Articolo 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 373
Articolo 1Articolo 3
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30 agosto 1988
Art. 2. 1. La realizzazione delle opere, la preparazione, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Esposizione sono affidati all'ente denominato "Colombo '92", gia' costituito dalla regione Liguria, dalla provincia, dal comune, dal consorzio autonomo del porto di Genova e dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Genova. L'ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. Allo svolgimento delle attivita' dell'ente concorre lo Stato con un contributo di 295 miliardi da ripartire in cinque esercizi. Le spese di funzionamento dell'ente sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.
3. L'ente e' tenuto a presentare, per l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il preventivo annuale delle spese e, per il relativo riscontro di competenza, il rendiconto delle somme ricevute dallo Stato al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla chiusura di ogni anno solare. Entro sei mesi dalla definitiva conclusione dell'Esposizione, l'ente presenta altresi' il rendiconto finale delle spese.
Entrata in vigore il 30 agosto 1988
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