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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 403/2021 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Sara Reverberi Meli come da mandato in atti, ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
[...] tutti con il patrocinio dell'Avv. Alice Brambilla come da mandato in atti, CONVENUTI
OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale – Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, “contrariis reiectis”, per le causali tutte espresse in narrativa e previa ogni declaratoria di legge e del caso: A) nei confronti di , CP_1
, : in via principale, dichiarare che il cane chiamato EO di CP_1 CP_1 proprietà del signor per il tempo in cui gli odierni convenuti ne hanno avuto la custodia presso la loro CP_1 abitazione in Fidenza (PR) via Largo EOpardi n.28, ed in particolare dall'inizio del 2020 sino al suo decesso avvenuto in data 10.05.2022, ha arrecato disturbo alla quiete e alla tranquillità familiare della signora
[...]
B) nei confronti di : dichiarare la convenuta responsabile di Pt_1 CP_1 CP_1 ingiuria per le dichiarazioni di cui in atti rese nei confronti della signora in data 10 Parte_1 aprile 2020, in risposta alla richiesta di quest'ultima di far cessare il latrato incessante del cane EO. C) Nei confronti di , , : ritenuta la illiceità della CP_1 CP_1 CP_1 condotta tenuta da tutti i soggetti convenuti come illustrata in atti, in nesso causale con i danni patiti dalla pagina 1 di 10 signora dichiarare tenuti e condannare gli stessi, in via tra loro solidale o in via proporzionata rispetto Pt_1 alle accertate singole responsabilità di ciascuno di loro in rapporto a taluno e/o a tutti gli episodi lamentati ovvero alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento del danno biologico, morale soggettivo psichico e/o esistenziale sofferto dalla signora nella misura ritenuta di giustizia e del caso ed anche secondo i Parte_1 criteri di equità, oltre al rimborso delle spese medico-cliniche sostenute e di quelle necessarie per accertare l'entità del danno alla salute patito. D) Rigettare la domanda spiegata in via di subordine dai convenuti perché inammissibile o come meglio. E) In tutte le ipotesi, oltre interessi e rivalutazione della somma dovuta dal dì del dovuto al saldo. F) Con condanna dei convenuti al pagamento di spese e compensi di giudizio oltre al rimborso forfetario al 15% ed IVA e CPA di legge. G) In via istruttoria, si reiterano le istanze tutte formulate nella memoria n.2 ex art. 183 VI comma c.p.c depositata in data 29.04.2022 integrata dal deposito, previa autorizzazione, dei documenti su supporto digitale, DVD, in data 13.05.2022 e 29.12.2022, nonché nella memoria istruttoria di replica n.3 depositata in data 20.05.2022, insistendo in particolare, come da motivazioni espresse nelle nota cartolare del 12.01.2024, nella richiesta di totale rinnovazione delle disposte indagini peritali ex art. 196 c.p.c, ritenuti i risultati della perizia medico- legale del nominato ctu dott. sulla Persona_1 persona della signora affetti da nullità e comunque del tutto insoddisfacenti e inidonei al Parte_1 raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine del C.T.U; in subordine, si chiede che la predetta rinnovazione venga eventualmente esercitata con modalità graduali, competendo al Giudice stabilire se richiedere al C.T.U chiarimenti sulla relazione depositata avuto riferimento ai temi posti dalla scrivente difesa e alle osservazioni del CTP dott. o disporre un supplemento delle indagini ovvero rinnovare del tutto le Per_2 attività peritali.” Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, “contrariis reiectis”, previa ogni declaratoria di legge e del caso, così provvedere: In via preliminare, a modifica del decreto del 19 dicembre 2022, dichiarare inammissibili le produzioni documentali depositate da parte attrice in data 29.12.2022 a seguito di istanze “urgenti” tardive del 28.11.2022 e del 6.12.2022, presentate oltre 6 mesi la scadenza del termine di cui all'art 183 VI comma cpc, e per l'effetto dichiararsi la tardività del relativo deposito e la decadenza di parte attrice dalla facoltà di produrre documenti, e conseguentemente dichiarare le produzioni di parte attrice sub 1a-1b-9a-9b-9c-9d-9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n9o-9p-9q e 10 inutilizzabili e inammissibili, per violazione del regime delle preclusioni di cui all'art 183 VI comma cpc e del principio del contraddittorio;
in via principale;
RIGETTARE la domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ACCERTARE il concorso di parte attrice nella causazione/o nell'aggravamento del danno e per l'effetto RIDURRE il risarcimento sino alla somma ritenuta di giustizia. Condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art.96 I comma cpc”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Conclusasi con esito negativo la procedura obbligatoria di negoziazione assistita come da verbale prodotto del 04.08.2020, ha adito il Tribunale di Parma esponendo di Parte_1 essere proprietaria di un'abitazione posta a Fidenza in Largo EOpardi e di essere disturbata Pers dall'intollerabile e persistente abbaiare del cane dei vicini di casa, CP_1 CP_1
e odierni convenuti, oltreché dai loro atteggiamenti irrispettosi e
[...] CP_1 provocatori, tra i quali particolare rilievo era da attribuire all'episodio del 10.04.2020, giorno in cui in risposta alla richiesta di far cessare il latrato incessante del cane, aveva CP_1
pagina 2 di 10 rivolto all'attrice frasi ingiuriose, lesive della sua reputazione personale e sociale. ha agito Pt_1 in giudizio, in modo specifico, per ottenere provvedimenti diretti a far cessare il disturbo Pers arrecato dal cane e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico, morale soggettivo psichico e/o esistenziale arrecatole, quantificato nell'atto introduttivo in 56.610,00 Euro, sulla base di una relazione sanitaria psichica e di una perizia medico legale di parte depositate.
e si sono costituiti, con unica difesa, depositando in CP_1 CP_1 CP_1 data 20.05.2021 comparsa di risposta con la quale hanno contestato la fondatezza delle domande avversarie e ne hanno chiesto il rigetto, evidenziando un rapporto di vicinato esasperato dagli appostamenti della IG.ra volti a spiare ogni movimento della famiglia Pt_1
e da episodi di aggressione verbale. Parte_2
Esperita negativamente anche la procedura di mediazione, la causa è stata istruita con deposizioni testimoniali e CTU medico-legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice. All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come sopra Pers riportate, dando conto dell'avvenuto decesso del cane fin dal 10.05.2022, e la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è passata in decisione.
