Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott. Francesco Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado n. 420/2024 RG, vertente tra in liquidazione in persona del liquidatore Parte_1 Parte_2
, assistiti e difesi dall'Avv. Maria
[...] Parte_3 Parte_4
Carmela Francesca, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cupello (Ch), Via Lentella
n.19/B, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
e rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Tenaglia elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo Studio di quest'ultimo in Pescara Corso Vittorio Emanuele n.147;
APPELLATA
avverso la sentenza resa a verbale ex art 281 sexties c.p.c. dal Tribunale di Vasto n. 97/2024
Reg. Sent, relativa al procedimento civile iscritto al n° 811/2023, pubblicata in data 6/3/2024.
CONCLUSIONI: non precisate nel termine assegnato.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ebbe così a decidere:
PQM
RIGETTA
l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
CONFERMA
dichiarandolo esecutivo;
Controparte_1
CONDANNA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa, delle spese del CP_3 Parte_5 presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.208,35 (di cui € 0,00 per spese documentate, €
4.529,00 per compensi professionali ed € 679,35 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA
altresì, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore
[...] Parte_3 Parte_4 di in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_1 [...]
della somma di € 5.000,00; Controparte_4
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società Controparte_2
e con essa e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio chiedendo la revoca del
[...] CP_1 decreto ingiuntivo n. 224723 emesso dal Tribunale di Vasto, per incompetenza territoriale avendo il creditore erroneamente adito il Tribunale di Vasto in luogo dei Tribunali di Torino o
Campobasso convenzionalmente indicati nell'atto di fideiussione, rispettivamente quali foro ove aveva sede legale o la filiale l'istituto bancario ed originario creditore, Controparte_5
.
[...]
Si costituiva in giudizio la convenuta insistendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.
All'esito la causa veniva decisa come sopra.
La e con essa e Parte_6 Parte_2 Parte_3 [...]
ha proposto appello insistendo, preliminarmente, per la sospensione inaudita Parte_4 altera parte dell'esecutività della sentenza impugnata e concludendo per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale con conseguente riforma del provvedimento impugnato anche in ordine alla condanna per lite temeraria, ingiustamente e illegittimamente comminata dal Tribunale.
Si è costituita l'appellata la quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata. La Corte, con ordinanza del 23.10.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ed ha condannato gli appellanti al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Fissata udienza di rimessione della causa a decisione al 23.4.2025, le parti, dopo aver trascurato tutti gli adempimenti di cui all'art. 352, comma 1, nn. 1,2,3 cpc, omettevano anche il deposito delle note di udienza, sicchè la causa veniva rinviata al 14.5.2025 ex art. 309 cpc e solo parte appellata depositava note di trattazione e chiedeva la sua decisione.
Con ordinanza del 14.5.2025, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello proposto deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 348 c.p.c., norma che consente di pronunciare d'ufficio. Risulta in atti, infatti, che gli appellanti hanno effettuato la notifica dell'atto di appello alla parte appellata in data 15.04.2024 mentre CP_1
l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo il 2.5.2024 e, dunque, ben oltre il termine di legge, scaduto il 26.4.2024.
Ne consegue una pronuncia di improcedibilità per violazione del termine perentorio di costituzione dell'appellante disposto ai sensi del combinato disposto degli artt.165 e 347 c.p.c., ciò quanto al termine di 10 gg. decorrenti dalla notifica della citazione al convenuto per la costituzione dell'attore mediante l'iscrizione a ruolo, ciò con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza con condanna in solido degli appellanti alla rifusione della parte appellata delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo (scaglione da € 52.000,00 a
€ 260.000,00 in considerazione dell'importo del decreto ingiuntivo opposto e non del valore di
€ 1.138,50 erroneamente dichiarato dall'appellante, per le sole fasi svolte e con applicazione dei parametri minimi in considerazione della ridotta complessità del procedimento).
Questi gli importi.
fase di studio: 1.489,00,
fase introduttiva: 956,00,
fase di trattazione: non svolta fase decisionale: non svolta,
per un totale di euro 2445,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
La dichiarazione di improcedibilità del gravame comporta altresì l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
dichiara improcedibile l'appello e conferma la sentenza n. 97/2024 del Tribunale di Vasto;
regola le spese come sopra;
dichiara che gli appellanti in solido sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 14.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo