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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11086/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004868054 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione
e la Regione Campania impugnando la cartella esattoriale,in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 14.03.2025 relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti agli anni 2019.
A fondamento del ricorso ha dedotto la mancata di chiarezza del provvedimento impugnato,la violazione e la falsa applicazione dell'art.27 della legge 689 del 81,l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento e la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per intervenuta prescrizione non risultando in atti comprovato dalle resistenti,ritualmente convenute in giudizio, la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla gravata cartella e risultando, conseguentemente, maturata la prescrizione del tributo .
Le spese seguono la soccombenza esclusivamente nei confronti della Regione Campania gravando esclusivamente su quest'ultima l'onere di comprovare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla gravata cartella mentre devono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 180,00 e compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11086/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004868054 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione
e la Regione Campania impugnando la cartella esattoriale,in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 14.03.2025 relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti agli anni 2019.
A fondamento del ricorso ha dedotto la mancata di chiarezza del provvedimento impugnato,la violazione e la falsa applicazione dell'art.27 della legge 689 del 81,l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento e la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per intervenuta prescrizione non risultando in atti comprovato dalle resistenti,ritualmente convenute in giudizio, la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla gravata cartella e risultando, conseguentemente, maturata la prescrizione del tributo .
Le spese seguono la soccombenza esclusivamente nei confronti della Regione Campania gravando esclusivamente su quest'ultima l'onere di comprovare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla gravata cartella mentre devono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 180,00 e compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.