***
Va preliminarmente definito l'oggetto del presente giudizio. Parte attrice agisce per ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti per le
“immissioni rumorose derivanti dall'intollerabile latrare del cane” di cui i vicini sono stati proprietari ( e detentori , dall'inizio del 2020 fino CP_1 CP_1 CP_1 alla data di decesso dell'animale, e quindi per ottenere il risarcimento del danno alla salute patito in conseguenza delle condotte moleste e offensive legate alla vicenda. Assume ai fini della tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., che: Parte_1
- la condotta colposa dei convenuti si ricava dall'abbaiare continuo del cane, senza alcun intervento da parte degli stessi, incuranti dei pregiudizi arrecati ai vicini, e che il comportamento dei convenuti detentori del cane, inoltre, sarebbe molesto per l'incessante insistenza veicolata da simbologie disturbanti (esposizione di statue di gufi ornamentali e di una scopa saggina con bastro rosso rivolto all'insù, in direzione della sua abitazione) e, relativamente alla condotta della IG.ra aggravato da intenzionalità offensiva. CP_1
- il danno evento è il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni ex 844 c.c.;
- il danno-conseguenza, patito dalla signora a causa del progressivo Parte_1 deterioramento del rapporto di vicinato, a far tempo dall'inizio del 2020, è danno biologico, morale soggettivo psichico e/o esistenziale;
il danno alla salute, in particolare, consiste nel disturbo cronico dell'adattamento con ansia ed umore depresso. Ciò premesso, a fini di inquadramento generale della vicenda, a domanda attorea relativa all'accertamento delle immissioni rumorose pregresse - e al riconoscimento del relativo danno - deve essere rigettata. Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati debba sempre fare capo pagina 3 di 10 all'art. 844 c.c., sulla cui base deve essere compiuto il giudizio in ordine alla loro tollerabilità. (Cass., n.14180 /2016, ord. n. 23754/2018). A tal proposito, va precisato che la disciplina pubblicistica in tema di inquinamento acustico, posta a tutela della salute e dell'ambiente, è irrilevante e ininfluente nelle controversie tra privati relative alla intollerabilità delle immissioni poiché, come rammentato in più occasioni dalla Suprema Corte, non è corretto utilizzare nei rapporti tra privati criteri che non possono essere strutturati per considerare le esigenze specifiche del singolo nei rapporti col proprio vicino. Infatti, la norma codicistica e le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose hanno finalità e campi di applicazione distinti: la prima è posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari dei fondi vicini;
i secondi invece hanno carattere pubblicistico perseguendo finalità di interesse pubblico ed operano solo nei rapporti tra privati e la PA.. Con la conseguenza che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (che fissano, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno) non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile, il quale, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene ai fini del giudizio di tollerabilità ex art. 844 cod. civ. (Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, n.17051). Dunque, la valutazione ex art. 844 cod. civ. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, cioè del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose, deve essere compiuta tenendo conto della situazione locale e ambientale, in base alle caratteristiche della zona ed alle abitudini di vita e comportamenti sociali nell'ambito dei quali lo svolgimento delle attività fonte di immissioni si svolgono;
tale limite non è mai assoluto (cfr. Cass. n. 22105/2015) ma relativo, e deve essere esaminato tenendo presente le specificità del contesto di riferimento (la c.d. “rumorosità di fondo”, la fascia oraria delle immissioni, ecc). Si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. e, trattandosi di danno che incide su un diritto inviolabile della persona, il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni può essere apprezzato quale danno ingiusto, oltre che a fini inibitori, a fini risarcitori, unitamente alla presenza degli altri elementi del giudizio aquiliano.
Nel caso concreto, al fine di valutare l'illiceità o meno della condotta dei convenuti secondo lo schema dell'azione generale di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., e precisato che in tale valutazione deve essere presa a parametro la reattività dell'uomo medio, prescindendo cioè dalle condizioni fisiche o psichiche della persona interessata, si osserva, in punto di fatto, che:
- gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Fidenza, svolti per circa un mese in diversi momenti nell'arco della giornata, concludono per l'insussistenza del disturbo arrecato dal cane EO, un meticcio di piccolissima taglia e di quasi 14 anni, che in una sola occasione ha abbaiato per non più di 5 secondi e danno atto della presenza e dell'abbaio di altri cani di grossa taglia che vivono nel quartiere (relazione del 06.07.2020, prot. n. 156/20);
- la frequenza (in data 01.06.20, dalle ore 14:05 alle 15:35; in data 04.06.2020; in data 05.06.2020, ore 12:10; in data 15.06.2020, ore 09:10; in data 17.06.2020 dalle 10:45 alle 11:40;
pagina 4 di 10 in data 19.06.2020, dalle ore 14:15 alle ore 14:50; in data 20.06.2020, ore 9:25; in data 23.06.2020, ore 15:30), e le modalità degli accertamenti (“stazionamento di fronte al cancello” e “passaggio in fronte all'abitazione”), svolti all'insaputa dei convenuti, come riferito dagli stessi agenti in sede testimoniale (ud.09.03.2023, teste ud. Testimone_1
08.05.2023, teste rendono particolarmente rilevante questo elemento Testimone_2 probatorio, poiché, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non si tratta di un episodio isolato in cui la condizione dell'animale potrebbe essere stata preventivamente alterata;
- le testimonianze rese dai soggetti diversi dai parenti e conviventi delle parti in causa Pers convergono nel descrivere come un cane che “tiene abitualmente un comportamento docile, sia in orario diurno che notturno”, che “abbaiava come tutti i cani del quartiere” (ud. 01.12.2022, teste vicino di casa), “un animale tranquillo” (ud. 08.05.2023, Testimone_3 teste agente di PL di Fidenza), senza problematiche comportamentali e Testimone_2
“non particolarmente abbaione verso gli stimoli esterni” (ud. 08.05.2023, teste
[...]
educatrice cinofila); Tes_4
- la relazione a firma di quest'ultima attesta che “il cane non dimostra di vocalizzare in modo eccessivo se non alcuni abbai nel momento di saluto nei confronti della proprietaria all'arrivo dal lavoro” (consulenza cinofila del 27.09.2021);
- gli stessi video prodotti dalla – la cui produzione è da ritenersi ammissibile per le Pt_1 ragioni che nel prosieguo si andranno ad indicare - sono particolarmente significativi per una serie di motivi: innanzi tutto, non evidenziano alcun latrato incessante ininterrotto per ore del cane, tanto meno nelle ore notturne;
in secondo luogo, riprendono alcuni interventi del padrone per richiamare il cane (doc. 9a, 9c, 9l), e non certo per incitarlo;
inoltre, sono registrati dal terrazzo, o aprendo appositamente le finestre (doc. 9p), o recandosi di proposito al punto più vicino alla proprietà dei convenuti (doc. 9i), nemmeno contermine con la propria, non permettendo di valutare l'(eventuale) incidenza del rumore sulla vita quotidiana dell'attrice; infine, come rilevato anche dalle altre risultanze istruttorie, danno atto della presenza e dell'abbaiare di altri cani nel quartiere (doc. 10). Il comportamento addebitato ai convenuti, con particolare riferimento al mancato intervento per far cessare “l'anomalo comportamento cane” e “nell'incitamento del cane”, non trova adeguato riscontro probatorio, emergendo al contrario una condotta orientata a limitare il più possibile le occasioni di disturbo del vicinato, mediante l'installazione di rete ombreggiante per limitare la reazione dell'animale agli stimoli esterni, la proposizione di attività di fiuto e problem solving, e la disponibilità ad intraprendere un eventuale percorso educativo cinofilo, qualora fosse stato necessario. Dunque, rammentando che in questa valutazione è irrilevante che la fosse sofferente di Pt_1 ipertensione arteriosa, e che contrariamente al passato trascorresse la maggior parte della giornata in casa a seguito del lockdown da OV (come peraltro la maggior parte delle persone), bisogna concludere per l'insussistenza del superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni di cui si duole l'attrice, e deve pertanto escludersi l'illiceità della condotta contestata ai convenuti.
