Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 16213
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Sentenza 16 aprile 2008

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In tema di mandato di arresto europeo, può darsi corso ad una richiesta di consegna esecutiva sulla base della L. 22 aprile 2005, n. 69, ancorché la stessa abbia ad oggetto fatti commessi prima del 7 agosto 2002, quando le relative pene, inizialmente sospese in via condizionale, siano state poi unificate ad altre riguardanti fatti commessi successivamente a tale data, a causa della revoca dei benefici concessi. (Fattispecie riguardante una richiesta proveniente dalle autorità rumene).

La disposizione contenuta nell'art. 18, lett. R) L. 22 aprile 2005 n. 69, nel prevedere il rifiuto della consegna quando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti del cittadino italiano, non può trovare applicazione anche nei confronti dello straniero residente nello Stato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, anche se la norma attuativa sia ritenuta incompatibile con la decisione-quadro 2002/584/GAI, quest'ultima non può giustificare un'interpretazione "contra legem" da parte del giudice italiano).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 16213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16213
    Data del deposito : 16 aprile 2008

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