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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8661/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 12212/2024
TRA
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Frattaminore il 06.10.1973, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv.to Angelo Maria Lettera, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
Ricorrenti
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis, LU ZU, AV AL e OL FU, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore della figlia minore, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita di revisione, CP_1
1 l'aveva riconosciuta non invalida, con conseguente revoca della prestazione in precedenza goduta.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott.ssa , confermava la valutazione Persona_2
espressa in sede amministrativa, escludendo la sussistenza dei requisiti medico-legali per la conferma dell'indennità di frequenza.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 25.06.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 27.11.2025 verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 12212/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione
2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della minore.
Segnatamente, parte opponente si duole che il c.t.u. avrebbe erroneamente escluso la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l'indennità di frequenza senza considerare che la minore soffre ancore delle medesime patologie che a suo tempo hanno comportato il riconoscimento di tale prestazione in sede di prima istanza. Sarebbe, pertanto, necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere il giusto riconoscimento dei requisiti per la prestazione in esame sin dalla data della revisione.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della periziata quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 16.04.2025)
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il minore affetto da: “DOPPIO DISTRETTO RENALE COMPLETO A DESTRA CON
DISTRETTO SUPERIORE NON FUNZIONANTE AFFLUENTE AD URETEROCELE
3 E REFLUSSO VESCICO-URETERALE SINISTRO TRATTATI CHIRURGICAMENTE
CON ESCISSIONE DELL'URETEROCELE E IMPIANTO DI ANTI-REFLUSSO
GL RE (sec. Cohen) IN ATTUALE IPERTROFIA COMPENSATORIA
RENALE SINISTRA”.
Nel merito, ha osservato: “Dalla documentazione acquisita si evince che il minore è stata riconosciuta invalida con relativa assegnazione dei benefici economici previsti dalla normativa vigente (indennità di frequenza), dal 17.05.21 al 30.07.24, dove alla visita collegiale di revisione è stata riconosciuta non invalida, con relativa revoca dei benefici economici, in base alla seguente diagnosi: Esiti di (11.2019) intervento di escissione di ureterocele con impianto anti-reflusso sec. Cohen dei due ureteri di destra
e dell'uretere di sinistra, in attuale follow-up negativo. A tal proposito la normativa
(legge 289/90), stabilisce che per il riconoscimento di tale diritto siano necessari alcuni requisiti tra cui il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età e la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap. Nello specifico la patologia di cui risulta affetto la minore, a cui sono ascrivibili le varie complicanze, riguarda esclusivamente l'apparato urinario. Ricostruendo il quadro clinico grazie alle notizie fornite dalla madre unitamente alla documentazione in atti, si rileva alla nascita è stata posta diagnosi di malformazione dell'apparato urinario dovuto ad un doppio distretto renale completo a destra con distretto superiore non funzionante afferente a ureterocele
e reflusso vescico-ureterale a sinistra, entrambi trattati con intervento chirurgico
“open” in data 11.02.19 con escissione dell'ureterocele e reimpianto di anti-reflusso degli ureteri, sec. Cohen, previa ricostruzione del detrusore vescicale. In atti sono presenti diverse valutazioni strumentali, di cui ultima datata 08.01.24 in cui si reperta:
“…Reni in sede, di dimensioni ridotte il destro…di dimensioni lievemente aumentate il sinistro…come da ipertrofia compensatoria. Conservata differenziazione cortico- midollare da ambo i lati. Non si osserva dilatazione significative delle vie escretrici principali. Vescica distesa a forma regolare…”. Vi è, anche, valutazione funzionale effettuata con esame scintigrafico, datato 20.02.23, da cui si evince: “Conclusioni: nella norma la portata plasmatica renale effettiva e la funzionalità tubulare a sinistra, ridotta
4 a destra”. Infine, sul versante clinico, la valutazione ultima del 19.01.24, descrive un soggetto in buone condizioni generali, non episodi infettivi delle vie urinarie, non coliche. Confrontando quanto scritto con l'esame personalmente effettuato, si evidenza un minore vigile, cosciente, privo di alterazioni organiche a carico del SNC e SNP. Le funzioni cognitive sono in linea con l'età anagrafica. Conservati i normali rapporti cranio-facciali. Non si segnalano limitazioni morfo-strutturali a carico dello scheletro appendicolare ed assile, con deambulazione fisiologica. All'auscultazione assenza di patologie cardio-respiratorie. Presenta addome normo-conformato con piccolo residuo di ernia ombelicale, trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Si osserva cicatrice chirurgica in sede pubica: la stessa si presenta normo-cromica e priva di formazioni da riferire a cheloidi. Assenza di reticolo venoso superficiale. Normale timpanismo entero-colico. Fegato e milza nei limiti. I reni non sono palpabili e la manovra del è negativa bilateralmente con punti ureterali indolenti alla Per_3
digitopressione. Riferisce alvo aperto a feci e gas. Non fa riferimento a cistiti e/o infezioni urinarie recenti. Diuresi nella norma. Sul versante emotivo non si segnalano deficit comportamentali, affermando di avere una normale vita relazione con i pari frequentando, senza sostegno, la IV elementare e di praticare attività sportiva
(pallavolo). Non frequenta centri di riabilitazione. Attualmente, non assume terapia farmacologica. In conclusione, il quadro patologico riscontrato durante la visita personalmente conferma quanto posto nella diagnosi personalmente effettuata, tuttavia, alla luce di quanto espresso dalla normativa vigente (legge 289/90), non emergono sufficienti elementi clinici tale da poter riconoscere al minore il diritto all'indennità di frequenza.”.
Risulta evidente da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della minore, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolare, dopo aver precisato che le problematiche di salute della minore riguardano esclusivamente l'apparato urinario, ha efficacemente chiarito di aver escluso la sussistenza dei presupposti per l'indennità di frequenza non avendo riscontrato, all'esito della visita espletata ed esaminata la recente documentazione medica in atti, alcun deficit provocato da detta patologia, né a livello fisico né a livello emotivo.
5 Né può attribuirsi un rilievo dirimente alla documentazione medica depositata nel presente procedimento che risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella già esaminata dal consulente e che, difatti, è stata depositata dall'opponente non già allo scopo di allegare un peggioramento delle condizioni di salute della periziata, bensì per dimostrare la permanenza della patologia per le quali era stata riconosciuta in precedenza invalida.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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