Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3071/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv. Andrea Piscopiello;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Ada Carolina Coluccello;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 24/12/2019 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Tricase (atto n. 9, parte I, anno 2019). Hanno
precisato che dalla loro unione è nato (Tricase, Persona_1
29/04/2020).
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
a) affido del figlio ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in
Tricase (LE) alla via Amedeo Avogadro 18;
b) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. I coniugi, sin d'ora, dichiarano di volersi e doversi costantemente consultare ogni volta che nascano problemi inerenti alla impostazione del modello educativo del figlio, l'indirizzo scolastico o comunque alle scelte tutte che appariranno determinanti per il futuro e per lo sviluppo del minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
c) il SI. , avrà la facoltà di tenere con sé il figlio Controparte_1
il martedì ed il giovedì dal pomeriggio (prima dell'attività in Per_1 piscina) con pernottamento notturno con il padre stesso a Morciano di
Leuca, impegnandosi ad accompagnare il figlio presso l'asilo; potrà inoltre trascorrere con il figlio il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalla mattina dalle ore 10 in poi con pernottamento notturno al mattino successivo alle ore 10, impegnandosi eventualmente anche in questo caso, il lunedì, ad accompagnare il minore presso l'asilo all'orario scolastico d) [segue ulteriore regolamentazione del diritto di visita paterno con particolare riferimento alle festività e al periodo estivo].
2 R.G.V.G. 3071/2024
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Quando la SI.ra decida di trascorrere dei Parte_1 piccoli periodi di vacanza fuori residenza con il figlio dovrà darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la Controparte_1 località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno. Tale obbligo si intende ovviamente reciproco per entrambi i genitori;
e) il SI. -a decorrere dal mese di giugno 2024 Controparte_1 compreso- si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma complessiva di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) di cui € 100,00 continueranno a pervenire alla SI.ra Parte_1 attraverso la quota parte 50% dell'assegno unico, mentre le restanti €
150,00 saranno versate ogni 5 del mese sull'IBAN [indicato nel ricorso] intestato alla SI.ra , con rivalutazione Parte_1 automatica ISTAT come per legge.
Non vi sono beni mobili in comunione da dividere, con l'impegno assunto sin da ora da parte del SI. che, qualora Controparte_1
l'assegno unico per il figlio dovesse essere ridotto nell'importo o eliminato, integrerà la somma da destinare al mantenimento del figlio fino alla concorrenza dei € 250,00 stabiliti;
f) l'assegno unico percepito dallo Stato rimarrà pertanto nella completa disponibilità della SI.ra ; Parte_1
g) entrambi i genitori del piccolo si rimborseranno Per_1 reciprocamente, inoltre, il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa che dovrà essere concordata se non urgente [segue indicazione esemplificativa delle spese straordinarie];
h) il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i Controparte_1 sopraccitati contributi mensili nell'interesse del figlio fintanto che lo
3 R.G.V.G. 3071/2024
stesso continuerà a vivere con la madre e non sarà economicamente autosufficiente. Qualora raggiunta la maggiore età il figlio, pur non economicamente indipendente trasferisse la propria residenza e/o domicilio presso altra località per studio e/o lavoro, il mantenimento verrà versato direttamente al figlio;
Per_1
i) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un doveroso contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
j) i coniugi si scambiano reciproco consenso per il rinnovo o per il rilascio del passaporto/carta identità con l'iscrizione del figlio minore su quello di entrambi;
k) per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti si riportano alle norme del codice civile vigenti in materia.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 11/07/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
08/10/2024, le parti con i rispettivi difensori hanno dichiarato di voler regolare la loro separazione secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo con la precisazione che le spese straordinarie inerenti al figlio minore, per i profili non presi in considerazione nel ricorso introduttivo, saranno regolate secondo i termini e le modalità di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018.
4 R.G.V.G. 3071/2024
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3071/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 11/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Trinidad (COL), 07/04/1995) e (Gagliano del Controparte_1
Capo, 25/05/1991) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tricase per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conSIlio del 21/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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