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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2057/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bonino Alessandra del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bonino Alessandra del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in BI (PV) il 08/02/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2009. Dall'unione è nato, in data 03/06/2010, il figlio ancora minore. Per_1
pagina 1 di 6 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 21/04/2021 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in BI (PV) il 08/02/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2009 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore rimanga affidato congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione di proprietà della madre, sita in BI, Via Miradolo, n. 34/A. La RA si impegna a comunicare tempestivamente ogni futura Parte_2 variazione della propria residenza e di quella del figlio minore, richiedendo, per quest'ultimo, il preventivo assenso al padre.
pagina 2 di 6 I genitori avranno l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei momenti in cui avranno con sé il figlio e si impegnano a contribuire e collaborare alla crescita morale e psico-fisica del medesimo, ad assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso minore. I genitori riconoscono essere prioritario il rispetto delle decisioni e delle determinazioni espresse dal figlio minore adolescente. Pertanto, tenuto conto delle esigenze scolastiche, parascolastiche, sportive, di relazione, dell'età del figlio e dei rispettivi impegni dei genitori, i ricorrenti concordano che frequenterà il padre, in ogni periodo Per_1 dell'anno, in conformità alle volontà e ai desideri espressi dallo stesso, previo accordo diretto tra il medesimo figlio ed il padre, così come peraltro già avviene. trascorrerà, alternativamente, di anno in anno, con ciascuno dei genitori, le Per_1 giornate della S. Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, del S. Natale, del S. Stefano, del 31 dicembre e del Capodanno e delle altre festività infrannuali. I genitori eventualmente si accorderanno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, con le esigenze ed i desideri espressi dal figlio per trascorrere, sempre rispettando l'alternanza tra i medesimi, periodi di vacanza con il minore nelle festività indicate. Per_1
Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori terrà con sé per due settimane Per_1 consecutive. I genitori concordano che i restanti giorni delle vacanze estive verranno trascorsi dal minore con i rispettivi genitori, seguendo il regime delle visite ordinario ed abituale, così come stabilito nello specifico punto, pertanto, secondo i desideri e le volontà espressi dal medesimo figlio. I genitori precisano che i giorni sopra indicati potranno essere concordemente modificati, previo congruo avviso. Nei periodi di vacanza, entrambi i genitori, decideranno autonomamente e ciascuno proporzionalmente alle proprie risorse economiche, i luoghi di villeggiatura da comunicarsi (periodo) entro il 31 maggio di ogni anno, mentre i luoghi ed eventuali recapiti verranno comunicati entro 10 giorni dalla partenza. Ogni genitore potrà sentire liberamente il figlio, ogni giorno, in orario serale o anche durante la giornata, provvedendo a contattarlo presso l'utenza telefonica in disponibilità al medesimo;
2. ASSEGNA la casa già coniugale, di esclusiva proprietà della RA , sita Parte_2 nel Comune di BI (PV), Via Miradolo, n. 34/A, comprensiva di tutti i beni mobili e gli arredi che la compongono, presso la quale vive stabilmente il figlio in via Persona_2 definitiva alla madre. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto ad ogni divisione dei beni mobili presenti presso la casa già coniugale e, pertanto, essendo già risolta ogni questione in merito, dichiarano altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione e/o titolo connesso a tale immobile, ritendo lo stato di fatto attuale definitivo e pienamente corrispondente alle volontà di ciascuna delle parti;
3. DISPONE che entrambi i genitori, ciascuno autonomamente e in relazione alle proprie condizioni personali e patrimoniali, provvederanno al mantenimento diretto del figlio durante i momenti in cui l'avranno con sé. Per_1
Oltre a quanto sopra, il padre, signor concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1
