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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 2788/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2788/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 18.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2788/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Balsamo ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo Studio di quest'ultima in Paternò via Ludovico Ariosto n. 3 - ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
C.F.: ), in persona del Presidente, legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Castorina, in Catania, Viale XX
Settembre n. 45/G, giusta delega in atti.
E
(codice fiscale / partita IVA Controparte_2
n. ) in persona del Procuratore Speciale giusta procura in atti P.IVA_2 Controparte_3
Co subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Controparte_4
Biundo ( ) presso il cui studio in via Gela via Falcone, 5 risulta C.F._2 elettivamente domiciliata,
- resistente–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.03.2023, il ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320210066592965, notificata a mezzo PEC in data 27/01/2023
Precisava, a tal riguardo, che con l'atto impugnato l'Ente Impositore de quo intimava il pagamento della complessiva somma di €. 5.626,48 per i contributi relativi agli anni, rispettivamente, 2018 e 2019 ma che in realtà tali importi non sono dovuti per difetto di legittimazione passiva in quanto egli, come da visura che si allegava, era amministratore unico della società con P.IVA dal Parte_2 P.IVA_3
13/04/2012 fino alla revoca, ed è proprietario al 100% della quota versata, e ciò, sicuramente, fino alla data dell'11/06/2019. Precisava, infatti, che in data 20/12/2019 lo stesso ente impositore con provvedimento prot. 178871/19 del 20/12/2019, a conclusione del procedimento di verifica del proprio Regolamento, constatava la propria incompatibilità con la professione concludendo che per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i contributi previdenziali non sarebbero stati riconosciuti. Eccepiva a tal riguardo: PRELIMINARMENTE il difetto di legittimazione passiva ex art. 4 co. 2
d.lgs. decreto legislativo 28 giugno 2005 n.139; IN DIRITTO: nullità dell'atto opposto per inesistenza giuridica della notificazione, in quanto posta in essere in palese violazione degli artt.. 6 bis e 57 bis del d.lgs. n. 82/2005, frutto dell'intervenuta trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata: t., non censito in Email_1 alcun pubblico registro
Concludeva chiedendo: IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il ricorrente per gli anni
2018 e 2019 versava in situazione di incompatibilità e, pertanto, non è soggetto legittimato passivo per la riscossione dei contributi e, per l'effetto, le somme intimate non sono dovute e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto; Dichiarare nullo e/o invalido, e/o inefficace per le ragioni sopra esposte, la cartella opposta e, per l'effetto annullare e/o revocare, l'atto oggetto di vexata questio dichiarando non dovute le somme intimate. Con vittoria delle spese da distrarre a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva chiedendo: IN VIA PRINCIPALE: respingere il
[...] ricorso avversario poiché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la cartella di pagamento ex adverso impugnata;
IN VIA CONDIZIONATA E RICONVENZIONALE E /O COMUNQUE
SUBORDINATA: condannare il ricorrente a corrispondere alla la Controparte_1 somma, a titolo di contributi previdenziali (integrativo, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2018 nonché minimo soggettivo, minimo integrativo e maternità per l'anno 2019), di cui al ruolo ed alla cartella esattoriale oggetto di causa, per un importo complessivo pari ad €
5.564,92 (importo al netto dei compensi di riscossione e dei diritti di notifica, così come risultante dalla cartella di pagamento ex adverso impugnata), ovvero la maggiore o minor somma accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi maturati sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Controparte_2 quale concludeva chiedendo: PRELIMINARMENTE: rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dal ricorrente;
Dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dal convenuto;
Rigettare tutte le richieste di merito CP_5 avanzate da parte ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, con successivo provvedimento del 29/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 18.06.2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
L'udienza del 18.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Preliminarmente al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass.
14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003). Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha fatto valere sia motivi che attengono alla regolarità dell'atto impugnato, proponendo così un'opposizione agli atti esecutivi, sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (insussistenza della pretesa contributiva) proponendo cosi una opposizione a ruolo;
Giova, quindi, rilevare che in relazione ai dedotti vizi formali - nullità della cartella per inesistenza giuridica della notificazione perché trasmesso da un indirizzo non censito in alcun pubblico registro ed in alcun modo ricollegabile all'Agente della Riscossione, e frutto di un'attività posta in essere da un soggetto in alcun modo riconducibile all'Ente, per come eccepito dal ricorrente - questi sono soggetti al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato.
Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo l'opposizione avverso la cartella di pagamento proposta entro il termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. n.
46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito nella data sopra indicata.
Venendo quindi al merito dell'opposizione
L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento della debenza delle somme che la resistente ritiene dovute da parte del ricorrente, a norma del disposto dell'art. 10 e 11 della l. 21/1986, a titolo di contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità, a titolo di eccedenze del contributo soggettivo ed integrativo nonché a seguito di mancata comunicazione annuale, all'Ente previdenziale, del reddito netto e del volume d'affari IVA, in base ai quali devono essere versati il contributo integrativo ed il contributo soggettivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L. n. 21/1986
L'odierna resistente ha prodotto domanda di iscrizione alla predetta nonché l'estratto CP_1 conto contributivo del ricorrente. Risulta, pertanto, documentato e non contestato che quest'ultimo è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Catania, a far data dal
19.04.1991, ed iscritto alla con Controparte_1 decorrenza dall'01.01.1991
Altrettanto incontestato tra le parti risulta che il per gli anni 2013, 2014, Parte_1
2015, 2016, 2017 e 2018 si trovava in una condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista per essere lo stesso Amministratore Unico e socio di maggioranza della società partita iva Parte_2
P.IVA_3 Risulta, invero, in atti la nota richiamata dal ricorrente con la quale la
[...] ha comunicato a quest'ultimo la Controparte_1 conclusione del procedimento di verifica, alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 6 co. 2 del
Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della che disciplina CP_6
l'incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista, e stabilisce che:
“L'esercizio dell'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 preclude l'iscrizione alla e il CP_1 riconoscimento dei relativi periodi utili ai fini previdenziali ed assistenziali.
La verifica delle cause di incompatibilità viene effettuata dalla periodicamente e CP_1 comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.
Ai fini previdenziali ed assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione gli anni interi durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità.
Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali ed assistenziali per incompatibilità sono annullate con diritto al rimborso dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 del presente Regolamento”
Ciò premesso, occorre rilevare che, come anche precisato dalla resistente, per il 2018 l'Ente di Previdenza richiede esclusivamente
- “Magg. Rit. Pag. In” € 123,36;
- “Inter. Rit. Pag. Integr.” € 12,54;
- “Eccedenza Integrativo” € 1.542,00;
- Min/Max Com. Tard” € 360,00. Pt_3
Mentre per il 2019 la richiede la contribuzione (soggettiva, integrativa e di maternità), CP_1 ai sensi degli artt. 10, 11 e 17, l. n. 21/1986 ed ai sensi dell'art. 83, d.lgs. n. 151/2001, dovute dal professionista.
Al fine di esaminare nel merito la questione di che trattasi, occorre, quindi, distinguere tra il contributo integrativo previsto dalla L.21 del 1981, art. 11 ed il contributo soggettivo di cui all'art. 10.
Il primo è dovuto alla Controparte_1 da "tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti", essendo imposto a costoro di applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e versarla alla Controparte_1
Detto contributo è dunque obbligatorio in forza della sola iscrizione agli albi
[...] professionali, anche per coloro che non sono iscritti alla
[...]
Controparte_1
Viceversa il contributo soggettivo è dovuto solo dagli iscritti alla
[...]
e va commisurato ad una determinata Controparte_1 percentuale del reddito professionale netto (cfr. L. n. 21 del 1981, art. 10).
La di previdenza riceve ogni anno le dichiarazioni sulla misura dei redditi da parte degli CP_1 iscritti agli albi, anche se non iscritti presso di essa. Dispone infatti la citata L. n. 21 del 1981, art. 17 (Comunicazioni obbligatorie alla Controparte_1
che tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono
[...] comunicare alla con Controparte_1 lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data prescritta per la dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente, nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. Il professionista procede quindi alla auto liquidazione dei contributi (l'iscritto alla Cassa pagherà sia il contributo soggettivo sia il contributo integrativo, mentre il professionista non iscritto pagherà solo il contributo integrativo).
Or bene, alla luce della richiamata normativa appare evidente che nell'ipotesi di accertata incompatibilità, come nel caso che ci occupa limitatamente all'anno 2018, gli effetti, previdenziali che si producono sono quelli per cui gli anni dichiarati incompatibili possono essere ritenuti non utili ai fini previdenziali e assistenziali con la conseguenza che questi non verranno conteggiati nell'anzianità assicurativo – contributiva del professionista ed i contributi (fatto salvo il contributo integrativo, calcolato nella misura del 4% sul volume di affari IVA) saranno rimborsati, a seguito di domanda da parte dell'iscritto, in quanto considerati non più dovuti alla unitamente agli interessi legali calcolati dalla data della CP_1 domanda fino alla data del pagamento.
Se ne conclude, pertanto, che anche in tali ipotesi sarà senz'altro dovuto il contributo integrativo atteso che lo stesso assolve ad una funzione solidaristica nei confronti della categoria professionale in ragione delle finalità previdenziali - assistenziale del sistema delineato dalla normativa di riferimento, poiché, mentre il contributo soggettivo esiste e si giustifica per finanziare, in un'ottica sinallagmatica, il trattamento pensionistico di soggetti comunque destinati ad averne uno (perché già iscritti all'albo o comunque obbligati a farlo in virtù della continuatività della propria attività), il contributo integrativo viene corrisposto, in un'ottica solidaristica, per il semplice fatto di appartenere ad una categoria (quella dei dottori commercialisti), e dunque a prescindere da una prospettiva di fruizione di un trattamento pensionistico da parte di quella Cassa previdenziale.
Legittima risulta, pertanto, la richiesta avanzata dalla come riportato Controparte_1 nell'atto oggi impugnato.
Proseguendo nel merito delle restanti richieste formulate dall'Ente Impositore, questo ha, altresì, depositato in atti le ulteriori due verifiche, rispettivamente del 30.03.2022 e del
3.05.2024 effettuate in confronto al ricorrente con le quali veniva comunicato a quest'ultimo che dal 1.01.2019 al 31.12.2021, con il secondo accertamento, e dal 1.01.2019 al 1.01.2022, con terzo accertamento, non sono state rilevate cause di incompatibilità con l'esercizio della professione dei dottori Commercialisti.
Con riferimento a tali accertamenti, invero, la resistente, al fine di spiegare le ragioni per le quali l'Ente di previdenza non ha ritenuto incompatibile lo svolgimento della professione da parte del ricorrente per le annualità esaminate, ha richiamato tanto l'art. 6 del Regolamento
Unitario, ratione temporis vigente, secondo cui non rileva ai fini dell'accertamento di incompatibilità, l'assunzione della carica incompatibile se rimossa dal professionista in corso d'anno, di talchè “Ai fini previdenziali ed assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione gli anni interi durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità” quanto l'art. 7 del precedente Regolamento di disciplina del Regime previdenziale il quale chiariva, ulteriormente, che: “Ai fini previdenziali e assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione i periodi continuativi o cumuli di periodi frazionati superiori all'anno o multipli di esso durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del DPR
n. 1067/53 e successive integrazioni o modificazioni”.
Sulla base di tali richiami, atteso che per l'annualità 2019 nessuna incompatibilità ha rilevato la , né il ricorrente ha dato prova di avere presentato ricorso all'Organo Controparte_1 competente al fine di contestare tali conclusioni di verifica così dimostrando di condividerle e accettarle, dovuta risulta la contribuzione (soggettiva, integrativa e di maternità), ai sensi degli artt. 10, 11 e 17, l. n. 21/1986 ed ai sensi dell'art. 83, d.lgs. n. 151/2001 poichè il ricorrente non ha dimostrato di aver corrisposto la superiore contribuzione né di avere inviato alla nei tempi previsti Controparte_1 dalla normativa la comunicazione reddituale relativa agli anni in contestazione
Dalla disamina della normativa richiamata, conseguentemente, l'operato della
[...] si palesa legittimo e le Controparte_1 somme richieste a titolo di somme eccedenti sul contributo soggettivo e integrativo sono dovute
Attesa la complessità della questione trattata appare equo compensare le spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2788/2023 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso compensa integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio;
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 18 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2788/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 18.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2788/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Balsamo ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo Studio di quest'ultima in Paternò via Ludovico Ariosto n. 3 - ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
C.F.: ), in persona del Presidente, legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Castorina, in Catania, Viale XX
Settembre n. 45/G, giusta delega in atti.
