Sentenza 27 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2019, n. 28164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28164 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AG TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/11/2018 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Salvatore Maggio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 novembre 2018 il Tribunale di Taranto, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del 18 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che aveva disposto nei confronti di TO AG, indagato per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen., la misura cautelare della, custodia in carcere.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla norma di cui all'art. 273 cod. proc. civ.. 2.1.1. In particolare, è stato censurato l'acritico recepimento delle considerazioni già espresse dal Giudice delle indagini preliminari ed ancor prima dal Pubblico Ministero, senza accenno agli elementi difensivi addotti nell'udienza camerale, laddove in ogni caso faceva difetto il requisito dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, tenuto conto che al più il ricorrente poteva essere ritenuto responsabile del solo favoreggiamento personale e non dell'illecita detenzione di una sostanza che, pacificamente, non si trovava nella materiale disponibilità dell'indagato. In realtà non sussisteva neppure la prova indiziaria che l'autovettura, a bordo della quale si trovava il AG e che raccolse un fuggitivo che chiedeva aiuto in quanto inseguito dai Carabinieri, fosse sul posto in virtù di un previo accordo avente ad oggetto la detenzione dello stupefacente, poi sequestrato dai militari ed invero abbandonato dalle persone datesi alla fuga alla vista dei Carabinieri stessi. Né rilevava che il veicolo dell'altro soggetto coinvolto nella fuga - che non era riuscito a sfuggire all'arresto, a differenza dell'individuo scappato a bordo dell'autovettura - fosse parcheggiato nei pressi dell'abitazione del ricorrente, dal momento che, secondo appunto il ricorrente, si trattava - in difetto di ulteriori riscontri - di una mera coincidenza.
2.1.2. Per quanto poi concerneva il reato di cui all'art. 337 cod. pen., le frasi inopportune profferite non erano tese ad impedire ai Carabinieri di svolgere un atto del loro ufficio, ossia l'audizione della moglie dello stesso AG, innervositosi per l'intenzione dei militari di esaminare costei non alla presenza del coniuge.
2.2. Col secondo motivo è stata contestata l'esistenza di esigenze cautelari, sotto il profilo dell'errata interpretazione della norma processuale e del vizio motivazionale. In particolare, non era stato spiegato in alcun modo dove fossero stati desunti i pericoli di inquinamento probatorio, mentre i pericoli di recidiva erano stati ricondotti ai soli precedenti, ancorché lontani e quindi del tutto inattuali, dell'indagato.
2.3. Col terzo motivo infine, quanto alla pretesa violazione della norma di cui all'art. 275 cod. proc. pen., il ricorrente - in relazione alle previsioni contenute nell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. - ha osservato che in ogni caso, anche in ragione delle contestate modalità del fatto, si presentava del tutto idonea la misura degli arresti domiciliari ancorché con braccialetto elettronico, al fine di fronteggiare l'ipotizzato pericolo di recidiva. Né il Tribunale aveva motivato in ordine all'inadeguatezza delle altre misure a soddisfare le ritenute esigenze cautelari, tra l'altro così escludendo immotivatamente che il ricorrente tenesse una condotta osservante delle misure in tesi applicate nei suoi confronti.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, ed anche a prescindere dalla circostanza che l'indagato - così ulteriormente modificando quanto nel tempo somministrato in sede difensiva - ha fornito in ricorso due contestuali ma ben distinte ricostruzioni di parte dei fatti, prima sostenendo che era stata la moglie a condurre l'autovettura (pag. 5) ma immediatamente dopo ribadendo che il conducente della stessa era rimasto ignoto (pag. 7), il provvedimento impugnato è esente da censura. Vero è, infatti, che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 27.3, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179). Al riguardo, ed a fronte della ricostruzione operata dal Tribunale del riesame in sintonia con i rilievi dell'ordinanza genetica, le giustificazioni addotte (a tacere di quanto in tesi evidenziato in udienza cautelare, ma non puntualmente richiamato in ricorso) hanno accreditato l'esistenza di mere coincidenze, tanto in relazione alla presenza dell'autovettura comparsa all'improvviso in soccorso del fuggitivo urlante, quanto in merito al rinvenimento in loco dell'automezzo utilizzato dal Capuano, ossia la persona invece bloccata dai militari dell'Arma. In tal modo il ricorrente ha così confutato l'esistenza della gravità indiziaria, che doveva invece considerarsi alla stregua di una mera ipotesi sfornita di riscontri. Ciò posto, la valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito;
ne consegue che, quanto meno sono pronosticabili ulteriori significativi arricchimenti dello stesso, in ragione del tempo trascorso rispetto al fatto, tanto più la valutazione del compendio indiziario dovrà essere aderente alla probabilità di fondare, soltanto sui risultati fino a quel momento raggiunti, una sentenza di condanna (Sez. 1, n. 13980 del 13/02/2015, Cilio, Rv. 262300). Va quindi da sé che, alla luce degli elementi evidenziati e della palese pendenza di ulteriori indagini (nonché dell'estrema labilità delle sempre differenti spiegazioni rilasciate), il provvedimento impugnato - che ha ad oggetto un fatto di relativamente recente svolgimento, nell'ambito del quale la fluidità istruttoria si manifesta in tutta la sua evidenza - ha correttamente colto la gravità indiziaria applicando altresì il principio appena ricordato, tra l'altro esaltato dalla condotta del tutto ostruzionistica ma intrinsecamente contraddittoria posta in essere ab origine dall'odierno ricorrente. In proposito, infatti (v. anche in fra), il soccorso improvviso al fuggiasco sarebbe stato dettato dalla "paura" indotta dall'affacciarsi della persona sulla pubblica via, laddove al contrario l'osservazione diretta da parte del Carabiniere postosi all'inseguimento (in precedenza invero tanto l'inseguito quanto altra persona erano stati colti in atteggiamento sospetto, ed all'intimazione di alt si erano dati alla fuga in direzioni diverse, liberandosi via via di una sostanza del tipo eroina) aveva consentito di verificare la fermata dell'autovettura, con la salita del soggetto ed il successivo allontanamento dell'automobile a tutta velocità. Sì che legittimamente è stato dedotto lo stretto collegamento tra il ricorrente e la persona in fuga, appena liberatasi di un quantitativo non secondario di droga "pesante", sulle cui sorti è stata correttamente dedotta la non casuale vigilanza dell'indagato odierno ricorrente.