pagina 3 di 6 mediante il versamento, a mezzo bonifico bancario, a favore della madre della somma di euro 350,00= (trecentocinquanta/00), da effettuarsi entro il giorno 05 di ogni mese. Nell'assegno di mantenimento resteranno comprese, tra altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese aventi carattere di ordinarietà quali vitto, alloggio, mensa scolastica, farmaci da banco, cancelleria scolastica corrente, ricariche cellulare e spese per la connessione internet. Oltre a quanto indicato al precedente capoverso, entrambi i genitori concorreranno altresì al mantenimento del figlio sostenendo, congiuntamente, le spese c.d. Per_1
“straordinarie” nella misura del 50% ciascuno, individuandosi le spese “straordinarie” come segue: tra le necessitate, che non richiedono preventivo consenso, le spese scolastiche tutte (comprensive delle tasse scolastiche, dei libri di testo, del materiale scolastico, del trasporto presso l'Istituto Scolastico e delle gite scolastiche senza pernottamento); quelle medico-sanitarie terapeutiche, comprese le specialistiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese dentistiche presso strutture pubbliche, i tickets sanitari e le spese farmaceutiche;
quelle extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali quelle occorrenti per un'attività sportiva o di istruzione all'anno e i relativi accessori, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo, spese per la patente di guida. Le spese straordinarie, da concordarsi, si intendono tutte le restanti quali, a titolo esemplificativo, tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede scolastica/universitaria, le spese per le vacanze studio, viaggi e vacanze effettuati autonomamente dal figlio, soggiorni estivi, di studio, sportivi o di stage, spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione, le spese mediche non prescritte dal medico, i trattamenti erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ove non ci avvalga di tale erogazione, le spese odontoiatriche effettuate presso studi privati, fermo restando che, nell'ipotesi in cui il ricorso a Strutture Private sia dettato da ragioni d'urgenza, la spesa si intende comunque “necessitata”, così come da specifica disciplina prevista dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli in materia di spese per i figli, alla quale i genitori dichiarano di conoscere i contenuti e di attenersi in toto. Le parti, altresì dichiarano e concordano che per le spese straordinarie di importo uguale o superiore ad 500,00 euro, ferma la disciplina dell'indicato Protocollo in merito all'onere di concertazione, la suddivisione delle medesime avverrà contestualmente, al momento del verificarsi dell'esigenza o al momento dell'adozione della scelta, al fine di evitare l'esborso anticipato di un genitore con successivo rimborso. Oltre a quanto indicato i genitori concordano che le spese straordinarie aventi ad oggetto i cambi di stagione – invernale ed estivo – dell'abbigliamento del figlio saranno Per_1 assunte dal padre, signor il quale provvederà direttamente e senza alcuna Parte_1 richiesta di rimborso alla RA;
Parte_2
4. DÀ ATTO che le parti concordano, con l'integrale adempimento del presente accordo, che le somme corrisposte a titolo di assegno unico o di altri strumenti di sostegno alle famiglie verranno percepite nell'ordine del 100% dalla RA . Pertanto, entrambi Parte_2
i ricorrenti si impegnano a collaborare fornendosi reciprocamente ogni dato, informazione, documentazione e sottoscrizione richiesti dalle competenti sedi, per l'espletamento ed il pagina 4 di 6 buon fine delle domande relative per il ricevimento le somme predette nella indicata modalità. L'attribuzione in via esclusiva alla madre delle competenze maturate e maturande a tale titolo rientra negli accordi economici stabiliti tra i ricorrenti, riguardanti la determinazione del mantenimento del figlio. In caso di eventuale modifica, congiunta o giudiziale, in merito al mantenimento del figlio, tale accordo, non potrà ritenersi, in alcun modo, preclusivo di eventuali revisioni e differente disciplina dei previsti emolumenti. Le detrazioni fiscali, relative alle spese del figlio verranno effettuate nell'ordine Per_1 del 50% ciascuno tra i genitori;
5. DÀ ATTO che i signori e dichiarano di essere autonomi, Parte_1 Parte_2 indipendenti economicamente e che non sussistono circostanze che impongano l'assegnazione di un contributo a favore di uno o dell'altro coniuge. Pertanto, ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando espressamente, a richiedersi l'un l'altro qualsivoglia contributo a titolo di alimenti/assegno divorzile;
6. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni altro bene comune e di aver suddiviso ogni bene acquistato dai coniugi durante il matrimonio, nonché di aver risolto ogni questione di dare/avere reciproco, anche in relazione alle movimentazioni dei conti correnti ove risultavano titolari, tanto unitamente che disgiuntamente e dichiarano, altresì, di aver definitivamente regolato ogni questione attinente, inerente, conseguente e comunque connessa alla convivenza matrimoniale ed al figlio, e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia titolo, ragione o causa, per le circostanze tutte, dedotte e/o deducibili. Restano così totalmente tacitati tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa, sia riguardanti l'unione matrimoniale, sia quelli successivi alla separazione, sia quelli aventi ad oggetto i rapporti di filiazione, anche economici, con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco credito, diritto e/o azione da parte degli stessi, relativamente ai quali i ricorrenti rinnovano la dichiarazione di non aver più nulla a pretendere in merito. I coniugi, stante quanto indicato, resteranno esclusivi proprietari di tutti i beni al momento posseduti ed intestati (a titolo esemplificativo veicoli, arredi casa familiare, altri beni mobili ed immobili, etc.) con espressa rinuncia a ogni altro diritto, azione e pretesa in merito a divisione e/o rimborsi e/o restituzioni;
7. DÀ ATTO che i ricorrenti rilasciano il proprio assenso e nulla osta al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), nonché di quelli del figlio e si impegnano sin da ora a rinnovare tale Persona_2 consenso nelle sedi opportune qualora venisse richiesto;
8. DÀ ATTO che le spese legali del presente procedimento saranno a carico esclusivo del signor Parte_1
9. DÀ ATTO che le Parti dichiarano che le condizioni indicate verranno adottate e correttamente adempiute sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo.
pagina 5 di 6 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
pagina 6 di 6
Sezione Civile
N. R.G. VG 2057/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bonino Alessandra del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bonino Alessandra del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in BI (PV) il 08/02/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2009. Dall'unione è nato, in data 03/06/2010, il figlio ancora minore. Per_1
pagina 1 di 6 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 21/04/2021 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in BI (PV) il 08/02/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2009 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore rimanga affidato congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione di proprietà della madre, sita in BI, Via Miradolo, n. 34/A. La RA si impegna a comunicare tempestivamente ogni futura Parte_2 variazione della propria residenza e di quella del figlio minore, richiedendo, per quest'ultimo, il preventivo assenso al padre.
pagina 2 di 6 I genitori avranno l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei momenti in cui avranno con sé il figlio e si impegnano a contribuire e collaborare alla crescita morale e psico-fisica del medesimo, ad assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso minore. I genitori riconoscono essere prioritario il rispetto delle decisioni e delle determinazioni espresse dal figlio minore adolescente. Pertanto, tenuto conto delle esigenze scolastiche, parascolastiche, sportive, di relazione, dell'età del figlio e dei rispettivi impegni dei genitori, i ricorrenti concordano che frequenterà il padre, in ogni periodo Per_1 dell'anno, in conformità alle volontà e ai desideri espressi dallo stesso, previo accordo diretto tra il medesimo figlio ed il padre, così come peraltro già avviene. trascorrerà, alternativamente, di anno in anno, con ciascuno dei genitori, le Per_1 giornate della S. Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, del S. Natale, del S. Stefano, del 31 dicembre e del Capodanno e delle altre festività infrannuali. I genitori eventualmente si accorderanno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, con le esigenze ed i desideri espressi dal figlio per trascorrere, sempre rispettando l'alternanza tra i medesimi, periodi di vacanza con il minore nelle festività indicate. Per_1
Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori terrà con sé per due settimane Per_1 consecutive. I genitori concordano che i restanti giorni delle vacanze estive verranno trascorsi dal minore con i rispettivi genitori, seguendo il regime delle visite ordinario ed abituale, così come stabilito nello specifico punto, pertanto, secondo i desideri e le volontà espressi dal medesimo figlio. I genitori precisano che i giorni sopra indicati potranno essere concordemente modificati, previo congruo avviso. Nei periodi di vacanza, entrambi i genitori, decideranno autonomamente e ciascuno proporzionalmente alle proprie risorse economiche, i luoghi di villeggiatura da comunicarsi (periodo) entro il 31 maggio di ogni anno, mentre i luoghi ed eventuali recapiti verranno comunicati entro 10 giorni dalla partenza. Ogni genitore potrà sentire liberamente il figlio, ogni giorno, in orario serale o anche durante la giornata, provvedendo a contattarlo presso l'utenza telefonica in disponibilità al medesimo;
2. ASSEGNA la casa già coniugale, di esclusiva proprietà della RA , sita Parte_2 nel Comune di BI (PV), Via Miradolo, n. 34/A, comprensiva di tutti i beni mobili e gli arredi che la compongono, presso la quale vive stabilmente il figlio in via Persona_2 definitiva alla madre. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto ad ogni divisione dei beni mobili presenti presso la casa già coniugale e, pertanto, essendo già risolta ogni questione in merito, dichiarano altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione e/o titolo connesso a tale immobile, ritendo lo stato di fatto attuale definitivo e pienamente corrispondente alle volontà di ciascuna delle parti;
3. DISPONE che entrambi i genitori, ciascuno autonomamente e in relazione alle proprie condizioni personali e patrimoniali, provvederanno al mantenimento diretto del figlio durante i momenti in cui l'avranno con sé. Per_1
Oltre a quanto sopra, il padre, signor concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1
pagina 3 di 6 mediante il versamento, a mezzo bonifico bancario, a favore della madre della somma di euro 350,00= (trecentocinquanta/00), da effettuarsi entro il giorno 05 di ogni mese. Nell'assegno di mantenimento resteranno comprese, tra altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese aventi carattere di ordinarietà quali vitto, alloggio, mensa scolastica, farmaci da banco, cancelleria scolastica corrente, ricariche cellulare e spese per la connessione internet. Oltre a quanto indicato al precedente capoverso, entrambi i genitori concorreranno altresì al mantenimento del figlio sostenendo, congiuntamente, le spese c.d. Per_1
“straordinarie” nella misura del 50% ciascuno, individuandosi le spese “straordinarie” come segue: tra le necessitate, che non richiedono preventivo consenso, le spese scolastiche tutte (comprensive delle tasse scolastiche, dei libri di testo, del materiale scolastico, del trasporto presso l'Istituto Scolastico e delle gite scolastiche senza pernottamento); quelle medico-sanitarie terapeutiche, comprese le specialistiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese dentistiche presso strutture pubbliche, i tickets sanitari e le spese farmaceutiche;
quelle extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali quelle occorrenti per un'attività sportiva o di istruzione all'anno e i relativi accessori, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo, spese per la patente di guida. Le spese straordinarie, da concordarsi, si intendono tutte le restanti quali, a titolo esemplificativo, tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede scolastica/universitaria, le spese per le vacanze studio, viaggi e vacanze effettuati autonomamente dal figlio, soggiorni estivi, di studio, sportivi o di stage, spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione, le spese mediche non prescritte dal medico, i trattamenti erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ove non ci avvalga di tale erogazione, le spese odontoiatriche effettuate presso studi privati, fermo restando che, nell'ipotesi in cui il ricorso a Strutture Private sia dettato da ragioni d'urgenza, la spesa si intende comunque “necessitata”, così come da specifica disciplina prevista dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli in materia di spese per i figli, alla quale i genitori dichiarano di conoscere i contenuti e di attenersi in toto. Le parti, altresì dichiarano e concordano che per le spese straordinarie di importo uguale o superiore ad 500,00 euro, ferma la disciplina dell'indicato Protocollo in merito all'onere di concertazione, la suddivisione delle medesime avverrà contestualmente, al momento del verificarsi dell'esigenza o al momento dell'adozione della scelta, al fine di evitare l'esborso anticipato di un genitore con successivo rimborso. Oltre a quanto indicato i genitori concordano che le spese straordinarie aventi ad oggetto i cambi di stagione – invernale ed estivo – dell'abbigliamento del figlio saranno Per_1 assunte dal padre, signor il quale provvederà direttamente e senza alcuna Parte_1 richiesta di rimborso alla RA;
Parte_2
4. DÀ ATTO che le parti concordano, con l'integrale adempimento del presente accordo, che le somme corrisposte a titolo di assegno unico o di altri strumenti di sostegno alle famiglie verranno percepite nell'ordine del 100% dalla RA . Pertanto, entrambi Parte_2
i ricorrenti si impegnano a collaborare fornendosi reciprocamente ogni dato, informazione, documentazione e sottoscrizione richiesti dalle competenti sedi, per l'espletamento ed il pagina 4 di 6 buon fine delle domande relative per il ricevimento le somme predette nella indicata modalità. L'attribuzione in via esclusiva alla madre delle competenze maturate e maturande a tale titolo rientra negli accordi economici stabiliti tra i ricorrenti, riguardanti la determinazione del mantenimento del figlio. In caso di eventuale modifica, congiunta o giudiziale, in merito al mantenimento del figlio, tale accordo, non potrà ritenersi, in alcun modo, preclusivo di eventuali revisioni e differente disciplina dei previsti emolumenti. Le detrazioni fiscali, relative alle spese del figlio verranno effettuate nell'ordine Per_1 del 50% ciascuno tra i genitori;
5. DÀ ATTO che i signori e dichiarano di essere autonomi, Parte_1 Parte_2 indipendenti economicamente e che non sussistono circostanze che impongano l'assegnazione di un contributo a favore di uno o dell'altro coniuge. Pertanto, ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando espressamente, a richiedersi l'un l'altro qualsivoglia contributo a titolo di alimenti/assegno divorzile;
6. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni altro bene comune e di aver suddiviso ogni bene acquistato dai coniugi durante il matrimonio, nonché di aver risolto ogni questione di dare/avere reciproco, anche in relazione alle movimentazioni dei conti correnti ove risultavano titolari, tanto unitamente che disgiuntamente e dichiarano, altresì, di aver definitivamente regolato ogni questione attinente, inerente, conseguente e comunque connessa alla convivenza matrimoniale ed al figlio, e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia titolo, ragione o causa, per le circostanze tutte, dedotte e/o deducibili. Restano così totalmente tacitati tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa, sia riguardanti l'unione matrimoniale, sia quelli successivi alla separazione, sia quelli aventi ad oggetto i rapporti di filiazione, anche economici, con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco credito, diritto e/o azione da parte degli stessi, relativamente ai quali i ricorrenti rinnovano la dichiarazione di non aver più nulla a pretendere in merito. I coniugi, stante quanto indicato, resteranno esclusivi proprietari di tutti i beni al momento posseduti ed intestati (a titolo esemplificativo veicoli, arredi casa familiare, altri beni mobili ed immobili, etc.) con espressa rinuncia a ogni altro diritto, azione e pretesa in merito a divisione e/o rimborsi e/o restituzioni;
7. DÀ ATTO che i ricorrenti rilasciano il proprio assenso e nulla osta al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), nonché di quelli del figlio e si impegnano sin da ora a rinnovare tale Persona_2 consenso nelle sedi opportune qualora venisse richiesto;
8. DÀ ATTO che le spese legali del presente procedimento saranno a carico esclusivo del signor Parte_1
9. DÀ ATTO che le Parti dichiarano che le condizioni indicate verranno adottate e correttamente adempiute sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo.
pagina 5 di 6 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
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