Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/09/2008, n. 35286
CASS
Sentenza 2 settembre 2008

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, lett. s), della L. 22 aprile 2005, n. 69, dedotta con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui il motivo di rifiuto riguardante la consegna esecutiva di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di una donna "incinta o madre di prole d'età inferiore a tre anni con lei convivente" non si applica anche al coniuge e padre di prole minore di tre anni, stante la palese non equiparabilità delle due situazioni, che il legislatore ha inteso differenziare in considerazione dell'assoluta peculiarità della tutela del rapporto madre-figlio in tenera età.

La disposizione contenuta nell'art. 18, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n. 69, nel prevedere il rifiuto della consegna quando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti del solo cittadino italiano, non si pone in contrasto con i principi della decisione quadro 2002/584/GAI, in quanto la stessa facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell'Unione europea ad estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri che risiedano o dimorino sul loro territorio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/09/2008, n. 35286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35286
Data del deposito : 2 settembre 2008

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