pagina 5 di 10 Quanto ai comportamenti provocatori e molesti contestati ai convenuti, consistiti nel posizionamento, all'interno della loro abitazione, di alcuni simboli (una scopa saggina con nastro rosso all'insù, gufi di varie dimensioni, un cappello nero con un teschio disegnato) rivolti in direzione dell'appartamento della sig.ra nei pedinamenti e nelle frasi minatorie a lei Pt_1 rivolte, non può ritenersi provato il nesso causale con il danno biologico di natura psichica lamentato dall'attrice, con conseguente rigetto della relativa domanda risarcitoria. Analizzando le risultanze istruttorie, infatti, si osserva quanto segue:
- le sculture decorative e gli ornamenti posti a casa dei convenuti, al di là dei significati simbolici che possono avere o che gli si possano attribuire, risultano assolutamente privi di una qualsiasi attitudine intimidatoria o pregiudizievole dei diritti altrui;
- l'irrilevanza della capacità lesiva delle condotte contestate ai convenuti emerge da una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti, palesemente incrinati dall'inizio del 2020, nell'ambito dei quali non sono state risparmiate vicendevoli “attenzioni”: da un lato, il quasi- tamponamento da parte di e gli appostamenti di (ud. 13.04.2023, CP_1 CP_1 teste , convivente della figlia dell'attrice), i (non meglio precisati) gesti intimidatori Testimone_5 del convenuto (ud. 16.05.2023, teste marito di , la “espressione Testimone_6 Parte_1 del volto truce e minatoria” rivolta dalla all'attrice e ad una sua amica, in data 26.03.2022 CP_1
(ud. 01.12.2022, teste , amica della;
dall'altro, le aggressioni verbali da Testimone_7 Pt_1 parte della IG.ra e il fatto che riprendesse costantemente i vicini di casa tramite telefono Pt_1 cellulare (ud. 01.12.2022, teste convivente di o che, quando si Testimone_8 CP_1 trattasse della IG.ra fosse particolarmente scrupolosa nei controlli degli inviti presso il CP_1 circolo Cabriolo (ud. 08.05.2023, teste amica di;
Testimone_9 CP_1
- del resto, gli stessi video prodotti a sostegno della tesi attorea (doc. 23d, 24a-l,25a-i) riprendono scene di vita quotidiana dei convenuti (Curti in bicicletta che esce o rientra a casa propria, Curti che pulisce il marciapiede, la davanti a casa) svolte sulla pubblica via e nei CP_1 pressi della loro proprietà, senza mostrare alcun interesse a quanto accade nell'abitazione della vicina di casa, non integrando perciò gli estremi di un comportamento intrusivo nei confronti della a parte della famiglia Pt_1 Parte_2
- la consulenza tecnica d'ufficio, condotta con metodo scientifico attraverso l'esame della documentazione sanitaria agli atti di causa e, ed espletamento della visita medico-legale con esame psichico ha accertato che l'attrice è un “soggetto in buone condizioni cliniche generali, psiche e sensorio integri” ed ha escluso la sussistenza di un nesso di causa tra i fatti denunciati e le problematiche psico-fisiche lamentate da anche (ma non solo) per la Parte_1 mancanza di una misurazione tecnica fonometrica che provasse il superamento della soglia della tollerabilità delle immissioni rumorose del cane. In seguito alle osservazioni dei consulenti di parte, l'Ausiliario del giudice ha sottolineato che l'unico fattore di rischio degli episodi ipertensivi rilevati negli accertamenti cardiologici è riconducibile alla professione dell'attrice e che “il comportamento irrispettoso e provocatorio dei vicini di casa non può rappresentare una situazione stressogena sufficiente per giustificare l'insorgenza di un danno psicologico di tipo permanente, che peraltro allo stato attuale non sembra più essere sofferto dalla stessa IG.ra
. Pt_1
pagina 6 di 10 Le considerazioni del CTU, integrate dai chiarimenti alle controdeduzioni, sono condivisibili ed evidenziano l'inutilità di un supplemento delle indagini o del rinnovo delle attività peritali: ne consegue il rigetto delle reiterate istanze istruttorie di parte attrice. In definitiva, come rilevato anche nella suddetta relazione peritale, gli elementi probatori relativi alle condotte addebitate ai convenuti, valutati nel contesto di un rapporto di vicinato problematico in quanto reciprocamente astioso e poco cordiale, lungi dal rappresentare
“comportamenti vessatori e persecutori” – pur ammettendo che possano aver contribuito ad alimentare una situazione stressante – non consentono di individuare il nesso di causalità giuridica necessario per la risarcibilità del danno prospettato dall'attrice.
Tra le contestazioni mosse ai convenuti, l'unica condotta che risulta provata è l'ingiuria per le dichiarazioni rese da nei confronti della signora in data 10 CP_1 Parte_1 aprile 2020. A differenza della testimonianza del vicino di casa (“non ho fatto caso a quello che dicevano perché udivo in modo indistinto quello che dicevano anche perché c'era il camion dell'immondizia acceso e non ho sentito quello che dicevano” - ud. 01.12.2022, teste
[...]
, la registrazione video agli atti di causa (doc. 1b) conferma le doglianze di parte Testimone_3 attrice, che riferisce di aver ricevuto le offese in risposta alla richiesta di far cessare il latrato incessante del cane. Prima di proseguire nell'esame del merito, occorre soffermarsi sul rilievo dei convenuti, di tardività e conseguente inutilizzabilità delle produzioni di parte attrice sub 1a-1b-9a-9b-9c-9d- 9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n9o-9p-9q e 10 per violazione del regime delle preclusioni di cui all'art 183 VI comma cpc e del principio del contraddittorio, rilievo comprendente che la riproduzione audio-video suddetta del giorno 10.04.2020. Dagli atti di causa emerge che l'istanza di deposito su supporto digitale dei documenti contenenti rappresentazioni fotografiche e videografiche, identificati con i numeri sopra riportati, sia stata tempestivamente rivolta al Magistrato già titolare del fascicolo con istanza del 02.02.2021, prima del maturare delle preclusioni istruttorie, e che il Giudice abbia provveduto sulla stessa soltanto una volta terminata l'istruttoria orale, delegata per l'espletamento al GOT. Detta istanza non risulta sia mai stata rinunciata dai convenuti, in modo espresso o tacito, attraverso comportamenti e scelte difensive confliggenti o incompatibili con la richiesta di deposito;
al contrario, nel perdurare della determinazione giudiziale, poi resa il 19.12.2022, l'istanza era reiterata per iscritto dal legale attoreo il 25.11.2022: in forza di tali argomenti il deposito dei supporti deve dirsi rituale, tempestivo, consentito, da cui l'utilizzabilità delle riproduzioni audio video in essi contenute, non disconosciute quanto ad effettiva riferibilità a e CP_1 CP_1
Orbene, dalla registrazione video del 10.04.2020, emerge in modo chiaro che la stesse CP_1 tranquillamente parlando con il predetto vicino (-“Fammi andare, -“Va, dai , CP_1 Tes_3 portiamo pazienza, con tutte 'ste problematiche che abbiamo, ci si (…incomprensibile…) per un cane che abbaia tre secondi” - “Eh” - “ma c'è la follia, eh…è da folli!”) prima di essere interrotta dalla che ripetutamente gridava “trovati una bella scusa per i vigili! State dando Pt_1 fastidio!”, alla quale rispondeva -“la devi finire…hai rotto il cazzo! Che cazzo vuoi?”, aggiungendo “Mi stai registrando? Mi vuoi denunciare? Denunciami, bastarda! …sta col pagina 7 di 10 telefonino in mano quella stronza, troia!”, esasperata dall'attrice, e dai suoi - “continua, continua!”. A riguardo, la contestazione dei convenuti si limita all'affermazione che le frasi offensive della fossero state precedute da espressioni altrettanto riprovevoli proferite da parte CP_1 attrice alla IG.ra e alla figlia, che stavano rincasando. Nello specifico, la avrebbe CP_1 Pt_1 gridato ad e alla figlia minore “voi terroni non siete neanche CP_1 Persona_4 capaci di far stare zitto un cane!”, aggiungendo “Napoletana! Brutta terrona napoletana, tornatene a Napoli”. Tuttavia, tale circostanza è stata riportata solo indirettamente da che non si Testimone_8 trovava in casa in quell'occasione (ud. 01.12.2022, teste compagno di Testimone_8 [...]
e padre di e non risulta avvalorata dalle altre risultanze probatorie, CP_1 Persona_4 dal momento che nella ripresa video non è stato possibile scorgere altre persone diverse dalla affacciata alla finestra, e che il vicino di casa ha testimoniato di aver suonato il CP_1 campanello al piano dove abita la bambina con i genitori, per portarle l'uovo di Pasqua, senza ricevere risposta, e di aver visto la IG.ra che parlava con la IG.ra senza far Pt_1 CP_1 riferimento ad altri soggetti (verbale di udienza del 01.12.2022). In ogni caso, anche a volerla ipotizzare, la provocazione non esclude l'illiceità dell'ingiuria, e nel caso di specie è innegabile e provato che la convenuta abbia riferito ad alta voce frasi offensive nei riguardi dell'attrice, in particolare “bastarda, stronza, troia” e che ciò integri oggettivamente e soggettivamente la fattispecie del “pregresso” reato di ingiuria, pur dovendosi escludere la configurabilità dell'ingiuria aggravata, non avendo il terzo astante percepito l'offesa. L'intervenuta depenalizzazione del delitto di ingiuria in forza dell'art. 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 non incide sul diritto al risarcimento del danno da fatto illecito in sede civile: la risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 c.c., deriva dalla lesione di un bene costituzionalmente protetto, quali certamente sono l'onore e il decoro della persona. D'altra parte, già prima della depenalizzazione la giurisprudenza affermava che “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato” (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 15742 del 15/06/2018; Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 25423 del 02/12/2014). Infatti, trattandosi della lesione di un bene fondamentale della persona, di indiscutibile rilevanza costituzionale, deve escludersi che la condotta addebitata alla convenuta possa qualificarsi come fatto non grave e, altresì, che il danno consequenziale scaturito dall'offesa possa ritenersi
“futile”. Sul punto, inoltre, va precisato che “anche in tema di responsabilità civile tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è “in re ipsa” e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”(Cass. Civ., Sez. 3., ord. n. 31537 del 06/12/2018), anche in via presuntiva.
pagina 8 di 10 L'attrice, quindi, ha senz'altro diritto a vedersi risarcito il danno non patrimoniale derivatole in conseguenza dell'offesa ricevuta dalle frasi denigratorie rivolte nei suoi confronti dalla CP_1 che la hanno profondamente turbata, anche in ragione del ruolo sociale rivestito nel Comune di Fidenza, “in quanto lesive della sua reputazione personale e sociale”. La valutazione del danno morale, da intendersi appunto quale “ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso”, è da condurre necessariamente in sede equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo in considerazione la gravità del fatto, l'entità del dolore o patema d'animo inflitto alla vittima, in considerazione anche dell'età e delle condizioni personali del danneggiato nonché all'intensità dell'elemento soggettivo. Precisato che nell'ingiuria viene in considerazione la prevalente offesa al sentimento soggettivo che la persona ha del proprio valore, più che la considerazione sociale di tale valore nell'ambiente in cui il soggetto vive, può ritenersi presuntivamente dimostrato che l'attrice abbia patito un effettivo danno, in termini di sofferenza interiore, quale conseguenza della pronuncia al suo indirizzo delle offese sopra riportate. Se, come detto, la modalità oggettivamente offensiva con cui la ha apostrofato CP_1
l'interlocutrice ha superato la soglia della rilevanza ai fini risarcitori, va rilevato, con riferimento ai parametri citati per valutare e l'entità delle sofferenze subite dalla danneggiata e quantificare il relativo risarcimento, come il fatto dannoso non sia stato particolarmente offensivo, essendosi concretizzato in un'unica occasione, nell'ambito di un rapporto di vicinato particolarmente teso, nel quale difficilmente le parti potevano attendersi maggiore rispetto, per la frequenza delle provocazioni e dei fastidi che reciprocamente si procuravano. Il pregiudizio patito dalla è Pt_1 stato senz'altro di entità contenuta, limitato alla condizione di sofferenza emotiva patita e mortificazione patite dall'attrice nell'immediatezza del fatto. Dunque, operando una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., condotta alla luce dei criteri sopra esposti, si ritiene equo liquidare in favore della danneggiata, ai sensi dell'art. 2059 c.c., la somma di € 1.500,00 al valore attuale, da porre a carico di . CP_1
Alla somma indicata vanno aggiunti gli interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella del saldo definitivo. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, integrale di nei confronti Pt_1 dei convenuti e e sostanziale nei confronti di , avuto CP_1 CP_1 CP_1 riguardo al valore della domanda risarcitoria formulata per somma superiore ai 50.000,00 Euro e accolta soltanto per 1.500,00 Euro;
va peraltro evidenziato che i convenuti si sono costituiti con unico legale e difesa unitaria. Tali spese sono liquidate direttamente in dispositivo, applicando i parametri del D.M. n. 55 del 2014 testo vigente per le cause di valore compreso fra i 56.000,00 e i 260.000,00, così come iscritta a ruolo da Pt_1
Le spese della CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa con separato decreto, restano a carico della parte attrice, che ha formulato la relativa istanza. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della condanna per lite temeraria, non ravvisandosi elementi nella difesa attorea che consentano di ritenere perpetrato un abuso del processo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro iscritto al n. Parte_1 CP_1 CP_1 CP_1
403/2021 R.G., ogni diversa istanza e domanda rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per tutti i fatti e pregiudizi allegati da ad eccezione Parte_1 della condotta illecita dannosa tenuta da il 10 aprile 2020; CP_1
- dichiara responsabile delle dichiarazioni rese nei confronti di in CP_1 Parte_1 data 10 aprile 2020 e, per l'effetto, la condanna a risarcire il danno morale subito dall'attrice, liquidato in via equitativa in 1.500,00 Euro già all'attualità, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna a rifondere le spese di lite ai convenuti, liquidate in 9.987,00 Euro Parte_1 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice, Parte_1
Così deciso in Parma il 30 luglio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 403/2021 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Sara Reverberi Meli come da mandato in atti, ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
[...] tutti con il patrocinio dell'Avv. Alice Brambilla come da mandato in atti, CONVENUTI
OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale – Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, “contrariis reiectis”, per le causali tutte espresse in narrativa e previa ogni declaratoria di legge e del caso: A) nei confronti di , CP_1
, : in via principale, dichiarare che il cane chiamato EO di CP_1 CP_1 proprietà del signor per il tempo in cui gli odierni convenuti ne hanno avuto la custodia presso la loro CP_1 abitazione in Fidenza (PR) via Largo EOpardi n.28, ed in particolare dall'inizio del 2020 sino al suo decesso avvenuto in data 10.05.2022, ha arrecato disturbo alla quiete e alla tranquillità familiare della signora
[...]
