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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo PR NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430/2017 R.G.A.C.
TRA
NATO A REALMONTE IL Parte_1
21/02/59 rapp. e dif. dall'Avv. Santina Lattuca
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
PROCURATORE DOTT. Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Santo Spagnolo
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27/04/2017 conveniva Parte_1
in giudizio la chiedendo che venisse Controparte_1
condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 9.442,47 pari al valore di riscatto della polizza
1 assicurativa stipulata con la stessa indebitamente trattenuta dalla convenuta oltre interessi e rivalutazione monetaria. La costituendosi in Controparte_1
giudizio con comparsa del 05/10/2017 contestava il fondamento delle avverse pretese invocandone il rigetto.
Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 18/06/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva infine posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace in primo luogo ricordare in tal modo connotando la controversia che ci occupa come esistano tre distinte questioni in materia di indebito oggettivo: l'una riguardante la rilevanza del titolo che ha motivato il pagamento e implicitamente l'irrilevanza dell'errore del solvens, la seconda relativa all'onere della prova gravante sull'attore in ripetizione e l'ultima concernente il modo in cui la prova dell'inesistenza del titolo viene a delimitare l'ambito della prova negativa. A proposito del primo punto si può osservare come tra i fatti da provare v'è da escludere l'errore del solvens dalla rosa dei presupposti dell'indebito oggettivo. Infatti, l'antica disputa dottrinaria
2 concernente il tema della rilevanza o meno dell'errore del solvens ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione, è stata definitivamente sopita con l'entrata in vigore dell'attuale codice civile che, tenendo distinti l'indebito soggettivo o ex persona e l'indebito oggettivo o ex re, riconosce, riguardo a quest'ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun riferimento al requisito dell'errore del solvens, nè alla sua scusabilità. Giova altresì ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto pagamento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio. Questo indirizzo è condiviso dalla dottrina che, è unanime nel ritenere l'azione di ripetizione fondata sull'inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale eseguita dal solvens a favore dell'accipiens. Opinioni contrastanti emergono invece tra gli autori riguardo all'individuazione del fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione. In proposito una parte della dottrina giustifica l'onere della prova dell'attore sulla base del
3 principio per cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l'onere di provarli, in modo che se essa non fornisce la prova di tali fatti questi non devono considerarsi provati mentre la restante parte fa leva sul tacito riconoscimento di debito implicito nel fatto materiale del pagamento o più precisamente invoca l'attitudine del pagamento a fare presumere, iuris tantum un riconoscimento di debito o quantomeno che un debito sia esistito. L'argomentazione secondo cui il pagamento, in quanto tale, è un atto che consente di presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente, è stata utilizzata anche da alcuni giudici di merito. In alcune pronunce questa tesi è stata rafforzata attraverso il richiamo dell'art. 1988 c.c., che, in materia di promessa di pagamento, dispensa il promissario dall'onere di provare il rapporto fondamentale della promessa, presumendone la sua esistenza fino a prova contraria. Così è stato sostenuto che se "per il principio della sicurezza dei rapporti giuridici si deve presumere che colui che ha rilasciato una promessa di pagamento abbia agito in base ad una causa valida e lecita, è certo che la stessa presunzione deve valere a favore di colui che ha ricevuto un pagamento".
Conseguentemente, l'onere di provare la mancanza del
4 titolo giustificativo della solutio posto a carico dell'attore, deriverebbe dal fatto che la presunzione (legale nel caso della promessa di pagamento e giurisprudenziale nella ripetizione di indebito oggettivo), eliminando la necessità di dimostrare il fatto dell'esistenza della causa per la parte che lo allega, determina un'inversione dell'onere della prova, poiché sarà la controparte a dover dimostrare il contrario, se vorrà evitare la vittoria della avversaria in favore della quale opera la presunzione stessa. In proposito si è però tenuto anche un diverso discorso.
Nell'ambito di una data fattispecie, è noto che taluni fatti devono essere provati (altrimenti la fattispecie non può essere operante); mentre di altri fatti, non occorre la prova, purchè, però, non sia provato il fatto opposto.
