Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23293 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11327/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11327 del 2022, proposto da
Gia 2.0 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dario De Blasi, Alberto Gava e Francesco Renda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Dario De Blasi, con studio in Roma, piazza Paganica, 13;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Condominio di via Pietro Cossa, 3, Roma e Condominio di via Lungotevere dei Mellini, 30, Roma, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota della Sovrintendenza Capitolina, Direzione Interventi su edilizia monumentale, Servizio Coordinamento gestione del territorio, Carta dell'Agro Forma Roma e Carta per la qualità prot. RI/2022/0006790 del 9 marzo 2022;
- della nota di Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali prot. n. 11795 del 28 aprile 2021;
- della nota di Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali, prot. n. 5814 del 3 marzo 2021;
- della relazione della Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali, prot. RI20210016595 dell’8 giugno 2021;
- di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero della Cultura;
Vista la memoria del 2 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 ottobre 2025 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
DO TE, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
CA AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | DO TE |
IL SEGRETARIO