B) nei confronti di : dichiarare la convenuta responsabile di Pt_1 CP_1 CP_1 ingiuria per le dichiarazioni di cui in atti rese nei confronti della signora in data 10 Parte_1 aprile 2020, in risposta alla richiesta di quest'ultima di far cessare il latrato incessante del cane EO. C) Nei confronti di , , : ritenuta la illiceità della CP_1 CP_1 CP_1 condotta tenuta da tutti i soggetti convenuti come illustrata in atti, in nesso causale con i danni patiti dalla pagina 1 di 10 signora dichiarare tenuti e condannare gli stessi, in via tra loro solidale o in via proporzionata rispetto Pt_1 alle accertate singole responsabilità di ciascuno di loro in rapporto a taluno e/o a tutti gli episodi lamentati ovvero alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento del danno biologico, morale soggettivo psichico e/o esistenziale sofferto dalla signora nella misura ritenuta di giustizia e del caso ed anche secondo i Parte_1 criteri di equità, oltre al rimborso delle spese medico-cliniche sostenute e di quelle necessarie per accertare l'entità del danno alla salute patito. D) Rigettare la domanda spiegata in via di subordine dai convenuti perché inammissibile o come meglio. E) In tutte le ipotesi, oltre interessi e rivalutazione della somma dovuta dal dì del dovuto al saldo. F) Con condanna dei convenuti al pagamento di spese e compensi di giudizio oltre al rimborso forfetario al 15% ed IVA e CPA di legge. G) In via istruttoria, si reiterano le istanze tutte formulate nella memoria n.2 ex art. 183 VI comma c.p.c depositata in data 29.04.2022 integrata dal deposito, previa autorizzazione, dei documenti su supporto digitale, DVD, in data 13.05.2022 e 29.12.2022, nonché nella memoria istruttoria di replica n.3 depositata in data 20.05.2022, insistendo in particolare, come da motivazioni espresse nelle nota cartolare del 12.01.2024, nella richiesta di totale rinnovazione delle disposte indagini peritali ex art. 196 c.p.c, ritenuti i risultati della perizia medico- legale del nominato ctu dott. sulla Persona_1 persona della signora affetti da nullità e comunque del tutto insoddisfacenti e inidonei al Parte_1 raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine del C.T.U; in subordine, si chiede che la predetta rinnovazione venga eventualmente esercitata con modalità graduali, competendo al Giudice stabilire se richiedere al C.T.U chiarimenti sulla relazione depositata avuto riferimento ai temi posti dalla scrivente difesa e alle osservazioni del CTP dott. o disporre un supplemento delle indagini ovvero rinnovare del tutto le Per_2 attività peritali.” Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, “contrariis reiectis”, previa ogni declaratoria di legge e del caso, così provvedere: In via preliminare, a modifica del decreto del 19 dicembre 2022, dichiarare inammissibili le produzioni documentali depositate da parte attrice in data 29.12.2022 a seguito di istanze “urgenti” tardive del 28.11.2022 e del 6.12.2022, presentate oltre 6 mesi la scadenza del termine di cui all'art 183 VI comma cpc, e per l'effetto dichiararsi la tardività del relativo deposito e la decadenza di parte attrice dalla facoltà di produrre documenti, e conseguentemente dichiarare le produzioni di parte attrice sub 1a-1b-9a-9b-9c-9d-9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n9o-9p-9q e 10 inutilizzabili e inammissibili, per violazione del regime delle preclusioni di cui all'art 183 VI comma cpc e del principio del contraddittorio;
in via principale;
RIGETTARE la domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ACCERTARE il concorso di parte attrice nella causazione/o nell'aggravamento del danno e per l'effetto RIDURRE il risarcimento sino alla somma ritenuta di giustizia. Condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art.96 I comma cpc”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Conclusasi con esito negativo la procedura obbligatoria di negoziazione assistita come da verbale prodotto del 04.08.2020, ha adito il Tribunale di Parma esponendo di Parte_1 essere proprietaria di un'abitazione posta a Fidenza in Largo EOpardi e di essere disturbata Pers dall'intollerabile e persistente abbaiare del cane dei vicini di casa, CP_1 CP_1
e odierni convenuti, oltreché dai loro atteggiamenti irrispettosi e
[...] CP_1 provocatori, tra i quali particolare rilievo era da attribuire all'episodio del 10.04.2020, giorno in cui in risposta alla richiesta di far cessare il latrato incessante del cane, aveva CP_1
pagina 2 di 10 rivolto all'attrice frasi ingiuriose, lesive della sua reputazione personale e sociale. ha agito Pt_1 in giudizio, in modo specifico, per ottenere provvedimenti diretti a far cessare il disturbo Pers arrecato dal cane e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico, morale soggettivo psichico e/o esistenziale arrecatole, quantificato nell'atto introduttivo in 56.610,00 Euro, sulla base di una relazione sanitaria psichica e di una perizia medico legale di parte depositate.
e si sono costituiti, con unica difesa, depositando in CP_1 CP_1 CP_1 data 20.05.2021 comparsa di risposta con la quale hanno contestato la fondatezza delle domande avversarie e ne hanno chiesto il rigetto, evidenziando un rapporto di vicinato esasperato dagli appostamenti della IG.ra volti a spiare ogni movimento della famiglia Pt_1
e da episodi di aggressione verbale. Parte_2
Esperita negativamente anche la procedura di mediazione, la causa è stata istruita con deposizioni testimoniali e CTU medico-legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice. All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come sopra Pers riportate, dando conto dell'avvenuto decesso del cane fin dal 10.05.2022, e la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è passata in decisione.
***
Va preliminarmente definito l'oggetto del presente giudizio. Parte attrice agisce per ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti per le
“immissioni rumorose derivanti dall'intollerabile latrare del cane” di cui i vicini sono stati proprietari ( e detentori , dall'inizio del 2020 fino CP_1 CP_1 CP_1 alla data di decesso dell'animale, e quindi per ottenere il risarcimento del danno alla salute patito in conseguenza delle condotte moleste e offensive legate alla vicenda. Assume ai fini della tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., che: Parte_1
- la condotta colposa dei convenuti si ricava dall'abbaiare continuo del cane, senza alcun intervento da parte degli stessi, incuranti dei pregiudizi arrecati ai vicini, e che il comportamento dei convenuti detentori del cane, inoltre, sarebbe molesto per l'incessante insistenza veicolata da simbologie disturbanti (esposizione di statue di gufi ornamentali e di una scopa saggina con bastro rosso rivolto all'insù, in direzione della sua abitazione) e, relativamente alla condotta della IG.ra aggravato da intenzionalità offensiva. CP_1
- il danno evento è il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni ex 844 c.c.;
- il danno-conseguenza, patito dalla signora a causa del progressivo Parte_1 deterioramento del rapporto di vicinato, a far tempo dall'inizio del 2020, è danno biologico, morale soggettivo psichico e/o esistenziale;
il danno alla salute, in particolare, consiste nel disturbo cronico dell'adattamento con ansia ed umore depresso. Ciò premesso, a fini di inquadramento generale della vicenda, a domanda attorea relativa all'accertamento delle immissioni rumorose pregresse - e al riconoscimento del relativo danno - deve essere rigettata. Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati debba sempre fare capo pagina 3 di 10 all'art. 844 c.c., sulla cui base deve essere compiuto il giudizio in ordine alla loro tollerabilità. (Cass., n.14180 /2016, ord. n. 23754/2018). A tal proposito, va precisato che la disciplina pubblicistica in tema di inquinamento acustico, posta a tutela della salute e dell'ambiente, è irrilevante e ininfluente nelle controversie tra privati relative alla intollerabilità delle immissioni poiché, come rammentato in più occasioni dalla Suprema Corte, non è corretto utilizzare nei rapporti tra privati criteri che non possono essere strutturati per considerare le esigenze specifiche del singolo nei rapporti col proprio vicino. Infatti, la norma codicistica e le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose hanno finalità e campi di applicazione distinti: la prima è posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari dei fondi vicini;
i secondi invece hanno carattere pubblicistico perseguendo finalità di interesse pubblico ed operano solo nei rapporti tra privati e la PA.. Con la conseguenza che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (che fissano, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno) non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile, il quale, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene ai fini del giudizio di tollerabilità ex art. 844 cod. civ. (Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, n.17051). Dunque, la valutazione ex art. 844 cod. civ. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, cioè del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose, deve essere compiuta tenendo conto della situazione locale e ambientale, in base alle caratteristiche della zona ed alle abitudini di vita e comportamenti sociali nell'ambito dei quali lo svolgimento delle attività fonte di immissioni si svolgono;
tale limite non è mai assoluto (cfr. Cass. n. 22105/2015) ma relativo, e deve essere esaminato tenendo presente le specificità del contesto di riferimento (la c.d. “rumorosità di fondo”, la fascia oraria delle immissioni, ecc). Si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. e, trattandosi di danno che incide su un diritto inviolabile della persona, il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni può essere apprezzato quale danno ingiusto, oltre che a fini inibitori, a fini risarcitori, unitamente alla presenza degli altri elementi del giudizio aquiliano.
Nel caso concreto, al fine di valutare l'illiceità o meno della condotta dei convenuti secondo lo schema dell'azione generale di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., e precisato che in tale valutazione deve essere presa a parametro la reattività dell'uomo medio, prescindendo cioè dalle condizioni fisiche o psichiche della persona interessata, si osserva, in punto di fatto, che:
- gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Fidenza, svolti per circa un mese in diversi momenti nell'arco della giornata, concludono per l'insussistenza del disturbo arrecato dal cane EO, un meticcio di piccolissima taglia e di quasi 14 anni, che in una sola occasione ha abbaiato per non più di 5 secondi e danno atto della presenza e dell'abbaio di altri cani di grossa taglia che vivono nel quartiere (relazione del 06.07.2020, prot. n. 156/20);
- la frequenza (in data 01.06.20, dalle ore 14:05 alle 15:35; in data 04.06.2020; in data 05.06.2020, ore 12:10; in data 15.06.2020, ore 09:10; in data 17.06.2020 dalle 10:45 alle 11:40;
pagina 4 di 10 in data 19.06.2020, dalle ore 14:15 alle ore 14:50; in data 20.06.2020, ore 9:25; in data 23.06.2020, ore 15:30), e le modalità degli accertamenti (“stazionamento di fronte al cancello” e “passaggio in fronte all'abitazione”), svolti all'insaputa dei convenuti, come riferito dagli stessi agenti in sede testimoniale (ud.09.03.2023, teste ud. Testimone_1
08.05.2023, teste rendono particolarmente rilevante questo elemento Testimone_2 probatorio, poiché, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non si tratta di un episodio isolato in cui la condizione dell'animale potrebbe essere stata preventivamente alterata;
- le testimonianze rese dai soggetti diversi dai parenti e conviventi delle parti in causa Pers convergono nel descrivere come un cane che “tiene abitualmente un comportamento docile, sia in orario diurno che notturno”, che “abbaiava come tutti i cani del quartiere” (ud. 01.12.2022, teste vicino di casa), “un animale tranquillo” (ud. 08.05.2023, Testimone_3 teste agente di PL di Fidenza), senza problematiche comportamentali e Testimone_2
“non particolarmente abbaione verso gli stimoli esterni” (ud. 08.05.2023, teste
[...]
educatrice cinofila); Tes_4
- la relazione a firma di quest'ultima attesta che “il cane non dimostra di vocalizzare in modo eccessivo se non alcuni abbai nel momento di saluto nei confronti della proprietaria all'arrivo dal lavoro” (consulenza cinofila del 27.09.2021);
- gli stessi video prodotti dalla – la cui produzione è da ritenersi ammissibile per le Pt_1 ragioni che nel prosieguo si andranno ad indicare - sono particolarmente significativi per una serie di motivi: innanzi tutto, non evidenziano alcun latrato incessante ininterrotto per ore del cane, tanto meno nelle ore notturne;
in secondo luogo, riprendono alcuni interventi del padrone per richiamare il cane (doc. 9a, 9c, 9l), e non certo per incitarlo;
inoltre, sono registrati dal terrazzo, o aprendo appositamente le finestre (doc. 9p), o recandosi di proposito al punto più vicino alla proprietà dei convenuti (doc. 9i), nemmeno contermine con la propria, non permettendo di valutare l'(eventuale) incidenza del rumore sulla vita quotidiana dell'attrice; infine, come rilevato anche dalle altre risultanze istruttorie, danno atto della presenza e dell'abbaiare di altri cani nel quartiere (doc. 10). Il comportamento addebitato ai convenuti, con particolare riferimento al mancato intervento per far cessare “l'anomalo comportamento cane” e “nell'incitamento del cane”, non trova adeguato riscontro probatorio, emergendo al contrario una condotta orientata a limitare il più possibile le occasioni di disturbo del vicinato, mediante l'installazione di rete ombreggiante per limitare la reazione dell'animale agli stimoli esterni, la proposizione di attività di fiuto e problem solving, e la disponibilità ad intraprendere un eventuale percorso educativo cinofilo, qualora fosse stato necessario. Dunque, rammentando che in questa valutazione è irrilevante che la fosse sofferente di Pt_1 ipertensione arteriosa, e che contrariamente al passato trascorresse la maggior parte della giornata in casa a seguito del lockdown da OV (come peraltro la maggior parte delle persone), bisogna concludere per l'insussistenza del superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni di cui si duole l'attrice, e deve pertanto escludersi l'illiceità della condotta contestata ai convenuti.
