TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5603 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Bonuso, presso il cui studio a Palermo, via
Catania n. 25, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 05/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 25/07/1995 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2042/2017 emesso da questo Tribunale il 21/04/2017–25/05/2017;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 05/12/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Palermo, via Marinai Alliata n. 3/C piano terra, di proprietà della signora , rimarrà assegnata alla stessa che Parte_2
continuerà ad abitarla con i figli maggiorenni (economicamente Persona_1
autosufficiente) e;
Persona_2
2. i figli e vedranno il padre ogni qualvolta lo Persona_1 Persona_2
vorranno e, in ogni caso, compatibilmente con i propri impegni di studio e/o lavoro ed alle esigenze di lavoro del signor;
Parte_1
3. il signor si obbliga a corrispondere la somma di euro 200,00 mensili, Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio
[...]
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
il predetto pagamento Per_2
avverrà entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla carta prepagata tratta presso Poste Italiane S.p.A., IBAN: [...] ed intestata al figlio;
Persona_2
4. il signor si obbliga, altresì, al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 relative ai figli e , da sostenere nella misura del 50%”. Persona_2 Persona_1
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne e non economicamente indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 25/07/1995 da , nato ad [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16/03/1969 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
del 05/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
2 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 72, parte II, serie A, dell'anno 1995).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5603 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Bonuso, presso il cui studio a Palermo, via
Catania n. 25, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 05/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 25/07/1995 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2042/2017 emesso da questo Tribunale il 21/04/2017–25/05/2017;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 05/12/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Palermo, via Marinai Alliata n. 3/C piano terra, di proprietà della signora , rimarrà assegnata alla stessa che Parte_2
continuerà ad abitarla con i figli maggiorenni (economicamente Persona_1
autosufficiente) e;
Persona_2
2. i figli e vedranno il padre ogni qualvolta lo Persona_1 Persona_2
vorranno e, in ogni caso, compatibilmente con i propri impegni di studio e/o lavoro ed alle esigenze di lavoro del signor;
Parte_1
3. il signor si obbliga a corrispondere la somma di euro 200,00 mensili, Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio
[...]
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
il predetto pagamento Per_2
avverrà entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla carta prepagata tratta presso Poste Italiane S.p.A., IBAN: [...] ed intestata al figlio;
Persona_2
4. il signor si obbliga, altresì, al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 relative ai figli e , da sostenere nella misura del 50%”. Persona_2 Persona_1
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne e non economicamente indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 25/07/1995 da , nato ad [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16/03/1969 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
del 05/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
2 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 72, parte II, serie A, dell'anno 1995).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3