4.1.1. In relazione poi alla contestata resistenza, è stato già osservato da questa Corte che quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ma i reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813). In specie, al contrario, le frasi in questa sede ritenute solamente "inopportune" erano ben mirate ad impedire ai Carabinieri di procedere ad adempimento d'ufficio, ossia all'assunzione delle dichiarazioni del coniuge dell'odierno ricorrente senza la presenza di quest'ultimo, all'evidenza del tutto interessato ad esercitare invece una sorta di tutoraggio, volto ad impedire alla moglie di dire qualcosa di compromettente. Tant'è che la donna aveva, in ogni caso, maldestramente tentato di fornire un alibi al marito, affermando che all'ora dei fatti costui sarebbe stato con lei a casa mentre l'autovettura - dalla stessa donna in tesi esclusivamente utilizzata - sarebbe rimasta parcheggiata;
laddove allo stesso momento il AG era stato invece riconosciuto senz'altro a bordo dell'autovettura, intenta a sfrecciare nelle strade del quartiere di residenza. In ogni caso, tanto per chiarire le proprie reali e consapevoli intenzioni, l'odierno ricorrente ebbe appunto a specificare ai militari - tant'è che era stato costretto ad intervenire anche il comandante della stazione - che non faceva "minacce, faccio fatti e tu mi conosci e ci conosci".
4.2. Per quanto concerne la dedotta inesistenza di esigenze cautelari, il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato come tutta la condotta illustrata, e già compendiata dai fatti di resistenza (v. supra), risultasse impostata ad attivamente evitare l'accertamento della verità, ripetutamente tentando di intralciare il corso delle doverose verifiche, con riferimento altresì alla falsità degli alibi forniti ed alla ricordata inverosimiglianza (v. supra) delle dichiarazioni inizialmente rese, quanto alla "paura" che lo avrebbe indotto a fare arrestare l'autovettura per consentire la salita dell'ignoto personaggio inseguito dai Carabinieri. Tutto ciò tenuto conto infine della richiamata pendenza di indagini per giungere all'identità del fuggiasco. Né si comprende - in mancanza di specifica contestazione di quanto invece espressamente osservato dal Tribunale del riesame - il non chiaro passaggio (cfr. pag. 12 del ricorso, in relazione alle affermazioni di pag. 10 che sembrano dare conto del contrario) circa una rivendicata incensuratezza, laddove è stata sottolineata la condizione del ricorrente quale recidivo reiterato specifico, gravato da ben dieci precedenti penali specifici e da quattro precedenti per evasione, unitamente ad ulteriore pendenza sempre in ragione della previsione di cui all'art. 73 cit.. In definitiva, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Laddove addirittura, ai fini del giudizio prognostico ex art. 274 cod. proc. pen., non è preclusa la valutazione di una precedente condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione, potendo desumersi dalla stessa la possibilità di commissione di ulteriori reati da parte del riabilitato (Sez. 3, n. 9382 del 29/01/2018, Nicolò, Rv. 272512). In specie la ricordata carriera criminale del ricorrente, gravato altresì da specifica pendenza giudiziaria (sì che l'attualità delle esigenze è pressoché in re ipsa), è stata adeguatamente valorizzata ai fini cautelari.
4.3. In ragione proprio delle richiamate complessive modalità dell'episodio, unitamente alla negativa personalità del ricorrente siccome univocamente emersa anche nei diretti rapporti con l'autorità, il provvedimento impugnato ha correttamente confermato - contrariamente ai rilievi del ricorrente - l'adozione della misura custodiale massima, date le evidenziate capacità dell'indagato di rapportarsi agevolmente con l'illecito ed in considerazione dell'insufficienza dei controlli possibili in regime di arresti domiciliari, nonché della scarsa considerazione palesata nei riguardi degli stessi organi di polizia.
5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può che concludersi nel senso dell'infondatezza del ricorso. Ne consegue altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre si manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
'Rigetta il ricorso e condan