Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2008, n. 25879
CASS
Sentenza 25 giugno 2008

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La disposizione contenuta nell'art. 18, lett. R) L. 22 aprile 2005, n. 69, nel prevedere il rifiuto della consegna quando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti del solo cittadino italiano, non si pone in contrasto con i principi della decisione-quadro 2002/584/GAI, in quanto la stessa facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell'Unione europea ad estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri che dimorino o risiedano sul loro territorio.

In tema di mandato di arresto europeo, il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sulla consegna emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che nessuna nullità può essere ravvisata nel caso in cui la Corte di appello, rinviata la decisione ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, ha proceduto, sia pure in diversa composizione, alla trattazione della causa nel pieno contraddittorio tra le parti, decidendo all'esito, sulla base del materiale documentale disponibile.

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  • 1Mandato di arresto europeo
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2008, n. 25879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25879
Data del deposito : 25 giugno 2008

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