Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, u. c., c. p. c.
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
nato in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
con l'avv. Angelo Pettinato;
CONTRO nato in [...] il [...] Controparte_1
) e nata a [...] il C.F._2 Controparte_2
17.07.1957 ) – contumaci. CodiceFiscale_3
***
Ragioni di fatto e di diritto.
All'udienza dell'11 marzo u. sc., dinanzi all'odierno decidente in funzione di g. i., il procuratore di parte attrice ha instato per un rinvio per trattative.
In conseguenza, ai sensi dell'art. 5, d. P. R. 28/2010, è stato assegnato alle parti termine per la proposizione della domanda di mediazione e fissata l'odierna udienza per la verifica della procedibilità.
All'odierna udienza, nessuno è comparso, né è stata data comunque prova della espletata mediazione..
Ciò premesso, in punto di diritto va osservato quanto segue.
1
é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. ... L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
è già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione
...”; soggiunge l'art. 5, co. 2 bis che: “Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.
Il successivo art. 6, nel testo vigente fino alla data del 16 ottobre 2022, prevedeva che: “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi./ Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1 bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale”; nel testo vigente dal 17 ottobre 2022 si prevede invece che: “1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti./ 2. Il termine di cui al comma 1
2 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale./ 3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1”.
La citata disciplina vale per la cd. mediazione ope legis e mira anzitutto a far sì che le parti si presentino per la prima volta dinanzi al giudice dopo che la via conciliativa non ha avuto successo;
laddove le parti si presentino dinanzi al giudice senza tenere conto della condizione di procedibilità, il Legislatore non ne ha sanzionato il comportamento con l'improcedibilità immediata, ma ha previsto essenzialmente un rinvio ad una successiva udienza per la verifica dell'espletamento della mediazione;
nel tempo di questo rinvio le parti sono onerate – questa volta a pena di improcedibilità – di avviare la mediazione
(ove non l'abbiano già fatto) e di concluderla in un termine non superiore a tre mesi (prorogabile di altri tre secondo la nuova disciplina).
Una disciplina del tutto analoga è prevista dall'art. 5, co. 2 (nel testo vigente ante 17 ottobre 2022), per la cd. mediazione demandata dal giudice: “...il giudice, ... valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. ... Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di' quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione” (la disciplina successiva alla data del 17 ottobre 2022 è rimasta immutata ma è confluita nell'autonomo art. 5 quater).
Ora, com'è noto, tra le prime questioni sollevate dalla disciplina introdotta dal d. P. R. 28 cit. v'è stata quella delle conseguenze del mancato rispetto del termine di quindici giorni per l'inizio della mediazione.
3 E com'è pure noto, l'orientamento che è infine prevalso (con l'avallo della S.
C., per come infra) è che il mancato rispetto del termine di 15 giorni per iniziare la mediazione non comporta conseguenze negative immediate: ciò che invece assume rilevanza è che le parti concludano la mediazione
(eventualmente anche con un verbale negativo) entro il termine di tre mesi
(salvo adesso la proroga innovativamente introdotta dalla cd. riforma Cartabia
a partire dal 17 ottobre 2022).
Dal quadro normativo descritto appare del tutto evidente che, laddove le parti si presentino ancora dinanzi al giudice senza avere espletato e concluso la mediazione (anche con verbale negativo), la causa va dichiarata improcedibile.
Certamente è da escludere la possibilità di chiedere un nuovo rinvio per continuare la mediazione (salvo oggi la proroga di cui all'art. 6 cit.); e ciò oltre che per il chiaro tenore del testo normativo, anche per la stessa finalità deflattiva della legge: ove infatti si ammettesse la possibilità per le parti di instare per ulteriori rinvii dopo lo spirare del termine di tre mesi si assisterebbe al paradosso di interpretare una disciplina con finalità deflattiva in modo tale da consentire un allungamento dei tempi del processo (fino al paradosso di consentire alle parti di mantenere indefinitamente pendente un processo e di coltivare parallelamente trattative per un componimento bonario).
Piuttosto, ove le parti non facciano la mediazione, la causa va dichiarata improcedibile. Quando esse avranno finalmente operato la mediazione (ed essa non abbia avuto successo), si potrà agire nuovamente in giudizio.
Tali considerazioni sono state del tutto pacificamente avallate dalla S. C. nel momento in cui ha escluso che il mancato rispetto del termine di quindici giorni abbia conseguenze negative e ha fatto leva sulla necessità che il procedimento di mediazione si concluda nel termine previsto (il riferimento
4 è a Cassazione civile sez. II, 14/12/2021, n.40035, la cui motivazione nella parte saliente si riporta in nota1).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, le domande che residuano in questo giudizio vanno dichiarate improcedibili.
Nulla va statuito sulle spese di lite, in difetto di soccombenza. 1 “ ... Appare ... coerente con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione./ 28. Tale verifica deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione./ 29. Se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2 bis), il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio./ 30. Così intesa, la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta e cioè favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale./ 31. Tale interpretazione risulta altresì conforme al principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2"./ 32. Resta inteso, nel quadro interpretativo così delineato, che ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge”.
5 P. t. m.
Dichiara tutte le domande improcedibili.
Catania, 17 giugno 2025.
6
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.