Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 2
La disposizione contenuta nell'art. 18, lett. R) L. 22 aprile 2005, n. 69, nel prevedere il rifiuto della consegna quando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti del solo cittadino italiano, non si pone in contrasto con i principi della decisione-quadro 2002/584/GAI, in quanto la stessa facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell'Unione europea ad estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri che dimorino o risiedano sul loro territorio.
In tema di mandato di arresto europeo, il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sulla consegna emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che nessuna nullità può essere ravvisata nel caso in cui la Corte di appello, rinviata la decisione ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, ha proceduto, sia pure in diversa composizione, alla trattazione della causa nel pieno contraddittorio tra le parti, decidendo all'esito, sulla base del materiale documentale disponibile.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2008, n. 25879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25879 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 25/06/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1681
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 020931/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VIZITIU NICOLAE N. IL 18/02/1968;
avverso SENTENZA del 29/05/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Fusaro Natale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno, ai sensi della L. n. 69 del 2005, ha disposto la consegna alla Romania di Vizitiu Nicolae, per la esecuzione della pena di anni quattro e mesi tre di prigione irrogata con sentenza emessa in data 13-2-2004 dall'Autorità Giudiziaria di Focsani, divenuta definitiva a seguito di sentenza del 26-5-2004 del Tribunale di Vrascea. Il Vizitiu ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la predetta decisione, lamentando con un primo motivo la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, in quanto il Collegio che all'udienza del 29-5-2008 si è pronunciato favorevolmente sulla consegna aveva una composizione diversa rispetto a quello che, all'esito dell'udienza del 23-5-2008, con ordinanza del 24-5-2008 aveva disposto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, l'acquisizione delle sentenze emesse dai giudici rumeni.
Con un secondo motivo, il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 4, comma 6, della Decisione Quadro 2002/584/GAI, invocata all'udienza del 29-5-2008 dalla difesa, in ragione della qualità di soggetto "residente" nello Stato italiano del condannato.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'immutabilità del giudice sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 2, diretto a garantire l'immutabilità del giudice innanzi al quale sono state formate le prove all'esito del dibattimento rispetto a quello che poi pronuncia la decisione, non è applicabile nella fase giurisdizionale della estradizione, nella quale non vengono formate prove, bensì esaminati e valutati i documenti trasmessi dallo Stato richiedente a fondamento della domanda. Pertanto, un volta rinviato il giudizio ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, in quanto la pronuncia deve essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti (Cass. Sez. 6, 24-10- 2007 n. 41635). Alla luce di tale principio, applicabile per identità di ratio anche in relazione alla procedura passiva di consegna regolata dalla L. n.69 del 2005, nessuna nullità può essere ravvisata nel caso di specie, nella quale è incontestato che, a seguito della trasmissione dei documenti richiesti con ordinanza del 24-5-2008, all'udienza del 29-5-2008 la Corte di Appello, sia pure in diversa composizione, ha proceduto alla trattazione della causa nel pieno contraddittorio tra le parti, decidendo, all'esito, sulla base del materiale documentale disponibile.
2) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte già avuto modo di rilevare che la disposizione contenuta nella L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. R), nel prevedere il rifiuto della consegna quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti del solo cittadino italiano, e non anche dello straniero residente nello Stato italiano, non si pone in contrasto con i principi della decisione-quadro 2002/584/GAI, e segnatamente con l'art. 4, n. 6, della stessa, in quanto tale disposizione facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell'Unione Europea ad estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri che dimorino o risiedano nel loro territorio (Cass. Sez. F., 4-9-2007 n. 34210). 3) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2008