pagina 5 di 10 Quanto ai comportamenti provocatori e molesti contestati ai convenuti, consistiti nel posizionamento, all'interno della loro abitazione, di alcuni simboli (una scopa saggina con nastro rosso all'insù, gufi di varie dimensioni, un cappello nero con un teschio disegnato) rivolti in direzione dell'appartamento della sig.ra nei pedinamenti e nelle frasi minatorie a lei Pt_1 rivolte, non può ritenersi provato il nesso causale con il danno biologico di natura psichica lamentato dall'attrice, con conseguente rigetto della relativa domanda risarcitoria. Analizzando le risultanze istruttorie, infatti, si osserva quanto segue:
- le sculture decorative e gli ornamenti posti a casa dei convenuti, al di là dei significati simbolici che possono avere o che gli si possano attribuire, risultano assolutamente privi di una qualsiasi attitudine intimidatoria o pregiudizievole dei diritti altrui;
- l'irrilevanza della capacità lesiva delle condotte contestate ai convenuti emerge da una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti, palesemente incrinati dall'inizio del 2020, nell'ambito dei quali non sono state risparmiate vicendevoli “attenzioni”: da un lato, il quasi- tamponamento da parte di e gli appostamenti di (ud. 13.04.2023, CP_1 CP_1 teste , convivente della figlia dell'attrice), i (non meglio precisati) gesti intimidatori Testimone_5 del convenuto (ud. 16.05.2023, teste marito di , la “espressione Testimone_6 Parte_1 del volto truce e minatoria” rivolta dalla all'attrice e ad una sua amica, in data 26.03.2022 CP_1
(ud. 01.12.2022, teste , amica della;
dall'altro, le aggressioni verbali da Testimone_7 Pt_1 parte della IG.ra e il fatto che riprendesse costantemente i vicini di casa tramite telefono Pt_1 cellulare (ud. 01.12.2022, teste convivente di o che, quando si Testimone_8 CP_1 trattasse della IG.ra fosse particolarmente scrupolosa nei controlli degli inviti presso il CP_1 circolo Cabriolo (ud. 08.05.2023, teste amica di;
Testimone_9 CP_1
- del resto, gli stessi video prodotti a sostegno della tesi attorea (doc. 23d, 24a-l,25a-i) riprendono scene di vita quotidiana dei convenuti (Curti in bicicletta che esce o rientra a casa propria, Curti che pulisce il marciapiede, la davanti a casa) svolte sulla pubblica via e nei CP_1 pressi della loro proprietà, senza mostrare alcun interesse a quanto accade nell'abitazione della vicina di casa, non integrando perciò gli estremi di un comportamento intrusivo nei confronti della a parte della famiglia Pt_1 Parte_2
- la consulenza tecnica d'ufficio, condotta con metodo scientifico attraverso l'esame della documentazione sanitaria agli atti di causa e, ed espletamento della visita medico-legale con esame psichico ha accertato che l'attrice è un “soggetto in buone condizioni cliniche generali, psiche e sensorio integri” ed ha escluso la sussistenza di un nesso di causa tra i fatti denunciati e le problematiche psico-fisiche lamentate da anche (ma non solo) per la Parte_1 mancanza di una misurazione tecnica fonometrica che provasse il superamento della soglia della tollerabilità delle immissioni rumorose del cane. In seguito alle osservazioni dei consulenti di parte, l'Ausiliario del giudice ha sottolineato che l'unico fattore di rischio degli episodi ipertensivi rilevati negli accertamenti cardiologici è riconducibile alla professione dell'attrice e che “il comportamento irrispettoso e provocatorio dei vicini di casa non può rappresentare una situazione stressogena sufficiente per giustificare l'insorgenza di un danno psicologico di tipo permanente, che peraltro allo stato attuale non sembra più essere sofferto dalla stessa IG.ra
. Pt_1
pagina 6 di 10 Le considerazioni del CTU, integrate dai chiarimenti alle controdeduzioni, sono condivisibili ed evidenziano l'inutilità di un supplemento delle indagini o del rinnovo delle attività peritali: ne consegue il rigetto delle reiterate istanze istruttorie di parte attrice. In definitiva, come rilevato anche nella suddetta relazione peritale, gli elementi probatori relativi alle condotte addebitate ai convenuti, valutati nel contesto di un rapporto di vicinato problematico in quanto reciprocamente astioso e poco cordiale, lungi dal rappresentare
“comportamenti vessatori e persecutori” – pur ammettendo che possano aver contribuito ad alimentare una situazione stressante – non consentono di individuare il nesso di causalità giuridica necessario per la risarcibilità del danno prospettato dall'attrice.
Tra le contestazioni mosse ai convenuti, l'unica condotta che risulta provata è l'ingiuria per le dichiarazioni rese da nei confronti della signora in data 10 CP_1 Parte_1 aprile 2020. A differenza della testimonianza del vicino di casa (“non ho fatto caso a quello che dicevano perché udivo in modo indistinto quello che dicevano anche perché c'era il camion dell'immondizia acceso e non ho sentito quello che dicevano” - ud. 01.12.2022, teste
[...]
, la registrazione video agli atti di causa (doc. 1b) conferma le doglianze di parte Testimone_3 attrice, che riferisce di aver ricevuto le offese in risposta alla richiesta di far cessare il latrato incessante del cane. Prima di proseguire nell'esame del merito, occorre soffermarsi sul rilievo dei convenuti, di tardività e conseguente inutilizzabilità delle produzioni di parte attrice sub 1a-1b-9a-9b-9c-9d- 9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n9o-9p-9q e 10 per violazione del regime delle preclusioni di cui all'art 183 VI comma cpc e del principio del contraddittorio, rilievo comprendente che la riproduzione audio-video suddetta del giorno 10.04.2020. Dagli atti di causa emerge che l'istanza di deposito su supporto digitale dei documenti contenenti rappresentazioni fotografiche e videografiche, identificati con i numeri sopra riportati, sia stata tempestivamente rivolta al Magistrato già titolare del fascicolo con istanza del 02.02.2021, prima del maturare delle preclusioni istruttorie, e che il Giudice abbia provveduto sulla stessa soltanto una volta terminata l'istruttoria orale, delegata per l'espletamento al GOT. Detta istanza non risulta sia mai stata rinunciata dai convenuti, in modo espresso o tacito, attraverso comportamenti e scelte difensive confliggenti o incompatibili con la richiesta di deposito;
al contrario, nel perdurare della determinazione giudiziale, poi resa il 19.12.2022, l'istanza era reiterata per iscritto dal legale attoreo il 25.11.2022: in forza di tali argomenti il deposito dei supporti deve dirsi rituale, tempestivo, consentito, da cui l'utilizzabilità delle riproduzioni audio video in essi contenute, non disconosciute quanto ad effettiva riferibilità a e CP_1 CP_1
Orbene, dalla registrazione video del 10.04.2020, emerge in modo chiaro che la stesse CP_1 tranquillamente parlando con il predetto vicino (-“Fammi andare, -“Va, dai , CP_1 Tes_3 portiamo pazienza, con tutte 'ste problematiche che abbiamo, ci si (…incomprensibile…) per un cane che abbaia tre secondi” - “Eh” - “ma c'è la follia, eh…è da folli!”) prima di essere interrotta dalla che ripetutamente gridava “trovati una bella scusa per i vigili! State dando Pt_1 fastidio!”, alla quale rispondeva -“la devi finire…hai rotto il cazzo! Che cazzo vuoi?”, aggiungendo “Mi stai registrando? Mi vuoi denunciare? Denunciami, bastarda! …sta col pagina 7 di 10 telefonino in mano quella stronza, troia!”, esasperata dall'attrice, e dai suoi - “continua, continua!”. A riguardo, la contestazione dei convenuti si limita all'affermazione che le frasi offensive della fossero state precedute da espressioni altrettanto riprovevoli proferite da parte CP_1 attrice alla IG.ra e alla figlia, che stavano rincasando. Nello specifico, la avrebbe CP_1 Pt_1 gridato ad e alla figlia minore “voi terroni non siete neanche CP_1 Persona_4 capaci di far stare zitto un cane!”, aggiungendo “Napoletana! Brutta terrona napoletana, tornatene a Napoli”. Tuttavia, tale circostanza è stata riportata solo indirettamente da che non si Testimone_8 trovava in casa in quell'occasione (ud. 01.12.2022, teste compagno di Testimone_8 [...]
