Articolo 8 della Legge 8 marzo 1951, n. 122
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 marzo 1951
Art. 8.
Il Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.
Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.
Entrata in vigore il 28 marzo 1951
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