E
(codice fiscale / partita IVA Controparte_2
n. ) in persona del Procuratore Speciale giusta procura in atti P.IVA_2 Controparte_3
Co subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Controparte_4
Biundo ( ) presso il cui studio in via Gela via Falcone, 5 risulta C.F._2 elettivamente domiciliata,
- resistente–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.03.2023, il ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320210066592965, notificata a mezzo PEC in data 27/01/2023
Precisava, a tal riguardo, che con l'atto impugnato l'Ente Impositore de quo intimava il pagamento della complessiva somma di €. 5.626,48 per i contributi relativi agli anni, rispettivamente, 2018 e 2019 ma che in realtà tali importi non sono dovuti per difetto di legittimazione passiva in quanto egli, come da visura che si allegava, era amministratore unico della società con P.IVA dal Parte_2 P.IVA_3
13/04/2012 fino alla revoca, ed è proprietario al 100% della quota versata, e ciò, sicuramente, fino alla data dell'11/06/2019. Precisava, infatti, che in data 20/12/2019 lo stesso ente impositore con provvedimento prot. 178871/19 del 20/12/2019, a conclusione del procedimento di verifica del proprio Regolamento, constatava la propria incompatibilità con la professione concludendo che per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i contributi previdenziali non sarebbero stati riconosciuti. Eccepiva a tal riguardo: PRELIMINARMENTE il difetto di legittimazione passiva ex art. 4 co. 2
d.lgs. decreto legislativo 28 giugno 2005 n.139; IN DIRITTO: nullità dell'atto opposto per inesistenza giuridica della notificazione, in quanto posta in essere in palese violazione degli artt.. 6 bis e 57 bis del d.lgs. n. 82/2005, frutto dell'intervenuta trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata: t., non censito in Email_1 alcun pubblico registro
Concludeva chiedendo: IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il ricorrente per gli anni
2018 e 2019 versava in situazione di incompatibilità e, pertanto, non è soggetto legittimato passivo per la riscossione dei contributi e, per l'effetto, le somme intimate non sono dovute e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto; Dichiarare nullo e/o invalido, e/o inefficace per le ragioni sopra esposte, la cartella opposta e, per l'effetto annullare e/o revocare, l'atto oggetto di vexata questio dichiarando non dovute le somme intimate. Con vittoria delle spese da distrarre a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva chiedendo: IN VIA PRINCIPALE: respingere il
[...] ricorso avversario poiché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la cartella di pagamento ex adverso impugnata;
IN VIA CONDIZIONATA E RICONVENZIONALE E /O COMUNQUE
SUBORDINATA: condannare il ricorrente a corrispondere alla la Controparte_1 somma, a titolo di contributi previdenziali (integrativo, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2018 nonché minimo soggettivo, minimo integrativo e maternità per l'anno 2019), di cui al ruolo ed alla cartella esattoriale oggetto di causa, per un importo complessivo pari ad €
5.564,92 (importo al netto dei compensi di riscossione e dei diritti di notifica, così come risultante dalla cartella di pagamento ex adverso impugnata), ovvero la maggiore o minor somma accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi maturati sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Controparte_2 quale concludeva chiedendo: PRELIMINARMENTE: rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dal ricorrente;
Dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dal convenuto;
Rigettare tutte le richieste di merito CP_5 avanzate da parte ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, con successivo provvedimento del 29/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 18.06.2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
L'udienza del 18.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Preliminarmente al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass.
14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003). Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha fatto valere sia motivi che attengono alla regolarità dell'atto impugnato, proponendo così un'opposizione agli atti esecutivi, sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (insussistenza della pretesa contributiva) proponendo cosi una opposizione a ruolo;
Giova, quindi, rilevare che in relazione ai dedotti vizi formali - nullità della cartella per inesistenza giuridica della notificazione perché trasmesso da un indirizzo non censito in alcun pubblico registro ed in alcun modo ricollegabile all'Agente della Riscossione, e frutto di un'attività posta in essere da un soggetto in alcun modo riconducibile all'Ente, per come eccepito dal ricorrente - questi sono soggetti al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato.
Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo l'opposizione avverso la cartella di pagamento proposta entro il termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. n.
46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito nella data sopra indicata.
Venendo quindi al merito dell'opposizione
L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento della debenza delle somme che la resistente ritiene dovute da parte del ricorrente, a norma del disposto dell'art. 10 e 11 della l. 21/1986, a titolo di contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità, a titolo di eccedenze del contributo soggettivo ed integrativo nonché a seguito di mancata comunicazione annuale, all'Ente previdenziale, del reddito netto e del volume d'affari IVA, in base ai quali devono essere versati il contributo integrativo ed il contributo soggettivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L. n. 21/1986
L'odierna resistente ha prodotto domanda di iscrizione alla predetta nonché l'estratto CP_1 conto contributivo del ricorrente. Risulta, pertanto, documentato e non contestato che quest'ultimo è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Catania, a far data dal
19.04.1991, ed iscritto alla con Controparte_1 decorrenza dall'01.01.1991
Altrettanto incontestato tra le parti risulta che il per gli anni 2013, 2014, Parte_1
2015, 2016, 2017 e 2018 si trovava in una condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista per essere lo stesso Amministratore Unico e socio di maggioranza della società partita iva Parte_2
P.IVA_3 Risulta, invero, in atti la nota richiamata dal ricorrente con la quale la
[...] ha comunicato a quest'ultimo la Controparte_1 conclusione del procedimento di verifica, alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 6 co. 2 del
Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della che disciplina CP_6
l'incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista, e stabilisce che:
“L'esercizio dell'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 preclude l'iscrizione alla e il CP_1 riconoscimento dei relativi periodi utili ai fini previdenziali ed assistenziali.
La verifica delle cause di incompatibilità viene effettuata dalla periodicamente e CP_1 comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.
Ai fini previdenziali ed assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione gli anni interi durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità.
Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali ed assistenziali per incompatibilità sono annullate con diritto al rimborso dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 del presente Regolamento”
Ciò premesso, occorre rilevare che, come anche precisato dalla resistente, per il 2018 l'Ente di Previdenza richiede esclusivamente
- “Magg. Rit. Pag. In” € 123,36;
- “Inter. Rit. Pag. Integr.” € 12,54;
- “Eccedenza Integrativo” € 1.542,00;
- Min/Max Com. Tard” € 360,00. Pt_3
Mentre per il 2019 la richiede la contribuzione (soggettiva, integrativa e di maternità), CP_1 ai sensi degli artt. 10, 11 e 17, l. n. 21/1986 ed ai sensi dell'art. 83, d.lgs. n. 151/2001, dovute dal professionista.
Al fine di esaminare nel merito la questione di che trattasi, occorre, quindi, distinguere tra il contributo integrativo previsto dalla L.21 del 1981, art. 11 ed il contributo soggettivo di cui all'art. 10.
Il primo è dovuto alla Controparte_1 da "tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti", essendo imposto a costoro di applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e versarla alla Controparte_1
Detto contributo è dunque obbligatorio in forza della sola iscrizione agli albi
[...] professionali, anche per coloro che non sono iscritti alla
[...]
Controparte_1
Viceversa il contributo soggettivo è dovuto solo dagli iscritti alla
[...]
e va commisurato ad una determinata Controparte_1 percentuale del reddito professionale netto (cfr. L. n. 21 del 1981, art. 10).
La di previdenza riceve ogni anno le dichiarazioni sulla misura dei redditi da parte degli CP_1 iscritti agli albi, anche se non iscritti presso di essa. Dispone infatti la citata L. n. 21 del 1981, art. 17 (Comunicazioni obbligatorie alla Controparte_1
che tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono
[...] comunicare alla con Controparte_1 lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data prescritta per la dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente, nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. Il professionista procede quindi alla auto liquidazione dei contributi (l'iscritto alla Cassa pagherà sia il contributo soggettivo sia il contributo integrativo, mentre il professionista non iscritto pagherà solo il contributo integrativo).
Or bene, alla luce della richiamata normativa appare evidente che nell'ipotesi di accertata incompatibilità, come nel caso che ci occupa limitatamente all'anno 2018, gli effetti, previdenziali che si producono sono quelli per cui gli anni dichiarati incompatibili possono essere ritenuti non utili ai fini previdenziali e assistenziali con la conseguenza che questi non verranno conteggiati nell'anzianità assicurativo – contributiva del professionista ed i contributi (fatto salvo il contributo integrativo, calcolato nella misura del 4% sul volume di affari IVA) saranno rimborsati, a seguito di domanda da parte dell'iscritto, in quanto considerati non più dovuti alla unitamente agli interessi legali calcolati dalla data della CP_1 domanda fino alla data del pagamento.
Se ne conclude, pertanto, che anche in tali ipotesi sarà senz'altro dovuto il contributo integrativo atteso che lo stesso assolve ad una funzione solidaristica nei confronti della categoria professionale in ragione delle finalità previdenziali - assistenziale del sistema delineato dalla normativa di riferimento, poiché, mentre il contributo soggettivo esiste e si giustifica per finanziare, in un'ottica sinallagmatica, il trattamento pensionistico di soggetti comunque destinati ad averne uno (perché già iscritti all'albo o comunque obbligati a farlo in virtù della continuatività della propria attività), il contributo integrativo viene corrisposto, in un'ottica solidaristica, per il semplice fatto di appartenere ad una categoria (quella dei dottori commercialisti), e dunque a prescindere da una prospettiva di fruizione di un trattamento pensionistico da parte di quella Cassa previdenziale.
Legittima risulta, pertanto, la richiesta avanzata dalla come riportato Controparte_1 nell'atto oggi impugnato.
Proseguendo nel merito delle restanti richieste formulate dall'Ente Impositore, questo ha, altresì, depositato in atti le ulteriori due verifiche, rispettivamente del 30.03.2022 e del
3.05.2024 effettuate in confronto al ricorrente con le quali veniva comunicato a quest'ultimo che dal 1.01.2019 al 31.12.2021, con il secondo accertamento, e dal 1.01.2019 al 1.01.2022, con terzo accertamento, non sono state rilevate cause di incompatibilità con l'esercizio della professione dei dottori Commercialisti.
Con riferimento a tali accertamenti, invero, la resistente, al fine di spiegare le ragioni per le quali l'Ente di previdenza non ha ritenuto incompatibile lo svolgimento della professione da parte del ricorrente per le annualità esaminate, ha richiamato tanto l'art. 6 del Regolamento
Unitario, ratione temporis vigente, secondo cui non rileva ai fini dell'accertamento di incompatibilità, l'assunzione della carica incompatibile se rimossa dal professionista in corso d'anno, di talchè “Ai fini previdenziali ed assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione gli anni interi durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità” quanto l'art. 7 del precedente Regolamento di disciplina del Regime previdenziale il quale chiariva, ulteriormente, che: “Ai fini previdenziali e assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione i periodi continuativi o cumuli di periodi frazionati superiori all'anno o multipli di esso durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del DPR
n. 1067/53 e successive integrazioni o modificazioni”.
Sulla base di tali richiami, atteso che per l'annualità 2019 nessuna incompatibilità ha rilevato la , né il ricorrente ha dato prova di avere presentato ricorso all'Organo Controparte_1 competente al fine di contestare tali conclusioni di verifica così dimostrando di condividerle e accettarle, dovuta risulta la contribuzione (soggettiva, integrativa e di maternità), ai sensi degli artt. 10, 11 e 17, l. n. 21/1986 ed ai sensi dell'art. 83, d.lgs. n. 151/2001 poichè il ricorrente non ha dimostrato di aver corrisposto la superiore contribuzione né di avere inviato alla nei tempi previsti Controparte_1 dalla normativa la comunicazione reddituale relativa agli anni in contestazione
Dalla disamina della normativa richiamata, conseguentemente, l'operato della
[...] si palesa legittimo e le Controparte_1 somme richieste a titolo di somme eccedenti sul contributo soggettivo e integrativo sono dovute
Attesa la complessità della questione trattata appare equo compensare le spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2788/2023 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso compensa integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio;
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 18 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ART. 15 D.M. 44/2011