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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1552 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...] il [...] CF: , ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu che la rappresenta e difende per procura speciale;
RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti, che lo rappresenta e difende per procura speciale;
RESISTENTE CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Per_
- confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della minore presso la madre;
Per_
- stabilire che starà col padre il lunedì e il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche
(in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore 20.30 (21.00 nel periodo estivo) e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni del sabato (in mancanza dalle ore 10.00) sino al lunedì mattina quando accompagnerà la minore a scuola (in mancanza di scuola, sino alle 20.30 del lunedì); in generale nei giorni in cui non c'è scuola, ad esempio durante il periodo estivo, il padre prenderà Per_
la mattina alle 10.00 (o il pomeriggio alle 15, da concordare preventivamente);
- stabilire che in occasione delle festività natalizie, la minore potrà stare con entrambi i genitori, alternativamente di anno in anno, per tre giorni consecutivi (in maniera tale da trascorrere con ciascuno o il 24 dicembre o il 25 dicembre, o il capodanno o l'epifania); in occasione delle vacanze pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, la Pasqua con uno e il Lunedì dell'Angelo con
l'altro, con possibilità di tenere ciascuno la bambina per tre giorni consecutivi, sempre e comunque salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto della volontà della minore. In Per_ occasione dele ferie estive, potrà stare con ciascun genitore per venti giorni, anche consecutivi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, da concordarsi entro il mese di maggio;
- Per quanto concerne le disposizioni economiche, conferma di quanto statuito dal Giudice, con indicazione del termine mensile entro il quale l'assegno deve essere versato (anche conferma di quello precedentemente indicato, il 30 di ogni mese).
- Con vittoria di spese e compensi professionali.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nel decreto del 23.02.2021 con il quale il Tribunale di Cagliari, su accordo delle parti,
aveva modificato le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 1337/2019 del 28.05.2019.
Ha domandato, in particolare, alla luce dei mutati bisogni ed esigenze della figlia minore, la conferma dell'affidamento condiviso, una modifica dei tempi di permanenza della minore presso il padre e un aumento del contributo per il mantenimento della stessa. In data 11.06.2024 si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente e richiedendo, per l'effetto, il rigetto della domanda volta ad ottenere un contributo per il mantenimento della minore considerati i tempi paritari della minore presso ciascun genitore.
All'udienza del 29.10.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti,
hanno raggiunto conclusioni conformi a definizione della vertenza in esame e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso conforme agli interessi della minore, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
-conferma l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il [...]) ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale;
- dispone che starà col padre il lunedì e il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche (in Per_1
mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore 20.30 (21.00 nel periodo estivo) e, a settimane alternate,
dal termine delle lezioni del sabato (in mancanza dalle ore 10.00) sino al lunedì mattina quando accompagnerà la minore a scuola (in mancanza di scuola, sino alle 20.30 del lunedì); in generale nei giorni in cui non c'è scuola, ad esempio durante il periodo estivo, il padre prenderà la Per_1
mattina alle 10.00 (o il pomeriggio alle 15, da concordare preventivamente);
- in occasione delle festività natalizie, la minore potrà stare con entrambi i genitori,
alternativamente di anno in anno, per tre giorni consecutivi (in maniera tale da trascorrere con ciascuno o il 24 dicembre o il 25 dicembre, o il capodanno o l'epifania); in occasione delle vacanze pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, la Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro, con possibilità di tenere ciascuno la bambina per tre giorni consecutivi,
sempre salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto della volontà della minore. In occasione delle ferie estive, potrà stare con ciascun genitore per venti giorni, anche consecutivi, nei Per_1
mesi di giugno, luglio o agosto, da concordarsi entro il mese di maggio;
- dispone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, CP_1
mediante il versamento in favore di entro il giorno 30 di ogni mese, di € Parte_1
300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie in adesione alle linee guida del Consiglio Nazionale
Forense;
-dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1552 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...] il [...] CF: , ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu che la rappresenta e difende per procura speciale;
RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti, che lo rappresenta e difende per procura speciale;
RESISTENTE CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Per_
- confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della minore presso la madre;
Per_
- stabilire che starà col padre il lunedì e il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche
(in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore 20.30 (21.00 nel periodo estivo) e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni del sabato (in mancanza dalle ore 10.00) sino al lunedì mattina quando accompagnerà la minore a scuola (in mancanza di scuola, sino alle 20.30 del lunedì); in generale nei giorni in cui non c'è scuola, ad esempio durante il periodo estivo, il padre prenderà Per_
la mattina alle 10.00 (o il pomeriggio alle 15, da concordare preventivamente);
- stabilire che in occasione delle festività natalizie, la minore potrà stare con entrambi i genitori, alternativamente di anno in anno, per tre giorni consecutivi (in maniera tale da trascorrere con ciascuno o il 24 dicembre o il 25 dicembre, o il capodanno o l'epifania); in occasione delle vacanze pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, la Pasqua con uno e il Lunedì dell'Angelo con
l'altro, con possibilità di tenere ciascuno la bambina per tre giorni consecutivi, sempre e comunque salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto della volontà della minore. In Per_ occasione dele ferie estive, potrà stare con ciascun genitore per venti giorni, anche consecutivi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, da concordarsi entro il mese di maggio;
- Per quanto concerne le disposizioni economiche, conferma di quanto statuito dal Giudice, con indicazione del termine mensile entro il quale l'assegno deve essere versato (anche conferma di quello precedentemente indicato, il 30 di ogni mese).
- Con vittoria di spese e compensi professionali.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nel decreto del 23.02.2021 con il quale il Tribunale di Cagliari, su accordo delle parti,
aveva modificato le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 1337/2019 del 28.05.2019.
Ha domandato, in particolare, alla luce dei mutati bisogni ed esigenze della figlia minore, la conferma dell'affidamento condiviso, una modifica dei tempi di permanenza della minore presso il padre e un aumento del contributo per il mantenimento della stessa. In data 11.06.2024 si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente e richiedendo, per l'effetto, il rigetto della domanda volta ad ottenere un contributo per il mantenimento della minore considerati i tempi paritari della minore presso ciascun genitore.
All'udienza del 29.10.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti,
hanno raggiunto conclusioni conformi a definizione della vertenza in esame e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso conforme agli interessi della minore, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
-conferma l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il [...]) ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale;
- dispone che starà col padre il lunedì e il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche (in Per_1
mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore 20.30 (21.00 nel periodo estivo) e, a settimane alternate,
dal termine delle lezioni del sabato (in mancanza dalle ore 10.00) sino al lunedì mattina quando accompagnerà la minore a scuola (in mancanza di scuola, sino alle 20.30 del lunedì); in generale nei giorni in cui non c'è scuola, ad esempio durante il periodo estivo, il padre prenderà la Per_1
mattina alle 10.00 (o il pomeriggio alle 15, da concordare preventivamente);
- in occasione delle festività natalizie, la minore potrà stare con entrambi i genitori,
alternativamente di anno in anno, per tre giorni consecutivi (in maniera tale da trascorrere con ciascuno o il 24 dicembre o il 25 dicembre, o il capodanno o l'epifania); in occasione delle vacanze pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, la Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro, con possibilità di tenere ciascuno la bambina per tre giorni consecutivi,
sempre salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto della volontà della minore. In occasione delle ferie estive, potrà stare con ciascun genitore per venti giorni, anche consecutivi, nei Per_1
mesi di giugno, luglio o agosto, da concordarsi entro il mese di maggio;
- dispone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, CP_1
mediante il versamento in favore di entro il giorno 30 di ogni mese, di € Parte_1
300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie in adesione alle linee guida del Consiglio Nazionale
Forense;
-dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti