Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 2
Lo stato di flagranza previsto dall'art. 382 cod. proc. pen. è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto e il reato, il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l'illecito ed il fatto percettivo dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all'arresto.
In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica "ex ante", dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis".
Commentari • 2
- 1. Art. 382 - Stato di flagranzahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Dovere di soccorso dei naufraghi (Cass. 6626/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2014, n. 37861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37861 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 17/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1774
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 44277/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano;
nei confronti di:
ER EF RI AN, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 14/10/2013 del Gip presso il Tribunale di Lanciano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza del 14 ottobre 2013 con la quale il Gip presso il Tribunale di Lanciano non ha convalidato l'arresto in flagranza eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di ER EF RI AN sottoposta ad indagini per il del delitto di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, lett. a), perché, in concorso con De OS
IN, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stesso Decreto, illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo eroina del peso complessivo di grammi 596,5 circa, grammi 5,7 di cocaina, grammi 200,00 circa di hashish e grammi 200,00 circa di marijuana;
tutta la sostanza appariva destinata ad uso non strettamente personale in ragione della sua quantità (superiore ai limiti massimi indicati con D.M. 11 aprile 2006), delle modalità di confezionamento frazionato nonché del rinvenimento di due bilancini di precisione;
in Lanciano, 11 ottobre 2013.
Nel prevenire a tale conclusione il Gip ha rilevato come l'arresto fosse stato determinato più che dalla scoperta in fragranza di una situazione di detenzione (o possesso) della sostanza stupefacente da parte dell'indagata, dalla valutazione operata dalla polizia giudiziaria circa la possibile consapevolezza, da parte della ER, della detenzione materialmente riconducibile al marito e da una valutazione (non suffragata da elementi di riscontro) di una positiva collaborazione della prevenuta nell'attività di spaccio posta in essere dal De OS (il quale era stato scoperto da solo a bordo della propria autovettura in possesso di 5 grammi di eroina). Sulla base di ciò, il Gip ha ritenuto, che l'arresto fosse stato eseguito non nella fragranza di una effettiva detenzione di sostanza stupefacente, bensì sulla base di una valutazione probabilistica operata dai Carabinieri non suffragata da elementi fattuali univoci (se non l'indicazione secondo la quale l'ingente sostanza stupefacente sequestrata era rinvenuta all'interno di alcuni cartoni non occultati, ma comunque chiusi).
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Lanciano ha proposto ricorso per cassazione affidando il gravame ad un unico motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, erronea applicazione di norme processuali e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene il ricorrente che l'11 ottobre 2013 i Carabinieri procedevano all'arresto di De OS ED e ER EF RI AN all'esito di un'operazione finalizzata al contrasto del narcotraffico, articolatasi nell'accurata perquisizione personale operata, dapprima, nei confronti del solo De OS nel corso di un controllo stradale - sfociata nel rinvenimento di un quantitativo di gr. 5 di eroina - ed in seguito estesa all'abitazione abitata dal suo nucleo familiare, costituito dal medesimo e dalla coniuge ER, oltre a tre figli in tenerissima età, nel corso della quale veniva rinvenuta la ulteriore sostanza stupefacente indicata nel capo di imputazione provvisorio.
Secondo il ricorrente il GIP avrebbe esorbitato dai limiti stabiliti dalla legge in ordine alla legittimità dell'arresto, quale condizione per la convalida motivando il suo provvedimento di rigetto in maniera illogica e contraddittoria mentre doveva limitarsi a verificare se ricorressero gli estremi della flagranza e fosse configurabile una delle ipotesi che consentono l'arresto senza sconfinare nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è riservato alla successiva fase processuale. Ed infatti le circostanze relative alle modalità di occultamento e custodia dello stupefacente in sequestro - tal quali puntualmente descritte dai militari operanti nel verbale di perquisizione - rendevano evidente la concorrente responsabilità della ER, essendo inverosimile che la medesima ignorasse l'esistenza dell'ingente quantità di stupefacente presente nella sua abitazione e, soprattutto, fosse all'oscuro del traffico illecito condotto dal coniuge, ove si consideri che, in sede di interrogatorio, il medesimo aveva ammesso i fatti e di essere dedito, per sostentarsi, all'attività di spaccio.
3. Il Procuratore Generale nelle conclusioni rassegnate per iscritto ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ("non per un'inammissibile nuova limitazione della libertà ma ad atri fini specie riparatori") sul rilievo che, in sede di convalida dell'arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari deve limitare l'esame alla sussistenza di elementi che in astratto sono idonei a giustificare la condotta degli organi di polizia giudiziaria, con un giudizio allo stato degli atti, e quindi necessariamente anteriore a quello sulla concreta responsabilità dell'arrestato. Nel caso di specie, il Gip aveva proceduto ad una inammissibile sovrapposizione della propria valutazione a quella della polizia giudiziaria, la cui ragionevolezza avrebbe dovuto costituire unico elemento sul quale effettuare il controllo in sede di convalida, ragionevolezza sussistente per la flagranza di reato e la convalida dell'arrestata, assai difficilmente inquadrabile nell'ignoranza non colpevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Costituisce ius receptum il principio, richiamato dal ricorrente, secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare ne'
la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc. Eebrihim, Rv. 258230; Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012 , P.M. in proc. Scalici, Rv. 253022; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, P.M. in proc. Pagano, Rv. 248479; Sez. 6, n. 6878 del 05/02/2009, P.M. in proc. Perri, Rv. 243072; Sez. 6, n. 21984 del 21/04/2008, P.M. in proc. Guidi, Rv. 240369).
