TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1454/2025 r.g. v.g. avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. OSTILLIO MARIA Parte_1
RITA, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
– rappresentata e difesa dall'avv. OSTILLIO MARIA Controparte_1
RITA, come da mandato in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
1
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/04/2025 le parti indicate in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in TI FR (TA) il 26/05/2014; che dalla loro unione non erano nati figli e che la Procura presso Tribunale di Taranto con nullaosta del giorno 08.02.2022 aveva autorizzato la loro separazione personale alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita, adivano questo Tribunale,
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 04/06/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata a seguito di accordo di negoziazione assistita del giorno 08.02.2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70,
così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi
2 che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del
04.06.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 30/04/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
26/05/2014 nel Comune di TI FR (TA) da , nato Parte_1
a AN (TA) il 26/01/1983, e , nata a [...] Controparte_1
NC (TA) il 03/01/1984, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
TI FR (TA) dell'anno 2014, parte II, serie A, numero 12;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 04.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt.
3 4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 06/06/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;