandi. Come per ammissione della stessa attrice, infatti, il corso veniva organizzato su sua richiesta, al precipuo fine di formare i propri collaboratori, nonché di promuovere la propria attività, appunto esercitata nel settore della disinfezione di ambienti. In merito si richiamano le dichiarazioni del teste “ho acquisito le Testimone_2 quote del 50 % della perché credevo che la biosicurezza e la Parte_1 disinfezione sia fondamentale per l'essere umano. L'obiettivo era quello di organizzare diversi livelli di formazione per professionisti ed operatori, sia a livello universitario che di secondo livello. L'obiettivo era quello di fornire in una fase successiva i nostri sistemi di biosicurezza. Era un investimento a medio termine destinato ad attivare le attività di biosicurezza”. Che non intendesse arricchire la società opposta emerge anche dalla Pt_1 comunicazione del 2 ottobre 2018, con la quale il dott. , all'epoca detentore Tes_2 del 50% delle quote della , dichiarava: “confermo di aver fatto 6 iscrizioni, di Pt_1 cui 2 sono i nostri sotto formazione, mentre i tunisini li abbiamo sostenuti in seguito alla riunione l'11 settembre con la Tunisia e la Dott.ssa dove in quella occasione Per_3 abbiamo assunto l'impegno soprattutto per far partire i corsi”. A dirimere ogni dubbio, infine, interviene la comunicazione del 31 agosto 2018, in cui lo stesso dott. dichiarava: “Non ultimo vogliamo ringraziare infinitamente Tes_2 il Prof. sua sorella e la St George campus che ci permettono di Testimone_1 ampliare internazionalmente la nostra idea di sviluppo etico sostenibile rivolto al mercato internazionale e basato sulla tutela del pianeta” (pag. 12 del doc. 9 agli atti). Per tali argomentazioni, deve ritenersi sussistente una valida ragione a fondamento del credito azionato dall'opposta in sede monitoria con conseguente rigetto dell'opposizione.
§ 4. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attrice nella misura calcolata - applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi, in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 425,00 per fase studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase di trattazione, euro 851,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa
5 come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1070/2020 del 28.2.2020 che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo. Condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre spese e onorari liquidati con il decreto ingiuntivo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Brescia, il 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Giudice di Pace, Dott.ssa Caterina Bruno.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 6159/2020 promossa da (c.f. / p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PE NT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castiglione d'Adda (LO) Via Cavour n. 4, attore-opponente contro (c.f. / p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_1 P.IVA_2
ANGELOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Parma in Via Verdi n. 9, convenuta-opposta
Conclusioni Le parti hanno concluso come segue: per parte attrice:
“PRELIMINARMENTE: per le ragioni dedotte in narrativa non concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
IN VIA PRINCIPALE: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1070/2020, reso dall'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Brescia, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
IN OGNI CASO: condannare la resistente al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio,
1 con attribuzione al procuratore antistatario”.Per parte convenuta:
“Nel merito:
- rigettare le domande tutte avversarie in quanto inammissibili, infondate, non provate o come meglio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1070/2020 emesso in data 28 febbraio 2020 in favore di e nei confronti di Controparte_1 [...]
dichiarandolo definitivamente esecutivo. CP_2
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in premessa, dichiarare tenuta e condannare al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 5.000,00 o del maggiore o Controparte_1 minore importo ritenuto di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre interessi ex art. 1284 comma 4, c.c. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CPA, rimb. forf. 15%, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294).
§ 2. Con decreto ingiuntivo n. 1070/2020 del 28.2.2020 il Tribunale di Brescia, intimava a il pagamento, in favore di di euro Parte_1 Controparte_1
5.200,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, a soddisfazione del credito derivato dall'inadempienza di all'obbligo di sovvenzionare Parte_1 borse di studio in favore di coloro che si fossero iscritti al corso di studio professionale per Tossicologo Ambientale, organizzato da su Controparte_1 richiesta e con la collaborazione dalla stessa Parte_1
Con citazione regolarmente notificata, l'ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto titolo monitorio di cui chiedeva la revoca/declaratoria di nullità/inefficacia.
2 Si costituiva opponendosi alla domanda attorea, chiedendone il Controparte_1 rigetto nonché la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita a mezzo di prova per testimoni. Sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 19.06.2025, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, l'assumeva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 3. Preliminarmente, si dà atto che, per mero refuso, il decreto opposto ha ingiunto il pagamento di euro 5.200,00 oltre interessi e spese, anziché di euro 5.000,00, come invece chiesto in ricorso alla luce della fattura azionata n. 195/2019 del 09.05.2019 (appunto recante tale ultimo importo). Ciò posto, si osservi come secondo le allegazioni di scuola di Controparte_1 formazione accreditata dalla Regione Lombarida, il suddetto credito originerebbe dall'omesso adempimento, da parte di dell'obbligo di Parte_1 corrisponderle la somma portata dalla fattura azionata in monitorio per finanziare borse di studio da erogare a coloro che si fossero iscritti al corso della scuola professionale per Tossicologo Ambientale organizzato dalla società opposta, così come verbalmente concordato tra le parti nella fase di organizzazione del corso stesso.
a sua volta, ha negato l'esistenza di un accordo vincolante Parte_1 in forza del quale si possa ritenere obbligata nei riguardi dell'ingiungente all'erogazione delle suddette borse di studio, allegando che, al più, la pretesa creditoria della farebbe riferimento ad una “res inter alios acta” da Controparte_1 cui non scaturirebbe alcun onere obbligatorio a suo carico. Ebbene, alla luce delle emergenze istruttorie, comprese le risultanze delle prove testimoniali, tutte utilizzabili non essendo emersi motivi di inaffidabilità/incapacità dei testimoni, può senz'altro ritenersi provato che tra le parti sia intercorso un accordo verbale con il quale “la per il tramite del proprio Parte_1 legale rappresentante si era impegnata a concedere una borsa di Persona_1 studio di euro 6.000,00 per ogni studente che si sarebbe iscritto al corso, mediante versamento diretto della citata somma alla (testimonianza di Controparte_1
in verbale udienza del 31.01.2022). Testimone_1
E' anche documentato in atti che, in data 27/11/2018, 30/11/2018 e 6/12/2018, la ha, in virtù di detto accordo, bonificava la somma di euro Parte_1
50.000,00 a favore dell'opposta a fronte delle fatture n. 671 del 27/11/2018; n. 676 del 30/11/2018 e n. 681 del 06/12/2018, tutte recanti la causale “rette corsisti della scuola professionale per Tossicologo Ambientale ID 207687” (v. doc. 3 e 5
3 allegati alla seconda memoria di parte convenuta). La circostanza veniva confermata con e-mail del 18.12.2018 in cui Parte_1 chiariva che: “il pagamento riguarda la quota dei nostri studenti iscritti al corso
[...] di Tossicologo Ambientale”. E' certo, peraltro, che l'accordo non solo riguardasse gli iscritti tunisini per i quali era stato previsto che l'intero costo del corso fosse sostenuto dall'opponente, come è in effetti avvenuto, ma anche gli altri studenti -in ragione dell'importo di euro 6.000 (“per ogni studente che si sarebbe iscritto al corso, mediante versamento diretto della citata somma alla come sul punto dichiarato dal testimone Controparte_1
(verbale del 31/01/2022). Testimone_2
A ciò si aggiunga che secondo l'accordo con aveva istituito una Pt_1 CP_1 borsa di studio che copriva metà delle spese, l'altra metà era a carico individuale degli studenti essendo tutti professionisti del settore. Di rilievo sul punto la deposizione del teste laddove ha riferito: Testimone_3
“ a offerto a la borsa di studio di euro 6.000,00 a copertura parziale Per_1 Pt_2 della spesa del corso, in quella occasione fu offerto a analogo intervento di Pt_2
per altri tre futuri partecipanti al corso e conoscenti di , Pt_1 Pt_2 Per_1 mostrò la disponibilità ad intervenire finanziariamente anche per altri professioni indicati da e interessati a partecipare al corso (verbale del 03/11/2021). Pt_2
D'altronde è indiscusso che , fosse interessata a organizzare Parte_1 diversi livelli di formazione per professionisti ed operatori del settore di attività dell'azienda, sia a livello universitario che di secondo livello. Tale progetto avviato su impulso dell'allora socio è stato portato Persona_2 avanti dall'opponente fino a che detto socio lo ha finanziato. Come chiarito dal teste : “All'epoca avevo promosso la formazione non a titolo Tes_2 personale ma in quanto socio di alla quale facevo i finanziamenti” Parte_1
e precisa: “l'obiettivo era quello di fornire in una fase successiva i nostri sistemi di biosicurezza. Promuovendo la diffusione su scala internazionale dell'idea di sviluppo eco sostenibile. Era un investimento a medio termine destinato ad attivare le attività di biosicurezza (verbale del 31/01/2022). Che l'opponente fosse a conoscenza che l'impegno era stato assunto per tutti gli iscritti al corso e non solo per quelli finanziati dal socio , emerge anche dal Per_2 fatto che il modulo di iscrizione che la aveva inviato con email del Controparte_1
19/06/2018 all'opponente era un format da sottoporre a tutti gli iscritti, in cui il contributo della emerge come incentivo di adesione per quanti Parte_1 più iscritti possibile, come risulta anche dalla email datata 08/09/2018 con cui il legale rappresentante dell'opponente ha divulgato il suddetto modulo: “con preghiera di massima diffusione”. Alla stregua delle superiori considerazioni, in conclusione, deve ritenersi provato
4 che tra le parti sia intercorso l'accordo invocato dall'opposta a fondamento del proprio credito. Trattasi, a parere di chi scrive, di accordo idoneo a generare una obbligazione giuridica a carico dell'opponente il cui (incontestato) inadempimento merita tutela in questa sede. Ed infatti, diversamente opinando rispetto alle difese attoree, nell'impegno assunto da non sono ravvisabili gli estremi della liberalità ma piuttosto di un Pt_1 finanziamento sotteso dall'interesse specifico della società stessa che senz'altro contrasta con la spontaneità e il disinteresse propri dell' animus donandi. Come per ammissione della stessa attrice, infatti, il corso veniva organizzato su sua richiesta, al precipuo fine di formare i propri collaboratori, nonché di promuovere la propria attività, appunto esercitata nel settore della disinfezione di ambienti. In merito si richiamano le dichiarazioni del teste “ho acquisito le Testimone_2 quote del 50 % della perché credevo che la biosicurezza e la Parte_1 disinfezione sia fondamentale per l'essere umano. L'obiettivo era quello di organizzare diversi livelli di formazione per professionisti ed operatori, sia a livello universitario che di secondo livello. L'obiettivo era quello di fornire in una fase successiva i nostri sistemi di biosicurezza. Era un investimento a medio termine destinato ad attivare le attività di biosicurezza”. Che non intendesse arricchire la società opposta emerge anche dalla Pt_1 comunicazione del 2 ottobre 2018, con la quale il dott. , all'epoca detentore Tes_2 del 50% delle quote della , dichiarava: “confermo di aver fatto 6 iscrizioni, di Pt_1 cui 2 sono i nostri sotto formazione, mentre i tunisini li abbiamo sostenuti in seguito alla riunione l'11 settembre con la Tunisia e la Dott.ssa dove in quella occasione Per_3 abbiamo assunto l'impegno soprattutto per far partire i corsi”. A dirimere ogni dubbio, infine, interviene la comunicazione del 31 agosto 2018, in cui lo stesso dott. dichiarava: “Non ultimo vogliamo ringraziare infinitamente Tes_2 il Prof. sua sorella e la St George campus che ci permettono di Testimone_1 ampliare internazionalmente la nostra idea di sviluppo etico sostenibile rivolto al mercato internazionale e basato sulla tutela del pianeta” (pag. 12 del doc. 9 agli atti). Per tali argomentazioni, deve ritenersi sussistente una valida ragione a fondamento del credito azionato dall'opposta in sede monitoria con conseguente rigetto dell'opposizione.
§ 4. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attrice nella misura calcolata - applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi, in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 425,00 per fase studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase di trattazione, euro 851,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa
5 come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1070/2020 del 28.2.2020 che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo. Condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre spese e onorari liquidati con il decreto ingiuntivo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Brescia, il 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Giudice di Pace, Dott.ssa Caterina Bruno.
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