Ordinanza cautelare 1 agosto 2024
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 05/09/2025, n. 16045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16045 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07243/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7243 del 2024, proposto da
NN DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PP RD, PI AN, FI RT, AR OT, non costituiti in giudizio;
OT AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
per l''annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,
- per quanto di ragione, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LOMBARDIA, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n. 272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n. 300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n. 224448 del 9/05/2024), laddove non riconosce alla parte ricorrente il Servizio Civile Nazionale (di seguito anche “SCN”) ai fini della riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 come modificato dalla L.n.74 del 21/06/23 di conversione del DL n. 44/2023;
- per quanto di ragione, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 relativi alla REGIONE LOMBARDIA, adottati dal Direttore regionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi nella parte in cui non si riconosce alla parte ricorrente il Servizio Civile Nazionale (di seguito anche “SCN”) ai fini della riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 come modificato dalla L. n. 74 del 21/06/23 di conversione del DL n. 44/2023;
- per quanto di ragione, del Bando di concorso n. 272034 del 24/07/23 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB), lesivo nei confronti di parte ricorrente laddove non prevede la riserva del 15% dei posti per coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale come previsto per il Servizio Civile Universale dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 (introdotto dall’art. 9 bis del D.L. n. 44/2023 convertito in L. n. 74 del 21/06/2023);
- per quanto di ragione e se lesivo, del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot. n. 2023/300017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 28/08/2023 e riformulato la prova scritta del concorso nonché del successivo provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot. n. 224448 del 9/05/2024 in cui l’Amministrazione ha soppresso il punto 7.4 disapplicando così la “normativa cd “taglia idonei” alle graduatorie” e previsto l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali, solo nella parte in cui non prevedono, in virtù di quanto stabilito dall’art.18 c. 4 del D.lgs. n. 40/17, una specifica rettifica con riferimento alla valutazione del Servizio Civile Nazionale quale titolo di riserva alla pari del Servizio Universale;
- per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento, anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento
- dell’interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione del Servizio Civile Nazionale svolto e il conseguente riconoscimento della riserva in graduatoria di merito per la REGIONE LOMBARDIA della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB);
e la conseguente condanna
- ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia e di Formez Pa e di OT AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso in esame la Dottoressa NN DA ha impugnato la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori relativi alla Regione Lombardia del concorso per l’assunzione di 3.970 funzionari pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024;
Rilevato che nelle more della definizione del giudizio, l’Agenzia delle Entrate si è determinata a procedere con lo scorrimento della graduatoria di merito di cui la Dott.ssa DA è risultata beneficiaria, sottoscrivendo il contratto di lavoro con decorrenza al 3 marzo u.s.;
Rilevato che pertanto la ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con atto notificato in data 31.3.2025;
Ritenuto pertanto che il ricorso, posto in decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2025, alla luce di tanto deve essere dichiarato improcedibile;
- che le spese, anche per quanto esposto, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO