Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2014, n. 37861
CASS
Sentenza 17 giugno 2014

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Lo stato di flagranza previsto dall'art. 382 cod. proc. pen. è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto e il reato, il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l'illecito ed il fatto percettivo dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all'arresto.

In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica "ex ante", dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis".

Commentari2

  • 1Art. 382 - Stato di flagranza
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Dovere di soccorso dei naufraghi (Cass. 6626/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2014, n. 37861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37861
Data del deposito : 17 giugno 2014

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