Sentenza 4 settembre 2007
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 18, lett. R) L. 22 aprile 2005 n. 69, nel prevedere il rifiuto della consegna quando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti del solo cittadino italiano, non si pone in contrasto con i principi della decisione-quadro 2002/584/GAI, in quanto la stessa facoltizza gli Stati membri dell'Unione europea ad estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri che dimorino o risiedano sul loro territorio. (Nella specie, il ricorrente aveva sostenuto che la citata disposizione della legge attuativa dovesse essere interpretata alla luce della normativa comunitaria, così da estenderne l'applicazione anche allo straniero residente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2007, n. 34210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34210 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 04/09/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 32
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 25759/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB ND, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa in data 27.06.2007 dalla Corte di Appello di Torino ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giovanni Giaquinto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
che:
- con l'epigrafata sentenza del 27.6.2007 la Corte di Appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso l'11.4.2007 dal Tribunale per i Minorenni di Brasov (Romania) nei confronti del cittadino rumeno residente in Italia ND OS, disponendone la consegna alla richiedente autorità giudiziaria rumena, ai fini dell'esecuzione della pena di due anni di reclusione inflittagli con sentenza irrevocabile pronunciata il 23.1.2006 dallo stesso Tribunale di OV (sottrazione di un anello ad una ragazza, picchiata perché oppostasi all'atto ablativo);
- in tale procedura di consegna passiva ai sensi della L. n. 69 del 2005, è stata "convertita" l'iniziale già instaurata procedura estradizionale (su richiesta della Repubblica di Romania) per il medesimo fatto (esecuzione della citata condanna irrevocabile rumena), giusta segnalazione del Ministero della Giustizia (D.A.G. Direzione Generale Giustizia Penale), per cui - avendo l'Italia formalizzato il 25.4.2006 dichiarazione ai sensi dell'art. 28 par. 3 della convenzione europea di estradizione del 1957) con la quale "è stato ufficializzato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 22.4.2005 n. 69, il nostro Paese, nei rapporti tra gli Stati membri dell'U.E., applica la decisione quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002 in sostituzione della predetta convenzione" - l'indicata decisione quadro e la legge italiana attuativa o di implementazione n. 69 del 2005 si sostituiscono alla convenzione europea di estradizione, quale fonte giuridica internazionale nei rapporti di estradizione (attiva e passiva) fra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea;
- contro la sentenza favorevole all'esecuzione del m.a.e. rumeno ricorre per Cassazione, con l'ufficio del difensore, OS ND ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1, deducendo quale unico motivo di censura il vizio di inosservanza od erronea applicazione di legge in riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 18 - lett. r), nella parte in cui dovrebbe, in via interpretativa, ritenersi sussistere una causa ostativa alla consegna per effetto della qualità del OS di "residente" nello Stato italiano;
- si assume in particolare nel ricorso che si profilerebbe palese contrasto tra gli artt. 4 n. 6 (possibilità per lo Stato membro di esecuzione, quando il reclamato sia cittadino dello Stato ovvero vi risieda o vi dimori, di rifiutarne la consegna in rapporto ad un m.a.e. esecutivo di pena o di misura di sicurezza detentive, impegnandosi esso Stato ad eseguire tale pena o misura di sicurezza secondo il proprio diritto interno) e 5 n. 3 (possibilità per lo Stato membro di esecuzione, quando il reclamato sia cittadino dello Stato ovvero vi risieda, di subordinarne la consegna - in rapporto ad un m.a.e. finalizzato all'azione penale, cioè avente scopi endoprocedimentali - alla condizione che il reclamato sia rinviato nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena detentiva eventualmente inflittagli) e la L. n. 69 del 2005, art. 18 - lett. r), che circoscrive la specifica possibilità di rifiuto di consegna per l'esecuzione di pena detentiva contemplata dal suddetto art. 4, n. 6 della D.Q. 13.6.2002 al solo caso in cui il soggetto raggiunto dal m.a.e. sia cittadino italiano;
- il ricorrente esprime il convincimento che la più restrittiva previsione attuativa dettata dal menzionato - L. n. 69 del 2005, art.18 - lett. r), ponendosi in irragionevole distonia con i ricordati indirizzi della decisione quadro sarebbe idonea a radicare l'illegittimità dell'impugnata sentenza della Corte di Appello torinese, che "avrebbe dovuto disapplicare la norma nazionale in favore di quella comunitaria", perché "l'applicazione del diritto interno va conformata alle decisioni quadro, pur essendo esse atti privi di efficacia diretta"; di tal che, soggiunge il ricorrente, "le norme dell'ordinamento nazionale, per giunta emanate in applicazione di una decisione quadro, vanno prese in considerazione ed interpretate alla luce della decisione quadro";
- il gravame del consegnando ND OS non è assistito da giuridico fondamento e deve essere, per ciò, respinto;
- in vero, pur non obliterandosi la significatività del caso umano del cittadino rumeno (ventiduenne, munito di valido documento di identità, residente con la madre anch'essa rumena a Novara, dove svolge attività lavorativa con carattere di sufficiente stabilità come isolantista ponteggiatore), non può non osservarsi che la disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), è pienamente in linea con i principi della decisione quadro e segnatamente con l'art. 4 n. 6 della stessa, che qui viene in rilievo (vertendosi in presenza di un m.a.e. emesso per l'esecuzione di condanna definitiva comminata dallo Stato membro di emissione ad un proprio cittadino); disposizione - non a caso inclusa nel novero dei motivi di non esecuzione "facoltativa" del m.a.e. - che semplicemente facoltizza, non obbliga, gli Stati membri della U.E. ad estendere le guarentigie eventualmente riconosciute -ai fini della celere consegna connotante il m.a.e. - ai cittadini dei singoli Stati anche agli stranieri che dimorino o risiedano in tali Stati;
- di conseguenza non v'è spazio alcuno per l'ipotetica "disapplicazione" della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), invocata dal ricorrente: sia perché - a tacer d'altro - detta norma è frutto di una opzione discrezionale propria del legislatore, non sindacabile in sede giudiziaria siccome aderente a criteri di razionalità o ragionevolezza (trattamento giudiziario differenziato tra cittadini dello Stato e stranieri non vulnerante specifici principi costituzionali); sia perché - anche in linea con esigenze di tipizzazione delle fattispecie applicative del m.a.e. nel diritto interno - l'eventuale generalizzata estensione del rifiuto di consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 18, a cittadini stranieri finirebbe per contraddire quei peculiari canoni di collaborazione e mutua assistenza giudiziarie e di reciproca affidabilità tra gli Stati membri della U.E., che in tutta evidenza hanno ispirato la decisione quadro del 2002 e la legge attuativa italiana e, dunque, di apprezzabile corrispondenza degli omologabili regimi penitenziari di ciascuno degli Stati membri dell'Unione a criteri di umanità nonché di rispetto della dignità della persona detenuta e delle sue esigenze primarie e di recupero sociale;
- alla reiezione del gravame segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, curando la cancelleria gli incombenti di comunicazione previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento, anche a mezzo telefax, al Ministro della Giustizia.
Così deciso in Roma, il 4 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2007