Art. 2.
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " dei decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524 , e del 28 dicembre 1952, n. 4363 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " dei decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524 , e del 28 dicembre 1952, n. 4363 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."