e padre di e non risulta avvalorata dalle altre risultanze probatorie, CP_1 Persona_4 dal momento che nella ripresa video non è stato possibile scorgere altre persone diverse dalla affacciata alla finestra, e che il vicino di casa ha testimoniato di aver suonato il CP_1 campanello al piano dove abita la bambina con i genitori, per portarle l'uovo di Pasqua, senza ricevere risposta, e di aver visto la IG.ra che parlava con la IG.ra senza far Pt_1 CP_1 riferimento ad altri soggetti (verbale di udienza del 01.12.2022). In ogni caso, anche a volerla ipotizzare, la provocazione non esclude l'illiceità dell'ingiuria, e nel caso di specie è innegabile e provato che la convenuta abbia riferito ad alta voce frasi offensive nei riguardi dell'attrice, in particolare “bastarda, stronza, troia” e che ciò integri oggettivamente e soggettivamente la fattispecie del “pregresso” reato di ingiuria, pur dovendosi escludere la configurabilità dell'ingiuria aggravata, non avendo il terzo astante percepito l'offesa. L'intervenuta depenalizzazione del delitto di ingiuria in forza dell'art. 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 non incide sul diritto al risarcimento del danno da fatto illecito in sede civile: la risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 c.c., deriva dalla lesione di un bene costituzionalmente protetto, quali certamente sono l'onore e il decoro della persona. D'altra parte, già prima della depenalizzazione la giurisprudenza affermava che “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato” (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 15742 del 15/06/2018; Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 25423 del 02/12/2014). Infatti, trattandosi della lesione di un bene fondamentale della persona, di indiscutibile rilevanza costituzionale, deve escludersi che la condotta addebitata alla convenuta possa qualificarsi come fatto non grave e, altresì, che il danno consequenziale scaturito dall'offesa possa ritenersi
“futile”. Sul punto, inoltre, va precisato che “anche in tema di responsabilità civile tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è “in re ipsa” e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”(Cass. Civ., Sez. 3., ord. n. 31537 del 06/12/2018), anche in via presuntiva.
pagina 8 di 10 L'attrice, quindi, ha senz'altro diritto a vedersi risarcito il danno non patrimoniale derivatole in conseguenza dell'offesa ricevuta dalle frasi denigratorie rivolte nei suoi confronti dalla CP_1 che la hanno profondamente turbata, anche in ragione del ruolo sociale rivestito nel Comune di Fidenza, “in quanto lesive della sua reputazione personale e sociale”. La valutazione del danno morale, da intendersi appunto quale “ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso”, è da condurre necessariamente in sede equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo in considerazione la gravità del fatto, l'entità del dolore o patema d'animo inflitto alla vittima, in considerazione anche dell'età e delle condizioni personali del danneggiato nonché all'intensità dell'elemento soggettivo. Precisato che nell'ingiuria viene in considerazione la prevalente offesa al sentimento soggettivo che la persona ha del proprio valore, più che la considerazione sociale di tale valore nell'ambiente in cui il soggetto vive, può ritenersi presuntivamente dimostrato che l'attrice abbia patito un effettivo danno, in termini di sofferenza interiore, quale conseguenza della pronuncia al suo indirizzo delle offese sopra riportate. Se, come detto, la modalità oggettivamente offensiva con cui la ha apostrofato CP_1
l'interlocutrice ha superato la soglia della rilevanza ai fini risarcitori, va rilevato, con riferimento ai parametri citati per valutare e l'entità delle sofferenze subite dalla danneggiata e quantificare il relativo risarcimento, come il fatto dannoso non sia stato particolarmente offensivo, essendosi concretizzato in un'unica occasione, nell'ambito di un rapporto di vicinato particolarmente teso, nel quale difficilmente le parti potevano attendersi maggiore rispetto, per la frequenza delle provocazioni e dei fastidi che reciprocamente si procuravano. Il pregiudizio patito dalla è Pt_1 stato senz'altro di entità contenuta, limitato alla condizione di sofferenza emotiva patita e mortificazione patite dall'attrice nell'immediatezza del fatto. Dunque, operando una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., condotta alla luce dei criteri sopra esposti, si ritiene equo liquidare in favore della danneggiata, ai sensi dell'art. 2059 c.c., la somma di € 1.500,00 al valore attuale, da porre a carico di . CP_1
Alla somma indicata vanno aggiunti gli interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella del saldo definitivo. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, integrale di nei confronti Pt_1 dei convenuti e e sostanziale nei confronti di , avuto CP_1 CP_1 CP_1 riguardo al valore della domanda risarcitoria formulata per somma superiore ai 50.000,00 Euro e accolta soltanto per 1.500,00 Euro;
va peraltro evidenziato che i convenuti si sono costituiti con unico legale e difesa unitaria. Tali spese sono liquidate direttamente in dispositivo, applicando i parametri del D.M. n. 55 del 2014 testo vigente per le cause di valore compreso fra i 56.000,00 e i 260.000,00, così come iscritta a ruolo da Pt_1
Le spese della CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa con separato decreto, restano a carico della parte attrice, che ha formulato la relativa istanza. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della condanna per lite temeraria, non ravvisandosi elementi nella difesa attorea che consentano di ritenere perpetrato un abuso del processo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro iscritto al n. Parte_1 CP_1 CP_1 CP_1
403/2021 R.G., ogni diversa istanza e domanda rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per tutti i fatti e pregiudizi allegati da ad eccezione Parte_1 della condotta illecita dannosa tenuta da il 10 aprile 2020; CP_1
- dichiara responsabile delle dichiarazioni rese nei confronti di in CP_1 Parte_1 data 10 aprile 2020 e, per l'effetto, la condanna a risarcire il danno morale subito dall'attrice, liquidato in via equitativa in 1.500,00 Euro già all'attualità, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna a rifondere le spese di lite ai convenuti, liquidate in 9.987,00 Euro Parte_1 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice, Parte_1
Così deciso in Parma il 30 luglio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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