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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/07/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente, Relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036 /2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LENZI ILARIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 09.05.2025 OGGETTO: ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 08.04.2024 la sig.ra chiedeva fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale nei confronti del sig. tra i quali in data 26.06.2008 era stato Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile e dalla cui unione nasceva in data 24.11.2008 la figlia Per_1
Parte ricorrente proponeva inoltre le ulteriori domande meglio indicate in ricorso e chiedeva, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio. Alla prima udienza del 3.7.2025 veniva disposto il rinnovo della notifica a parte resistente. Alla successiva udienza del 17.12.2024 veniva, verificata la ritualità della notifica, dichiarata la contumacia del resistente ed emessi i seguenti provvedimenti provvisori: 1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto 2) La figlia è affidata in via super esclusiva alla madre Per_2 la quale potrà assumere in piena autonomia anche le decisioni più importanti riguardanti la figlia;
3) il padre potrà vedere la figlia solo previo accordo con la madre e consenso della figlia stessa;
4) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese un contributo mensile di €. 500,00 più Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate;
gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dalla madre;
5) Pone altresì a carico del sig. CP_1 l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario
[...]
a titolo di mantenimento la somma mensile di Euro 150,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT i genitori si impegnano a far frequentare la bambina con le rispettive famiglie di origine. La causa veniva rimessa la causa in decisione. Con ordinanza del 5.3.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ascolto della minore ai sensi dell'art 473 bis 4. c.p.c. Per_1
All'udienza del 06.05.2025 si procedeva all'ascolto della figlia e parte ricorrente chiedeva Per_1 emettersi sentenza parziale sullo status.
*** Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento. Dal contenuto degli atti e dal comportamento di entrambe le parti e dalla elevata conflittualità manifestatasi sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Precisamente, ciò trova conferma nella volontà di parte ricorrente di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la separazione con parte resistente, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa nonché nel disinteresse mostrato da parte resistente alla vicenda, concretizzatosi nella scelta processuale di rimanere contumace. Anche il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda. Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo. Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito. Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, parzialmente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi Pt_1
;
[...] Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Follonica il giorno 26.06.2008 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune all'anno 2008, atto 19, Parte 1.
Pisa, camera di consiglio del 16.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori