Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 689/2019 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella
all'esito dell'udienza cartolare del 21.11.2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “ in riforma della sentenza del GdP di Gaeta, n° 1145/18, dichiarare l'illegittimità del verbale n. 001425/T/16, con conseguente declaratoria di annullamento dello stesso.
2. Condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento in favore del ricorrente, Sig. , a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni subiti a seguito della notificazione del verbale suddetto da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Condannare in ogni caso il
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatari”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Cassino, 14/01/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. R.G. 689/2019, avente ad oggetto:
Opposizione all' ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione
codice della strada), riservata in decisione all'udienza del 21/11/2024, promossa da:
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ROBERTO IACOVACCI (C.F.:
[...]
) e dall'Avv. FABIO BERSANI (C.F. ) C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Formia (LT), Via Appia Lato Napoli III^ Traversa, 18, presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco D'Urso.
APPELLANTE
CONTRO
(CF/P.IVA: ) in persona del sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale a in Piazza XIX Maggio, 10. CP_1
APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “ - in riforma della sentenza n° 1145/18 del Giudice di Pace di
, dichiarare l'illegittimità del verbale n. 001425/T/16, con conseguente CP_1
declaratoria di annullamento dello stesso;
- condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente, Sig. , a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito Parte_1
della notificazione del verbale suddetto, della somma da liquidarsi in via equitativa,
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare in ogni caso il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv.
Roberto Iacovacci, procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
( ) conveniva in giudizio dinanzi a presto Tribunale il C.F._1 [...]
(CF/P.IVA: ) ed impugnava la sentenza n° 1145/18, emessa dal CP_1 P.IVA_1
giudice di pace di Dr. depositata in data 21.08.18, provvisoriamente CP_1 Pt_2
esecutiva, ritenendola erronea ed ingiusta.
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva quanto segue:
- con ricorso ex art. 204 bis C.d.S il sig. proponeva opposizione avverso il Pt_1
verbale n. 001425/T/16
pagina 3 di 14 - gli agenti accertatori costatavano la violazione dell'art. 142 comma 7 del C.d.S., poiché
in data 21.01.2016 sulla Via S.R. 213 FLACCA, altezza Km. 22+900 direzione Roma,
veniva rilevata la velocità di Km/h 61 accertata a mezzo di Traffiphot III-SR Photo
R&V;
- all'odierno appellante veniva irroga una sanzione amministrativa di € 1.371,70,
considerata dallo stesso illegittima ed esorbitante in relazione alla presunta violazione;
- il Giudice di pace di Dr. con sentenza n° 1145/18, depositata in data CP_1 Pt_2
21.08.18, provvisoriamente esecutiva, rigettava l'opposizione promossa dal ricorrente e compensava le spese di lite;
- pertanto, Sig. impugnava la predetta sentenza, ritenendolo erronee ed ingiuste Pt_1
le motivazioni riporte di seguito.
- Ed invero, come PRIMO MOTIVO il sig. lamentava la violazione dell'art.112 Pt_1
c.p.c. (c.d. vizio di extrapetizione), poiché il giudice di pace si pronunciava su domande non avanzate anziché sulle richieste del ricorrente, rigettando il ricorso giudiziale con
estrema superficialità e sbrigatività mediante un'argomentazione inconferente.
L' opponente, infatti, precisava che il giudice di prime cure non aveva considerato e risposto alla fondata eccezione “sull'omessa specifica indicazione delle varie voci di
spesa” dove veniva contestato l'ingiusto, illegittimo e abnorme addebito a carico del ricorrente della somma di €. 1.330,70, a titolo di accertamento e notifica, senza distinguere l'importo dovuto per l'una e l'altra categoria di spesa.
pagina 4 di 14 Altresì, la parte attrice lamentava che il giudice di pace non aveva preso in considerazione la richiesta relativa alla “formulata domanda di risarcimento dei danni
esistenziali, morali e da stress da multa ingiusta”, poiché il sig. , a seguito Pt_1
dell'attribuzione dell'ingente somma e la minaccia di un'azione esecutiva dell'ente creditore, accusava un malore e si recava al pronto soccorso.
Altresì, come SECONDO MOTIVO l'odierno opponente contestava l'utilizzo illegittimo del rilevatore di velocità per carenza delle prescritte omologazioni, delle verifiche e del certificato di taratura e di funzionalità dell'autovelox, che impedivano di provare senza possibilità di errore l'effettiva velocità del veicolo nonché la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
Pertanto, il sig. impugnava la sentenza esattamente nella parte in cui il giudice Pt_1
di pace aveva affermato: “Il ricorso non è fondato per i seguenti motivi: - Il rilevatore di
velocità utilizzato dalla Polizia Municipale di è del tipo “Traffiphot III SR”, CP_1
omologato con decreto del Ministero dei LL PP del 24.12.2004 n. 4130… È stato
compiuto il controllo presso il centro SIT, è stata verificata la sua corretta funzionalità
dello stesso e rilasciato il relativo certificato”
Ed inoltre, parte attrice chiedeva a questo Giudice una pronuncia, con la quale veniva riconosciuta l'illegittimità e la nullità del verbale predetto sia per violazione del principio stabilito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 113/2015 sia perché
mancando il certificato di omologazione, la taratura e l' attestazione di funzionalità
corredata dal report dei passaggi (acquisizione di 20 rilevamenti per il Velox e 100 se
pagina 5 di 14 fosse stato un Tutor), ai sensi e per gli effetti del D.M. N. 282/2017, la velocità rilevata e riportata nel verbale di contestazione era da ritenersi carente dei requisiti di certezza e,
per l' effetto, il procedimento di accertamento era da considerare inficiato.
Infine, il sig. precisava che il aveva omesso di suffragare il Pt_1 Controparte_1
proprio operato, non curandosi di dimostrare né la liceità del procedimento sanzionatorio seguito né la correttezza dell'omologazione, della taratura e funzionalità dell'autovelox,
prevista ai sensi e per gli effetti della suddetta sentenza della Corte costituzionale.
Alla luce di quanto argomentato, l'appellante rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, sebbene ritualmente citata, l'appellata, CP_1
non si costituiva in giudizio.
[...]
Pertanto, accertata la regolarità della notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza al il giudice diverso da questo Magistrato con Controparte_1
ordinanza del 11.10.2022 dichiarava la contumacia della parte appellata.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente.
In via preliminare va osservato che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché
l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni pagina 6 di 14 dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (cfr.
in tal senso Cass n. 25061 del 11/12/2015 e Cass. n. 22390 del 02/11/2015).
Nel caso in esame, si rileva che l'appello risulta tempestivamente proposto - ed è
ammissibile, in quanto sufficientemente specifico sia con riferimento all'individuazione dei punti della sentenza di primo grado oggetto di appello, sia con riferimento ai motivi posti a fondamento dell'impugnazione e formulato conformemente a requisiti previsti dalla disciplina sull'atto di appello.
Parimenti, in via generale, in punto di riparto dell'onere probatorio, occorre premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è
delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi, fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o,
comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento,
con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
pagina 7 di 14 Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito,
spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass.
n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, pur incombendo l' onere di provare la legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello di dimostrare la legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria, ometteva l' assolvimento dei suddetti oneri probatori.
Nel merito l'appello va rigettato alla stregua delle argomentazioni che seguono.
pagina 8 di 14 Orbene, ponendo l'attenzione sull'esame della fattispecie, si osserva che l'appellante lamentava, anzitutto, il vizio di motivazione della sentenza per aver il giudice di primo grado ritenuto assolta la prova in ordine alla sottoposizione dell'apparecchiatura a verifiche periodiche di funzionalità, sulla base del certificato di taratura, operando così,
secondo quanto contestato dall'appellante, una commistione tra i concetti di taratura e verifica periodica, senza rilevare il palese contrasto col principio stabilito con la sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale.
Tale doglianza si ritiene infondata, poiché dalla sentenza impugnata si evince che il giudice di prime cure specificava che la rilevazione della velocità era stata effettuata dalla Polizia Municipale di con lo strumento “Traffiphot III SR”, omologato con CP_1
decreto del Ministero dei LL PP del 24.12.2004 n. 4130… … È stato compiuto il
controllo presso il centro SIT, è stata verificata la sua corretta funzionalità dello stesso
e rilasciato il relativo certificato“ in coerenza con quanto risulta indicato nel verbale de
quo.
Ed invero, si ritiene opportuno evidenziare che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
113/2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Per effetto della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale, infatti, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e pagina 9 di 14 verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (così
Cass. n. 9645 del 11/05/2016).
Altresì, giova precisare che il principio più volte affermato dalla Suprema Corte,
secondo il quale “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai
limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di
tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di
circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione,
installazione o funzionamento del dispositivo elettronico" (Cass. n. 10212 del 2005), per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui si è detto, deve oggi essere integrato con la previsione che l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e sottoposta alle verifiche periodiche.
Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è
consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata (si veda Cass. n. 18354 del 12/07/2018; Cass. ord. n. 5227 del 06.03.2018)
Di fatti, l'assenza di verifiche periodiche di taratura e funzionamento può
compromettere e pregiudicare l'affidabilità degli autovelox;
di talché – come ha avuto modo di sottolineare la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata – l'omesso controllo delle apparecchiature è da considerarsi «intrinsecamente irragionevole».
Per questo, le amministrazioni hanno il dovere di sottoporre a verifiche puntuali e costanti tutti gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, qualora decidano di pagina 10 di 14 farlo, le sanzioni elevate per eccesso di velocità sono da dichiararsi nulle a causa della mancata o irregolare taratura dell'autovelox.
La distinzione tra omologazione e approvazione è, quindi, fondamentale ai fini della legittimità dell'infrazione contestata.
L'omologazione, infatti, è un passaggio tecnico imprescindibile per l'utilizzo degli autovelox, poiché garantisce l'affidabilità metrologica dello strumento, ovvero la sua precisa corrispondenza con gli standard di misurazione previsti dalla legge.
L'approvazione, dall' altro canto, è un processo meno rigoroso che non garantisce le stesse verifiche approfondite.
Ed invero, l'omologazione ministeriale degli strumenti di rilevamento della velocità non può essere equiparata alla semplice approvazione tecnica. La Corte di Cassazione, con pronunce precedenti (ad esempio, Cass. Civ. 14597/2021 e n. 10505/2024), ha ribadito che: “l'omologazione garantisce la perfetta funzionalità e precisione del dispositivo,
essendo il frutto di test tecnici e verifiche di laboratorio, a differenza dell'approvazione,
che ha una portata amministrativa più limitata”.
Il perché della necessaria omologazione e taratura periodica del dispositivo viene fatto risalire ai fisiologici disequilibri a cui l'apparecchiatura va soggetta a causa dell'utilizzo ripetuto e che devono essere in qualche modo corretti in modo tale che la stessa sia in grado di percepire la velocità effettiva dell'automobilista.
In buona sostanza, la suprema Corte pone in evidenzia che "il controllo di
conformità degli strumenti autovelox deve essere costante durante tutto l'arco temporale
pagina 11 di 14 di impiego dei misuratori", poiché solo la costante verifica della funzionalità di tali apparecchiature può garantire l'effettività degli accertamenti, dal momento che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, nel corso del tempo, può essere soggetto a modifiche delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori di misurazione,
causate da invecchiamento, usura dei componenti elettronici e meccanici, o da particolari eventi, quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, che possono compromettono la corretta funzionalità ed attendibilità.
Nel caso in esame, si rileva che nel verbale di contestazione veniva specificato nella sezione “Dispositivo di rilevazione” che l'apparecchiatura a postazione fissa era stata soggetta sia ad omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto n. 4130 del 24/12/2004 sia a taratura, della quale veniva indicato il relativo certificato
LAT 105 UOD_FR 079_15 del 01/04/2015.
Altresì, giova rammentare che la suprema Corte, nell'agganciarsi a quanto espresso nel
2015 dalla Corte costituzionale, ha aggiunto un ulteriore tassello, specificando che non basta che l'apparecchio sia stato sottoposto a controllo periodico, ma di ciò deve essere dato atto espressamente anche nel verbale di contestazione.
Ed invero, a tal riguardo dall' esame della fattispecie si rileva che nel verbale de quo
veniva espressamente riportato che il dispositivo di rilevazione è stato controllato nel
funzionamento e puntualmente verificato dal personale di Polizia Locale che ne dispone
e lo gestisce direttamente (art. 345 comma 4 DPR n. 495 del 16/12/1992) -
Reg.to di esecuzione del C.d.S.).
pagina 12 di 14 Il verbale deve quindi ritenersi legittimo contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente.
A ciò consegue che non può essere riconosciuto alcuna forma di risarcimento per danno da stress richiesto dalla parte istante, attesa la riconosciuta legittimità del verbale oggetto di opposizione.
L'appello deve, quindi, essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese non essendosi il costituitosi. Controparte_1
Sussistono infine gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'appello avanzato dal sig. Parte_1
( ) nei confronti del
[...] C.F._1 Controparte_1
pagina 13 di 14 (CF/P.IVA: ), così provvede: P.IVA_1
- rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza n. 1145/18, del Giudice di Pace
di CP_1
- nulla sulle spese processuali;
- sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato
Così deciso in Cassino, 15.1.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 14 di 14