Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 300 milioni per gli esercizi 1955-56, 1956-57 e 1957-58, ai fini di conseguire un miglioramento della produzione bacologica nazionale attraverso una razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze ed ai relativi incroci.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 300 milioni per gli esercizi 1955-56, 1956-57 e 1957-58, ai fini di conseguire un miglioramento della produzione bacologica nazionale attraverso una razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze ed ai relativi incroci.