3. Va tuttavia considerato come il Gip abbia negato la legittimità dell'arresto operando un sostanziale controllo proprio su uno dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto ossia sullo stato di flagranza che la polizia giudiziaria aveva ritenuto erroneamente esistente per adottare il provvedimento precautelare. Ed infatti il Giudice dell'habeas corpus - dopo aver riportato testualmente le ragioni che avevano indotto la polizia giudiziaria di avvalersi della facoltà di restringere la libertà personale ("Per quanto sopra rinvenuto ritenendo il derubricato e la di lui moglie convivente ER EF RI AN entrambi responsabili del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, poiché anche la predetta vive nella stessa abitazione del marito, nella quale abitazione si rinveniva la gran parte dello stupefacente, tanto da non lasciare alcun dubbio che la stessa era consapevole e che comunque collaborava il De OS ED nell'attività di confezionamento e di spaccio") - ha concluso che l'arresto fosse stato determinato più che dalla scoperta in flagranza di una situazione di detenzione (o possesso) della sostanza stupefacente da parte dell'indagata, da una valutazione di probabile colpevolezza eseguita dalla polizia giudiziaria e dunque impropria in quanto, sganciata da uno stato di flagranza, doveva essere devoluta al Giudice.
Va allora chiarito che la flagranza è configurabile ogniqualvolta sia possibile stabilire un particolare nesso tra un soggetto ed un reato.
Tale nesso è costituito dal fatto di cogliere qualcuno "nell'atto di commettere il reato" o di inseguirlo subito dopo il commesso reato ovvero di sorprenderlo con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima (art. 382 c.p.p., comma 1) con la conseguenza che, ai fini della legalità dell'arresto, è necessario che l'agente di polizia abbia la chiara ed inequivoca rappresentazione del nesso suddetto e quindi di tutti gli elementi che lo radicano, anche se alcuni di essi già eventualmente acquisiti aliunde, in modo che si possa ritenere che, al momento dell'arresto, esistessero tutte le condizioni che rendevano legittimo il provvedimento restrittivo adottato.
La flagranza (o la quasi flagranza) presuppone perciò un rapporto di contestualità fra il comportamento di un soggetto costituente reato ed il fatto percettivo dell'ufficiale di polizia giudiziaria che può essere arricchito, se necessario, da conoscenze anteriori, senza che in tal caso il fatto percettivo perda di sostanza e di contestualità, e che non può essere posto in discussione da successive acquisizioni, dovendosi tenere conto, per il controllo sulla legittimità dell'adozione di una misura precautelare, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 17/01/2008, P.M. in proc. Nowosielski e altro Rv. 238533).
Nel caso di specie, se fossero stati acquisiti (ad esempio da intercettazioni o da attività di pedinamento, osservazione e controllo) elementi dai quali desumere che la ER avesse attivamente collaborato all'attività di spaccio del De OS, il fatto percettivo (l'avere trovato nell'abitazione coniugale la sostanza stupefacente) avrebbe reso chiara ed inequivoca, impregiudicati gli ulteriori sviluppi prò reo, la rappresentazione del nesso tra soggetto e reato.
In assenza di ciò o di altri significativi elementi, anzi in presenza del fatto non controverso che la droga era stata rinvenuta all'interno di alcuni cartoni non occultati, ma comunque chiusi, il Gip, con logica ed adeguata motivazione, ha escluso la sussistenza dello stato di flagranza e dunque di una delle indefettibili condizioni attributive di un potere provvisorio, straordinario e sostitutivo conferito all'autorità di polizia in materia di limitazioni della libertà personale, rimproverando alla polizia giudiziaria di aver eseguito l'arresto motu proprio ricorrendo, in assenza di uno stato di flagranza, ad una regola di giudizio (la gravità indiziaria) richiesta per l'adozione delle misura cautelari personali per le quali il potere restrittivo è attribuito esclusivamente al giudice su domanda del pubblico ministero. Ad eccezione dei casi in cui l'arresto è consentito anche fuori dai casi di flagranza e ad eccezione della fattispecie del fermo di indiziato di delitto, non spetta infatti alla polizia giudiziaria, in assenza dello stato di flagranza o di quasi flagranza e sia pure in presenza di gravi indizi di colpevolezza, operare restrizioni, quantunque provvisorie, della libertà personale, competendo la valutazione circa la sussistenza dei presupposti del fumus (e della causa arresti) esclusivamente all'autorità giudiziaria attraverso l'ordinario procedimento di cognizione de libertate dovendo il provvedimento restrittivo, affinché sia legittimo, essere adottato, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge (art. 13 Cost., comma 2), dall'autorità che ha ordinariamente il potere di emetterlo.
Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014