Articolo 1546 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1546. (( (Gradi gerarchici). )) (( 1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi:
a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di dieci unita';
b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;
e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.
2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:
a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignita' delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilita' delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;
b) comporta che il cappellano militare non puo' esercitare poteri di comando o di direzione, ne' avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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