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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 10/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00915/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Passaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso XXII Marzo n. 5;
contro
Utg Prefettura di Firenze, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00129/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito;
Considerato che deve ritenersi prevalente la tutela della res adhuc integra allo scopo di evitare che la pronuncia collegiale sia inutiler data;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’ordinanza appellata e gli atti impugnati in primo grado.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma il giorno 10 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.