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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Segue al verbale di udienza a “trattazione scritta” del 20.05.2025, ex art. 127 ter co. 1, c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle richieste e conclusioni di cui alle inoltrate
“Note scritte” ex art. 127 ter c.p.c. ad opera del solo procuratore di parte ricorrente (unica costituita), ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 R.G.A.C., promossa con rito semplificato:
dal sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1
alla Via Indipendenza n. 93, presso lo studio dell'avv. Alessandro Parisi (C.F.: ), dal C.F._2 quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE -
C o n t r o
(C.F. e P.I.: , in persona del Prefetto e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Annullamento provvedimento di diniego richiesta di restituzione patente di guida, revocata ex art. 120 C.d.s., sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritte depositate per l'udienza di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, promosso con rito semplificato, il sig. instaurava l'odierno giudizio al fine di Parte_1 vedersi restituire la patente di guida, revocatagli ex art. 120 Cds, a seguito dell'applicazione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (adottata per effetto del suo rinvio a processo dinanzi al
Tribunale di Vibo Valentia), quale diretta conseguenza della “sopravvenuta incostituzionalità della normativa originaria”, per come sancita dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 22 del 2018.
A dire dello stesso deducente, infatti, il provvedimento di diniego, assunto dalla con nota CP_1 dell'1.09.2022 (prot. 5656/10) che aveva ritenuto che : “non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, la quale riguarda un provvedimento ormai consolidatosi configurante ipotesi di “rapporto
1 esaurito”, il quale costituisce un limite all'efficacia della sentenza di illegittimità costituzionale della norma, posta a base del provvedimento amministrativo”, fosse del tutto infondato ed illegittimo alla luce della pronuncia sopra richiamata, oltre che delle decisioni assunte in materia dalla Giurisprudenza di merito.
Ciò che lo induceva, quindi, a concludere come in epigrafe, tenuto altresì conto del fatto che in data 09.04.2016 aveva ricevuto la notifica del “Verbale di revoca” della misura cautelare testè indicata.
Radicatosi il contraddittorio, la controparte rimaneva contumace e la causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con la presente pronuncia.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia della , che, nonostante la rituale Controparte_1
instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, non ha inteso partecipare attivamente al promosso processo.
Ciò detto, ritiene questo Tribunale che la domanda, così per come articolata e dedotta, sia fondata e quindi possa trovare favorevole apprezzamento, trovando immediato supporto probatorio nelle risultanze documentali presenti in atti.
Devesi rilevare che con l'avanzata domanda parte ricorrente abbia agito allo scopo di ottenere la restituzione del proprio titolo di guida, che gli era stato revocato quale diretto effetto dell'applicazione della misura di sorvegliato speciale (per il suo coinvolgimento nel processo definitosi poi con la Sentenza assolutoria, nei suoi confronti, di cui in atti) che successivamente è stata revocata.
Non possono, infatti, che condividersi, appieno le considerazioni espresse dalla Controparte_2 in un'ipotesi del tutto coincidente con quella che ci occupa, che, nel dare corretta applicazione alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della
Strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt.
73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente”, ha evidenziato l'importanza, sul punto, del non più ritenuto sussistente “automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, quale atto dovuto per l'Autorità Prefettizia da parte del Prefetto, emessa senza comunicazione di avvio del procedimento”, reputando, così, corretto disporre (anche in aderenza con quanto contenuto nell'altra
Circolare ministeriale n. 7598 del 16.06.2020), su istanza avanzata al riguardo dall'interessato, l'annullamento del provvedimento di revoca (che, al pari di quello oggetto dell'odierna procedura, era stato adottato in epoca precedente rispetto alla pronuncia di incostituzionalità sopra indicata).
Ciò che finisce, pertanto, con lo smentire le ragioni di dinego espresse dalla , per Controparte_1 come richiamate e descritte nel ricorso introduttive del giudizio, avverso l'istanza di Nulla Osta promossa dal al fine di vedersi restituita la patente di guida a suo tempo revocatagli. Parte_1
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, corretto appare la dichiarazione di annullamento del provvedimento di diniego sopra descritto, con obbligo per la Prefettura di immediata restituzione del titolo di guida de quo in favore del sig. , oltre che del compimento di quanto necessario nei confronti Parte_1
della Motorizzazione civile affinchè si provveda a dare concreta attuazione al comando dato.
Quanto alle spese di lite, reputa questo Tribunale che la particolarità delle questioni trattate, che hanno altresì registrato, in materia, l'adozione di non sempre concordanti decisioni, in uno con lo stesso status contumaciale della controparte (che ha lasciato presumere l'assenza di ogni contrasto in proposito), giustifica la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulle cause in epigrafe indicate,
nella contumacia della , in qualità, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni Controparte_1 disattese, così provvede:
- dispone l'annullamento del diniego dell'istanza di Nulla Osta dell'1.09.2022, adottato con Nota n.
5656/10/Patenti/Area II^ dalla Prefettura di , e, per l'effetto ordina la immediata restituzione del CP_1 titolo di guida de quo in favore dell'odierno ricorrente, con ogni ulteriore obbligo accessorio meglio descritto in motivazione;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 16.06.2025.
Si comunichi.
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle richieste e conclusioni di cui alle inoltrate
“Note scritte” ex art. 127 ter c.p.c. ad opera del solo procuratore di parte ricorrente (unica costituita), ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 R.G.A.C., promossa con rito semplificato:
dal sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1
alla Via Indipendenza n. 93, presso lo studio dell'avv. Alessandro Parisi (C.F.: ), dal C.F._2 quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE -
C o n t r o
(C.F. e P.I.: , in persona del Prefetto e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Annullamento provvedimento di diniego richiesta di restituzione patente di guida, revocata ex art. 120 C.d.s., sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritte depositate per l'udienza di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, promosso con rito semplificato, il sig. instaurava l'odierno giudizio al fine di Parte_1 vedersi restituire la patente di guida, revocatagli ex art. 120 Cds, a seguito dell'applicazione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (adottata per effetto del suo rinvio a processo dinanzi al
Tribunale di Vibo Valentia), quale diretta conseguenza della “sopravvenuta incostituzionalità della normativa originaria”, per come sancita dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 22 del 2018.
A dire dello stesso deducente, infatti, il provvedimento di diniego, assunto dalla con nota CP_1 dell'1.09.2022 (prot. 5656/10) che aveva ritenuto che : “non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, la quale riguarda un provvedimento ormai consolidatosi configurante ipotesi di “rapporto
1 esaurito”, il quale costituisce un limite all'efficacia della sentenza di illegittimità costituzionale della norma, posta a base del provvedimento amministrativo”, fosse del tutto infondato ed illegittimo alla luce della pronuncia sopra richiamata, oltre che delle decisioni assunte in materia dalla Giurisprudenza di merito.
Ciò che lo induceva, quindi, a concludere come in epigrafe, tenuto altresì conto del fatto che in data 09.04.2016 aveva ricevuto la notifica del “Verbale di revoca” della misura cautelare testè indicata.
Radicatosi il contraddittorio, la controparte rimaneva contumace e la causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con la presente pronuncia.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia della , che, nonostante la rituale Controparte_1
instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, non ha inteso partecipare attivamente al promosso processo.
Ciò detto, ritiene questo Tribunale che la domanda, così per come articolata e dedotta, sia fondata e quindi possa trovare favorevole apprezzamento, trovando immediato supporto probatorio nelle risultanze documentali presenti in atti.
Devesi rilevare che con l'avanzata domanda parte ricorrente abbia agito allo scopo di ottenere la restituzione del proprio titolo di guida, che gli era stato revocato quale diretto effetto dell'applicazione della misura di sorvegliato speciale (per il suo coinvolgimento nel processo definitosi poi con la Sentenza assolutoria, nei suoi confronti, di cui in atti) che successivamente è stata revocata.
Non possono, infatti, che condividersi, appieno le considerazioni espresse dalla Controparte_2 in un'ipotesi del tutto coincidente con quella che ci occupa, che, nel dare corretta applicazione alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della
Strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt.
73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente”, ha evidenziato l'importanza, sul punto, del non più ritenuto sussistente “automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, quale atto dovuto per l'Autorità Prefettizia da parte del Prefetto, emessa senza comunicazione di avvio del procedimento”, reputando, così, corretto disporre (anche in aderenza con quanto contenuto nell'altra
Circolare ministeriale n. 7598 del 16.06.2020), su istanza avanzata al riguardo dall'interessato, l'annullamento del provvedimento di revoca (che, al pari di quello oggetto dell'odierna procedura, era stato adottato in epoca precedente rispetto alla pronuncia di incostituzionalità sopra indicata).
Ciò che finisce, pertanto, con lo smentire le ragioni di dinego espresse dalla , per Controparte_1 come richiamate e descritte nel ricorso introduttive del giudizio, avverso l'istanza di Nulla Osta promossa dal al fine di vedersi restituita la patente di guida a suo tempo revocatagli. Parte_1
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, corretto appare la dichiarazione di annullamento del provvedimento di diniego sopra descritto, con obbligo per la Prefettura di immediata restituzione del titolo di guida de quo in favore del sig. , oltre che del compimento di quanto necessario nei confronti Parte_1
della Motorizzazione civile affinchè si provveda a dare concreta attuazione al comando dato.
Quanto alle spese di lite, reputa questo Tribunale che la particolarità delle questioni trattate, che hanno altresì registrato, in materia, l'adozione di non sempre concordanti decisioni, in uno con lo stesso status contumaciale della controparte (che ha lasciato presumere l'assenza di ogni contrasto in proposito), giustifica la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulle cause in epigrafe indicate,
nella contumacia della , in qualità, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni Controparte_1 disattese, così provvede:
- dispone l'annullamento del diniego dell'istanza di Nulla Osta dell'1.09.2022, adottato con Nota n.
5656/10/Patenti/Area II^ dalla Prefettura di , e, per l'effetto ordina la immediata restituzione del CP_1 titolo di guida de quo in favore dell'odierno ricorrente, con ogni ulteriore obbligo accessorio meglio descritto in motivazione;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 16.06.2025.
Si comunichi.
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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