Art. 8.
Il Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.
Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.
Il Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.
Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.