L'art. 2697 c. c, distinguendo i fatti costitutivi da un lato ed i fatti estintivi ed impeditivi dall'altro, fissa soltanto un criterio di distribuzione dei fatti da provare tra le parti processuali, ma non è idoneo a stabilire, nel caso singolo, se un dato elemento della fattispecie deve essere provato e da chi. Spetta infatti alle norme di diritto sostanziale individuare i fatti (costitutivi) da provare nell'ambito di una determinata fattispecie. Ciò trova conferma nel fatto che un elemento che intervenga in più fattispecie, non conserva necessariamente la medesima qualifica in
5 ognuna di esse: ossia può darsi che il medesimo elemento debba essere provato quando faccia parte di una data fattispecie, e non ne occorra invece la prova quando intervenga in un'altra fattispecie diversa. Così ad es., la prova della buona fede occorre quando si tratti della fattispecie "acquisto di buona fede a titolo oneroso dall'erede apparente", e non, quando si tratti della fattispecie "possesso di buona fede”. La qualifica di un fatto come costitutivo, impeditivo o presunto è relativa alla singola fattispecie, e perciò la necessità della prova del dato fatto è relativa alla singola causa petendi. Nella ripetizione di indebito l'attore deve provare la mancanza di causa debendi e, conseguentemente, corre il rischio della sua mancata prova, in quanto, in base all'art. 2033
c.c., essa è elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato, invocato dall'attore nella sua domanda giudiziale. La dottrina che si è interrogata sulla ratio del carattere costitutivo dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta rispetto alla condictio indebiti ha osservato che essa trova il suo fondamento più profondo proprio nella circostanza che, avvenuta una qualsiasi solutio, il creditore restituirà il chirografo, distruggerà la corrispondenza relativa all'affare, ecc…, mentre il debitore che ha pagato
6 conserverà la ricevuta. Inoltre, da un punto di vista logico si può constatare che i giudici, finchè non viene data esecuzione al contratto, non possono considerare lo stesso esistente, valido ed efficace e, pertanto, la sua esistenza, validità ed efficacia costituiranno il thema probandum, mentre nella fase successiva all'esecuzione, gli stessi giudici non potranno prima facie ritenere che il negozio in adempimento del quale è stata realizzata la prestazione sia inesistente o invalido e, perciò, sarà rispettivamente l'inesistenza o la invalidità a dover essere provata. Alla luce di queste considerazioni, emerge che l'onere di provare l'inesistenza di un titolo giuridico giustificativo del pagamento gravante sul solvens, costituisce normale applicazione del criterio sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti processuali indicato dall'art.2697 c.c., in base al quale l'attore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del diritto fatto valere attraverso la dimostrazione dei fatti che lo costituiscono.
La prova dell'assenza di causa come prova di un fatto negativo introduce la terza questione consistente nel dare una soluzione al problema se chi allega un fatto negativo debba provarlo. La difficoltà è ben superabile. La
Suprema Corte ha da tempo statuito, nel rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., che anche i fatti negativi
7 quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte. Analogamente la dottrina ha ormai messo in luce il fatto che l'antico brocardo negativa non sunt probanda non ha più valore nel nostro ordinamento, perciò si esclude che la negatività del fatto da provare sia di per sé idonea a modificare l'onere della prova che spetta alla parte che lo ha allegato, dal momento che tale incombenza può essere assolta o direttamente, fornendo la prova del fatto negativo stesso, oppure, come avviene più frequentemente, dando la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve dimostrare l'inesistenza. Tuttavia occorre distinguere il caso in cui il solvens conosce il titolus che ha giustificato il pagamento e lo indica nell'atto di citazione, fornendo successivamente la prova della sua inesistenza (per il quale vale ciò che sin qui è stato detto), da quello in cui, invece, il solvente o il suo erede
8 prospetta come ignota la causa della solutio. Nella prima ipotesi la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale del pagamento ed il venir meno o l'originaria mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificamente individuato, poiché al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme. Conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito. Nella seconda ipotesi prospettata la Suprema
Corte, constatate da un lato l'impossibilità per l'attore in ripetizione d'indebito di fornire la prova negativa assoluta del difetto di qualunque titolo che giustifichi il versamento, e dall'altro la necessità che egli provi l'assenza della causa debendi dell'avvenuto pagamento, ha adottato, la medesima soluzione accolta dallo stesso
S.C. in materia di promessa di pagamento, venendo a sostenere il principio di diritto per cui l'attore in ripetizione qualora non conosca lo specifico titolus sulla
9 cui base è avvenuto il pagamento, non è tenuto a dimostrare la mancanza di qualunque causa astrattamente idonea a giustificare giuridicamente la solutio, essendo sufficiente che egli invochi e provi l'inidoneità del titolo ipotizzato ed indicato, come causa petendi, nella sua domanda di ripetizione. Tale regola iuris è in linea con quella parte della dottrina che ammette che la prova di un fatto negativo possa dar luogo a notevoli difficoltà nel caso in cui esso sia generico o indeterminato, poiché sia la prova diretta, sia quella a contrario, cioè fornita attraverso la dimostrazione del fatto positivo incompatibile, possono risultare impossibili. Questa soluzione desta però perplessità poiché il solvens sarebbe posto nella condizione di scegliere arbitrariamente l'ipotesi da dedurre in base alle sue concrete possibilità di dimostrare la non corrispondenza alla realtà, risultato peraltro avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, imponendo all'attore l'ulteriore prova del collegamento eziologico tra il pagamento eseguito e il titolo inesistente, nega tutela al solvente che si è limitato ad ipotizzare la mera inesistenza di un qualsiasi suo debito. Deve quindi conclusivamente ammettersi la prova in via presuntiva della mancanza di causa debendi, invertendo così l'onere probatorio relativo alla stessa, con
10 il risultato di imporre all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale diversa ragione del pagamento per cui si ritiene raggiunta la prova presuntiva dell'inesistenza del debito quando per via di esclusione non si riesca a stabilire e a identificare la causa giuridica della dazione, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a far assumere all'accipiens la veste e i poteri del creditore e al solvens la qualifica e gli obblighi del debitore, spettando chiaramente all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione (ad esempio che la solutio costituisce atto di esecuzione di un valido contratto, o adempimento di un'obbligazione naturale o un atto compiuto per spirito di liberalità). Dopo tali considerazioni di carattere generale ed affrontando il merito della vicenda che ci occupa va affermato che la domanda attorea, per le ragioni di seguito esposte, è immeritevole di accoglimento. Nella fattispecie in esame, alla stregua della documentazione prodotta in atti è emersa con estrema chiarezza l'infondatezza dell'assunto attoreo. Nel merito della vicenda che ci occupa oggetto di contrasto tra le parti è infatti l'esistenza del credito scaturente a dire dell'attore dal fatto che la convenuta abbia indebitamente trattenuto da la somma di euro 9.442,47 pari al valore di
11 riscatto di una polizza assicurativa con la stessa stipulata, invece deducendo la convenuta, dall'altra parte,
l'inesistenza della pretesa creditoria spiegata nei suoi riguardi. Occorre a questo punto affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta a commento della quale giova anzitutto premettere che, relativamente al contratto di assicurazione per la responsabilità civile (tale quello in questione), l'art. 2952 c.c., se da un lato prevede, ai commi secondo e terzo, l'applicabilità del termine prescrizionale di un anno decorrente “dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”, dall'altro lato prescrive, al comma quarto, che “la comunicazione all'assicuratore della richiesta dell'assicurato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”. Preme ulteriormente soggiungere, poi, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la sospensione suddetta si verifica ogni qual volta vi sia la comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento avanzata dall'assicurato, a prescindere dall'autore della comunicazione medesima. Orbene, nella fattispecie in esame è, per l'appunto, accaduto che:
12 l'assicurato (l'attore) ha richiesto il risarcimento alla compagnia assicuratrice con lettera raccomandata del
18/09/2012, tale giorno da intendersi, dunque, quale dies a quo per il relativo computo del termine di prescrizione.
Pertanto la comunicazione all'assicuratore della richiesta dell'assicurato è stata effettuata allorquando l'eccepita fattispecie estintiva si era già perfezionata, una volta divenuto liquido ed esigibile il credito dell'assicurato. In ogni caso, l'assunto attoreo è apparso assolutamente sfornito di prova per cui in ossequio alla regola di giudizio dettata dall'art. 2697 c.c. (actio non probante reus absolvitur) deve concludersi per il rigetto delle domande oggi giudizialmente formulate. Infatti elemento probatorio alcuno è infatti apparso scaturire nel corso del giudizio in riguardo all'esistenza stessa della dedotta ripetizione della somma di euro 9.442,47 da parte dell'attore e del collegato obbligo di restituzione in capo alla convenuta non potendo la documentazione fornita a supporto della propria tesi rivestire di pregio alcuno la domanda attorea non scaturendo da essa certezza alcuna in riguardo alla quantificazione dell'asserito indebito né precisa collocazione temporale dell'importo richiesto. Da qui il rigetto della domanda attorea. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda attorea;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
AGRIGENTO 09/10/2025
IL GIUDICE DO Lo PR NE
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo PR NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430/2017 R.G.A.C.
TRA
NATO A REALMONTE IL Parte_1
21/02/59 rapp. e dif. dall'Avv. Santina Lattuca
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
PROCURATORE DOTT. Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Santo Spagnolo
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27/04/2017 conveniva Parte_1
in giudizio la chiedendo che venisse Controparte_1
condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 9.442,47 pari al valore di riscatto della polizza
1 assicurativa stipulata con la stessa indebitamente trattenuta dalla convenuta oltre interessi e rivalutazione monetaria. La costituendosi in Controparte_1
giudizio con comparsa del 05/10/2017 contestava il fondamento delle avverse pretese invocandone il rigetto.
Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 18/06/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva infine posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace in primo luogo ricordare in tal modo connotando la controversia che ci occupa come esistano tre distinte questioni in materia di indebito oggettivo: l'una riguardante la rilevanza del titolo che ha motivato il pagamento e implicitamente l'irrilevanza dell'errore del solvens, la seconda relativa all'onere della prova gravante sull'attore in ripetizione e l'ultima concernente il modo in cui la prova dell'inesistenza del titolo viene a delimitare l'ambito della prova negativa. A proposito del primo punto si può osservare come tra i fatti da provare v'è da escludere l'errore del solvens dalla rosa dei presupposti dell'indebito oggettivo. Infatti, l'antica disputa dottrinaria
2 concernente il tema della rilevanza o meno dell'errore del solvens ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione, è stata definitivamente sopita con l'entrata in vigore dell'attuale codice civile che, tenendo distinti l'indebito soggettivo o ex persona e l'indebito oggettivo o ex re, riconosce, riguardo a quest'ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun riferimento al requisito dell'errore del solvens, nè alla sua scusabilità. Giova altresì ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto pagamento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio. Questo indirizzo è condiviso dalla dottrina che, è unanime nel ritenere l'azione di ripetizione fondata sull'inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale eseguita dal solvens a favore dell'accipiens. Opinioni contrastanti emergono invece tra gli autori riguardo all'individuazione del fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione. In proposito una parte della dottrina giustifica l'onere della prova dell'attore sulla base del
3 principio per cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l'onere di provarli, in modo che se essa non fornisce la prova di tali fatti questi non devono considerarsi provati mentre la restante parte fa leva sul tacito riconoscimento di debito implicito nel fatto materiale del pagamento o più precisamente invoca l'attitudine del pagamento a fare presumere, iuris tantum un riconoscimento di debito o quantomeno che un debito sia esistito. L'argomentazione secondo cui il pagamento, in quanto tale, è un atto che consente di presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente, è stata utilizzata anche da alcuni giudici di merito. In alcune pronunce questa tesi è stata rafforzata attraverso il richiamo dell'art. 1988 c.c., che, in materia di promessa di pagamento, dispensa il promissario dall'onere di provare il rapporto fondamentale della promessa, presumendone la sua esistenza fino a prova contraria. Così è stato sostenuto che se "per il principio della sicurezza dei rapporti giuridici si deve presumere che colui che ha rilasciato una promessa di pagamento abbia agito in base ad una causa valida e lecita, è certo che la stessa presunzione deve valere a favore di colui che ha ricevuto un pagamento".
Conseguentemente, l'onere di provare la mancanza del
4 titolo giustificativo della solutio posto a carico dell'attore, deriverebbe dal fatto che la presunzione (legale nel caso della promessa di pagamento e giurisprudenziale nella ripetizione di indebito oggettivo), eliminando la necessità di dimostrare il fatto dell'esistenza della causa per la parte che lo allega, determina un'inversione dell'onere della prova, poiché sarà la controparte a dover dimostrare il contrario, se vorrà evitare la vittoria della avversaria in favore della quale opera la presunzione stessa. In proposito si è però tenuto anche un diverso discorso.
Nell'ambito di una data fattispecie, è noto che taluni fatti devono essere provati (altrimenti la fattispecie non può essere operante); mentre di altri fatti, non occorre la prova, purchè, però, non sia provato il fatto opposto.
L'art. 2697 c. c, distinguendo i fatti costitutivi da un lato ed i fatti estintivi ed impeditivi dall'altro, fissa soltanto un criterio di distribuzione dei fatti da provare tra le parti processuali, ma non è idoneo a stabilire, nel caso singolo, se un dato elemento della fattispecie deve essere provato e da chi. Spetta infatti alle norme di diritto sostanziale individuare i fatti (costitutivi) da provare nell'ambito di una determinata fattispecie. Ciò trova conferma nel fatto che un elemento che intervenga in più fattispecie, non conserva necessariamente la medesima qualifica in
5 ognuna di esse: ossia può darsi che il medesimo elemento debba essere provato quando faccia parte di una data fattispecie, e non ne occorra invece la prova quando intervenga in un'altra fattispecie diversa. Così ad es., la prova della buona fede occorre quando si tratti della fattispecie "acquisto di buona fede a titolo oneroso dall'erede apparente", e non, quando si tratti della fattispecie "possesso di buona fede”. La qualifica di un fatto come costitutivo, impeditivo o presunto è relativa alla singola fattispecie, e perciò la necessità della prova del dato fatto è relativa alla singola causa petendi. Nella ripetizione di indebito l'attore deve provare la mancanza di causa debendi e, conseguentemente, corre il rischio della sua mancata prova, in quanto, in base all'art. 2033
c.c., essa è elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato, invocato dall'attore nella sua domanda giudiziale. La dottrina che si è interrogata sulla ratio del carattere costitutivo dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta rispetto alla condictio indebiti ha osservato che essa trova il suo fondamento più profondo proprio nella circostanza che, avvenuta una qualsiasi solutio, il creditore restituirà il chirografo, distruggerà la corrispondenza relativa all'affare, ecc…, mentre il debitore che ha pagato
6 conserverà la ricevuta. Inoltre, da un punto di vista logico si può constatare che i giudici, finchè non viene data esecuzione al contratto, non possono considerare lo stesso esistente, valido ed efficace e, pertanto, la sua esistenza, validità ed efficacia costituiranno il thema probandum, mentre nella fase successiva all'esecuzione, gli stessi giudici non potranno prima facie ritenere che il negozio in adempimento del quale è stata realizzata la prestazione sia inesistente o invalido e, perciò, sarà rispettivamente l'inesistenza o la invalidità a dover essere provata. Alla luce di queste considerazioni, emerge che l'onere di provare l'inesistenza di un titolo giuridico giustificativo del pagamento gravante sul solvens, costituisce normale applicazione del criterio sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti processuali indicato dall'art.2697 c.c., in base al quale l'attore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del diritto fatto valere attraverso la dimostrazione dei fatti che lo costituiscono.
La prova dell'assenza di causa come prova di un fatto negativo introduce la terza questione consistente nel dare una soluzione al problema se chi allega un fatto negativo debba provarlo. La difficoltà è ben superabile. La
Suprema Corte ha da tempo statuito, nel rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., che anche i fatti negativi
7 quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte. Analogamente la dottrina ha ormai messo in luce il fatto che l'antico brocardo negativa non sunt probanda non ha più valore nel nostro ordinamento, perciò si esclude che la negatività del fatto da provare sia di per sé idonea a modificare l'onere della prova che spetta alla parte che lo ha allegato, dal momento che tale incombenza può essere assolta o direttamente, fornendo la prova del fatto negativo stesso, oppure, come avviene più frequentemente, dando la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve dimostrare l'inesistenza. Tuttavia occorre distinguere il caso in cui il solvens conosce il titolus che ha giustificato il pagamento e lo indica nell'atto di citazione, fornendo successivamente la prova della sua inesistenza (per il quale vale ciò che sin qui è stato detto), da quello in cui, invece, il solvente o il suo erede
8 prospetta come ignota la causa della solutio. Nella prima ipotesi la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale del pagamento ed il venir meno o l'originaria mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificamente individuato, poiché al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme. Conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito. Nella seconda ipotesi prospettata la Suprema
Corte, constatate da un lato l'impossibilità per l'attore in ripetizione d'indebito di fornire la prova negativa assoluta del difetto di qualunque titolo che giustifichi il versamento, e dall'altro la necessità che egli provi l'assenza della causa debendi dell'avvenuto pagamento, ha adottato, la medesima soluzione accolta dallo stesso
S.C. in materia di promessa di pagamento, venendo a sostenere il principio di diritto per cui l'attore in ripetizione qualora non conosca lo specifico titolus sulla
9 cui base è avvenuto il pagamento, non è tenuto a dimostrare la mancanza di qualunque causa astrattamente idonea a giustificare giuridicamente la solutio, essendo sufficiente che egli invochi e provi l'inidoneità del titolo ipotizzato ed indicato, come causa petendi, nella sua domanda di ripetizione. Tale regola iuris è in linea con quella parte della dottrina che ammette che la prova di un fatto negativo possa dar luogo a notevoli difficoltà nel caso in cui esso sia generico o indeterminato, poiché sia la prova diretta, sia quella a contrario, cioè fornita attraverso la dimostrazione del fatto positivo incompatibile, possono risultare impossibili. Questa soluzione desta però perplessità poiché il solvens sarebbe posto nella condizione di scegliere arbitrariamente l'ipotesi da dedurre in base alle sue concrete possibilità di dimostrare la non corrispondenza alla realtà, risultato peraltro avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, imponendo all'attore l'ulteriore prova del collegamento eziologico tra il pagamento eseguito e il titolo inesistente, nega tutela al solvente che si è limitato ad ipotizzare la mera inesistenza di un qualsiasi suo debito. Deve quindi conclusivamente ammettersi la prova in via presuntiva della mancanza di causa debendi, invertendo così l'onere probatorio relativo alla stessa, con
10 il risultato di imporre all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale diversa ragione del pagamento per cui si ritiene raggiunta la prova presuntiva dell'inesistenza del debito quando per via di esclusione non si riesca a stabilire e a identificare la causa giuridica della dazione, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a far assumere all'accipiens la veste e i poteri del creditore e al solvens la qualifica e gli obblighi del debitore, spettando chiaramente all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione (ad esempio che la solutio costituisce atto di esecuzione di un valido contratto, o adempimento di un'obbligazione naturale o un atto compiuto per spirito di liberalità). Dopo tali considerazioni di carattere generale ed affrontando il merito della vicenda che ci occupa va affermato che la domanda attorea, per le ragioni di seguito esposte, è immeritevole di accoglimento. Nella fattispecie in esame, alla stregua della documentazione prodotta in atti è emersa con estrema chiarezza l'infondatezza dell'assunto attoreo. Nel merito della vicenda che ci occupa oggetto di contrasto tra le parti è infatti l'esistenza del credito scaturente a dire dell'attore dal fatto che la convenuta abbia indebitamente trattenuto da la somma di euro 9.442,47 pari al valore di
11 riscatto di una polizza assicurativa con la stessa stipulata, invece deducendo la convenuta, dall'altra parte,
l'inesistenza della pretesa creditoria spiegata nei suoi riguardi. Occorre a questo punto affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta a commento della quale giova anzitutto premettere che, relativamente al contratto di assicurazione per la responsabilità civile (tale quello in questione), l'art. 2952 c.c., se da un lato prevede, ai commi secondo e terzo, l'applicabilità del termine prescrizionale di un anno decorrente “dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”, dall'altro lato prescrive, al comma quarto, che “la comunicazione all'assicuratore della richiesta dell'assicurato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”. Preme ulteriormente soggiungere, poi, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la sospensione suddetta si verifica ogni qual volta vi sia la comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento avanzata dall'assicurato, a prescindere dall'autore della comunicazione medesima. Orbene, nella fattispecie in esame è, per l'appunto, accaduto che:
12 l'assicurato (l'attore) ha richiesto il risarcimento alla compagnia assicuratrice con lettera raccomandata del
18/09/2012, tale giorno da intendersi, dunque, quale dies a quo per il relativo computo del termine di prescrizione.
Pertanto la comunicazione all'assicuratore della richiesta dell'assicurato è stata effettuata allorquando l'eccepita fattispecie estintiva si era già perfezionata, una volta divenuto liquido ed esigibile il credito dell'assicurato. In ogni caso, l'assunto attoreo è apparso assolutamente sfornito di prova per cui in ossequio alla regola di giudizio dettata dall'art. 2697 c.c. (actio non probante reus absolvitur) deve concludersi per il rigetto delle domande oggi giudizialmente formulate. Infatti elemento probatorio alcuno è infatti apparso scaturire nel corso del giudizio in riguardo all'esistenza stessa della dedotta ripetizione della somma di euro 9.442,47 da parte dell'attore e del collegato obbligo di restituzione in capo alla convenuta non potendo la documentazione fornita a supporto della propria tesi rivestire di pregio alcuno la domanda attorea non scaturendo da essa certezza alcuna in riguardo alla quantificazione dell'asserito indebito né precisa collocazione temporale dell'importo richiesto. Da qui il rigetto della domanda attorea. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda attorea;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
AGRIGENTO 09/10/2025
IL GIUDICE DO Lo PR NE
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