CASS
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MO EP nato a [...] 1'1/03/1964 avverso l'ordinanza emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di RO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ( enerale LA AL, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EP MO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Trib unale di RO che, quale giudice del riesame cautelare, ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno, applicata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1094 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 24/10/2024 Deduce due motivi di ricorso. 1.1. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria fondato esclusivamente sul quantitativo rinvenuto nella disponibilità del ricorren :e e sul rinvenimento di un bilancino di precisione, erroneamente indicato come st -umento da confezionamento. 1.2. Vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e mancanza di motivazione in relazione alla prognosi relativa alla non concedibilità del benef dio della sospensione condizionale della pena, essendo non dirimente, a tal fine, la sola valutazione di irrilevanza della preannunciata possibilità di riti alternativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 2. Secondo la costante lezione ermeneutica della giurisprudenza di lcc ittim tà, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natu -a logica o rappresentativa che - contenendo "in nude" tutti o soltanto alcuni degli clementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare o tre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro COM istenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qc affidata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli. Rv. 278242; Sez. 3, r. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699 - 02). Si è, infatti, condivisillImente affermato che, in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un eleva o grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 del 11/C6/2020, Pesce, Rv. 279610). 3. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali coordinate ed ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria degli elementi indiziari ambigui, consistenti nella detenzione della sostanza stupefacente, in parte rinvenuti) presso l'abitazione del ricorrente, e nel possesso dei bilancini di precisione. Ta i isolati 2 elementi, pur essendo di per sé compatibili anche con una destinazioni! all'uso personale della sostanza stupefacente (ciò, soprattutto, alla luce delle sue nodalità di presentazione e dell'assenza, come si dirà di seguito, di strumenti per il suo confezionamento) sono stati reputati, in termini meramente assertivi, quiili indici della sua destinazione allo spaccio. Anzi, coglie al riguardo nel segno il ricorrente allorché ha rilevato l'errcre in cui è incorso il Tribunale nel considerare quale indice sintomatico di talE illecita destinazione la presenza di strumenti destinati al confezionamento della sistanza, presenza di cui non vi è traccia nella ricostruzione degli esiti della perquis izione a carico del ricorrente. 4. Alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata va annui ata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RO, competente ai sensi dell'nrt. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ca anzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ( enerale LA AL, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EP MO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Trib unale di RO che, quale giudice del riesame cautelare, ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno, applicata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1094 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 24/10/2024 Deduce due motivi di ricorso. 1.1. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria fondato esclusivamente sul quantitativo rinvenuto nella disponibilità del ricorren :e e sul rinvenimento di un bilancino di precisione, erroneamente indicato come st -umento da confezionamento. 1.2. Vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e mancanza di motivazione in relazione alla prognosi relativa alla non concedibilità del benef dio della sospensione condizionale della pena, essendo non dirimente, a tal fine, la sola valutazione di irrilevanza della preannunciata possibilità di riti alternativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 2. Secondo la costante lezione ermeneutica della giurisprudenza di lcc ittim tà, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natu -a logica o rappresentativa che - contenendo "in nude" tutti o soltanto alcuni degli clementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare o tre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro COM istenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qc affidata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli. Rv. 278242; Sez. 3, r. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699 - 02). Si è, infatti, condivisillImente affermato che, in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un eleva o grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 del 11/C6/2020, Pesce, Rv. 279610). 3. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali coordinate ed ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria degli elementi indiziari ambigui, consistenti nella detenzione della sostanza stupefacente, in parte rinvenuti) presso l'abitazione del ricorrente, e nel possesso dei bilancini di precisione. Ta i isolati 2 elementi, pur essendo di per sé compatibili anche con una destinazioni! all'uso personale della sostanza stupefacente (ciò, soprattutto, alla luce delle sue nodalità di presentazione e dell'assenza, come si dirà di seguito, di strumenti per il suo confezionamento) sono stati reputati, in termini meramente assertivi, quiili indici della sua destinazione allo spaccio. Anzi, coglie al riguardo nel segno il ricorrente allorché ha rilevato l'errcre in cui è incorso il Tribunale nel considerare quale indice sintomatico di talE illecita destinazione la presenza di strumenti destinati al confezionamento della sistanza, presenza di cui non vi è traccia nella ricostruzione degli esiti della perquis izione a carico del ricorrente. 4. Alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata va annui ata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RO, competente ai sensi dell'nrt. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ca anzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Presidente