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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1657/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA RD, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5090/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giocvanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 655/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 22/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di Messina accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IMU degli anni dal 2015 al 2019 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente.
In considerazione della mancata costituzione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il Collegio onerava la contribuente della produzione dei file .eml o .msg per dimostrare la regolare notificazione a mezzo PEC al Comune, avendo prodotto solo una stampa del Ricevuta di Avvenuta Consegna in formato
.pdf, ma la parte non ha ottemperato, né si è costituito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, perché manca la prova della notificazione alla controparte e della sua tempestività.
L'appellante ha inizialmente prodotto il file in formato .pdf inviato dall'Ufficio del protocollo del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, in cui si dà atto dell'avvenuta ricezione in data 24/10/2023 della notifica a mezzo PEC di un messaggio spedito dal difensore del contribuente con oggetto “notifica atto di appello avverso sentenza etc.” e ovviamente non è dato sapere quali fossero gli allegati al detto messaggio.
L'indirizzo del protocollo era lo stesso indicato come domicilio informatico nel giudizio di primo grado ed il termine di 6 mesi per l'impugnazione della sentenza scadeva il 23/10/2023.
A seguito dell'ordinanza il difensore del contribuente ha prodotto un file sempre in formato .pdf contenente le informazioni relative alla PEC relativa alla notifica, dalla quale risulta la consegna in data
23/10/2023 ore 21.31.
Nessuno dei due file è munito di attestazione di conformità all'originale informatico (ammesso che il difensore avesse tale potere di autenticazione: sul punto vedi quanto si dirà in seguito).
Al momento della notificazione il SIGIT già consentiva la produzione in formato .eml delle ricevute di notificazione tramite PEC, essendo stata introdotta con la modifica dell'art. 10, comma 2, lett. A, delle specifiche tecniche sul PTT con d.MEF 21/04/2023 entrato in vigore il 15/05/2023.
Da allora si deve ritenere che la possibilità di produrre la relata nel suo formato originale .eml fosse, in effetti, un obbligo. Né si può ritenere equipollente (per quanto ai soli fini della dimostrazione della data di invio, ma non ovviamente del contenuto, che non risulta dall'immagine, che può indicare solo la presenza di allegati, ma non la loro riproduzione integrale) l'immagine della Ricevuta di Avvenuta Consegna al destinatario spedita dal gestore di PEC del destinatario al mittente in formato .pdf, dal momento che il difensore non ha il potere di effettuare questa attestazione di conformità all'originale, ma solo quella di documenti analogici o presenti nel SIGIT (cfr. art. 25 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992: il primo comma
è riferito ai soli documenti analogici e, quindi, non al documento informatico costituito dal file .eml, il secondo ai documenti presenti al SIGIT. Per completezza di ragionamento l'attribuzione del potere di certificazione potrebbe coprire anche la circostanza dell'allegazione dei documenti al messaggio e la loro conformità all'originale in atti, ma non sembra essere stata questa la scelta del Legislatore, che ha optato per la produzione degli originali informatici).
Le conseguenze di questo inadempimento hanno dato luogo a pronunce di segno opposto della Corte di
LA (cfr. ad esempio Cass. n. 1779/26 per la sufficienza del formato .pdf munito di attestazione di conformità all'originale del difensore e Cass. n. 7041/25 per la necessità del file .eml o .msg, anche se i casi vanno sempre considerati nella loro specificità, avuto riguardo anche alla costituzione di controparte ed alle eventuali eccezioni sollevati ovvero alla non contestazione dei documenti informatici prodotti di volta in volta).
La disciplina è stata ora chiarita dal legislatore con la riforma dell'art. 16 bis, nel quale è stato aggiunto il seguente comma 4 bis:
<< La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.>>
Ad avviso del Collegio la disposizione, avente natura processuale, è di immediata applicazione. In ogni caso rappresenta un punto di equilibrio ottimale fra l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa della parte e quella di assicurare il controllo del giudice sulla genuinità dei documenti prodotti, a maggior ragione quando si tratta di verificare la regolarità delle formalità processuale di fronte ad una parte rimasta intimata, componendo così il contrasto latente fra le varie pronunce della Corte di LA con una terza soluzione intermedia aperta al contraddittorio con le parti.
Nel caso di specie il difensore del contribuente ha riferito in udienza di non aver ottenuto dal gestore di
PEC la RdAC, ma era suo minimo onere quello di conservare il messaggio di PEC che gli era stato inviato in occasione del completamento della procedura di notificazione dell'appello a mezzo PEC. Non ha neppure allegato una causa di forza maggiore che gli abbia impedito la produzione o che potesse giustificare la rinnovazione ora per allora della notifica dell'appello.
La mancata produzione va, pertanto, sanzionata con l'inammissibilità dell'appello sia perché non è stata dimostrata la regolare notificazione dell'appello alla controparte, sia perché non ne è stata dimostrata la tempestività, non essendo stata sanata nel termine assegnato.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate stante la mancata costituzione del
Comune.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
GI CI AR EL
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA RD, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5090/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giocvanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 655/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 22/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12664506 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di Messina accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IMU degli anni dal 2015 al 2019 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente.
In considerazione della mancata costituzione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il Collegio onerava la contribuente della produzione dei file .eml o .msg per dimostrare la regolare notificazione a mezzo PEC al Comune, avendo prodotto solo una stampa del Ricevuta di Avvenuta Consegna in formato
.pdf, ma la parte non ha ottemperato, né si è costituito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, perché manca la prova della notificazione alla controparte e della sua tempestività.
L'appellante ha inizialmente prodotto il file in formato .pdf inviato dall'Ufficio del protocollo del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, in cui si dà atto dell'avvenuta ricezione in data 24/10/2023 della notifica a mezzo PEC di un messaggio spedito dal difensore del contribuente con oggetto “notifica atto di appello avverso sentenza etc.” e ovviamente non è dato sapere quali fossero gli allegati al detto messaggio.
L'indirizzo del protocollo era lo stesso indicato come domicilio informatico nel giudizio di primo grado ed il termine di 6 mesi per l'impugnazione della sentenza scadeva il 23/10/2023.
A seguito dell'ordinanza il difensore del contribuente ha prodotto un file sempre in formato .pdf contenente le informazioni relative alla PEC relativa alla notifica, dalla quale risulta la consegna in data
23/10/2023 ore 21.31.
Nessuno dei due file è munito di attestazione di conformità all'originale informatico (ammesso che il difensore avesse tale potere di autenticazione: sul punto vedi quanto si dirà in seguito).
Al momento della notificazione il SIGIT già consentiva la produzione in formato .eml delle ricevute di notificazione tramite PEC, essendo stata introdotta con la modifica dell'art. 10, comma 2, lett. A, delle specifiche tecniche sul PTT con d.MEF 21/04/2023 entrato in vigore il 15/05/2023.
Da allora si deve ritenere che la possibilità di produrre la relata nel suo formato originale .eml fosse, in effetti, un obbligo. Né si può ritenere equipollente (per quanto ai soli fini della dimostrazione della data di invio, ma non ovviamente del contenuto, che non risulta dall'immagine, che può indicare solo la presenza di allegati, ma non la loro riproduzione integrale) l'immagine della Ricevuta di Avvenuta Consegna al destinatario spedita dal gestore di PEC del destinatario al mittente in formato .pdf, dal momento che il difensore non ha il potere di effettuare questa attestazione di conformità all'originale, ma solo quella di documenti analogici o presenti nel SIGIT (cfr. art. 25 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992: il primo comma
è riferito ai soli documenti analogici e, quindi, non al documento informatico costituito dal file .eml, il secondo ai documenti presenti al SIGIT. Per completezza di ragionamento l'attribuzione del potere di certificazione potrebbe coprire anche la circostanza dell'allegazione dei documenti al messaggio e la loro conformità all'originale in atti, ma non sembra essere stata questa la scelta del Legislatore, che ha optato per la produzione degli originali informatici).
Le conseguenze di questo inadempimento hanno dato luogo a pronunce di segno opposto della Corte di
LA (cfr. ad esempio Cass. n. 1779/26 per la sufficienza del formato .pdf munito di attestazione di conformità all'originale del difensore e Cass. n. 7041/25 per la necessità del file .eml o .msg, anche se i casi vanno sempre considerati nella loro specificità, avuto riguardo anche alla costituzione di controparte ed alle eventuali eccezioni sollevati ovvero alla non contestazione dei documenti informatici prodotti di volta in volta).
La disciplina è stata ora chiarita dal legislatore con la riforma dell'art. 16 bis, nel quale è stato aggiunto il seguente comma 4 bis:
<< La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.>>
Ad avviso del Collegio la disposizione, avente natura processuale, è di immediata applicazione. In ogni caso rappresenta un punto di equilibrio ottimale fra l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa della parte e quella di assicurare il controllo del giudice sulla genuinità dei documenti prodotti, a maggior ragione quando si tratta di verificare la regolarità delle formalità processuale di fronte ad una parte rimasta intimata, componendo così il contrasto latente fra le varie pronunce della Corte di LA con una terza soluzione intermedia aperta al contraddittorio con le parti.
Nel caso di specie il difensore del contribuente ha riferito in udienza di non aver ottenuto dal gestore di
PEC la RdAC, ma era suo minimo onere quello di conservare il messaggio di PEC che gli era stato inviato in occasione del completamento della procedura di notificazione dell'appello a mezzo PEC. Non ha neppure allegato una causa di forza maggiore che gli abbia impedito la produzione o che potesse giustificare la rinnovazione ora per allora della notifica dell'appello.
La mancata produzione va, pertanto, sanzionata con l'inammissibilità dell'appello sia perché non è stata dimostrata la regolare notificazione dell'appello alla controparte, sia perché non ne è stata dimostrata la tempestività, non essendo stata sanata nel termine assegnato.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate stante la mancata costituzione del
Comune.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
GI CI AR EL