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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1754/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...]in c.so Cairoli n. 26/2, rappresentata e difesa nel presente procedimento, tra loro anche disgiuntamente, dall'avv. Giacomo Astegiano e dall'avv.
Viola Balbo di Vinadio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino, c.so
Matteotti n. 17, giusta procura speciale alle liti in atti nei confronti di
( ), nata il [...] a [...]-Shkoder Parte_2 CodiceFiscale_2
(Albania), cittadina italiana, residente in [...], va e Persona_1
dimorante in Settimo T.se Via Cascina Nuova n. 36,
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 per parte RICORRENTE: “voglia dichiarare l'interdizione della sig.ra (c.f. Parte_2
), nata il [...] a [...]-Shkoder (Albania), cittadina italiana, ed C.F._3
affinché, nel suo interesse ed in via d'urgenza, nomini un tutore provvisorio, da individuarsi
preferibilmente nel legale rappresentante pro tempore dell' con sede legale a Chivasso CP_1
(TO), Via Po 11, già amministratore di sostegno provvisorio nominato con decreto del Giudice
Tutelare del 31.12.2022 (cfr. doc. 5), i cui poteri cesseranno alla scadenza del termine di chiusura
del procedimento di amministrazione di sostegno provvisoria fissato al 30.09.2024 (cfr. doc. 12),
affinché lo stesso possa compiere gli atti urgenti per la cura e assistenza della beneficiaria, nonché
compiere gli atti inerenti alla gestione economica nell'interesse della stessa.”
Per la PROCURA: nulla risulta pervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 19.6.2024, la ricorrente, figlia dell'interdicenda, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, affetta da gravi disturbi psichici e sottoposta, nel corso del tempo, a plurimi trattamenti sanitari obbligatori ex l. n.
833/1978 (TSO), e pertanto del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Tale
incapacità era stata accertata anche, all'esito di apposta CTU, dal Giudice tutelare del
Tribunale di Ivrea che con decreto del 21.12.2023 aveva respinto la domanda di apertura dell'Amministrazione di sostegno;
con tale decreto veniva anche nominato un
Amministratore di sostegno provvisorio per le necessità urgenti della beneficiaria (cfr.
ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 24 luglio 2024, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, è stato nominato tutore provvisorio l'avv. , per le emergenze sanitarie e per la cura e tutela della persona CP_2
nonché per il compimento di atti con carattere di indifferibilità ed urgenza nell'interesse
Contr della persona interdicenda (come da suggerimento della Amministratore
provvisorio, sottolineando che la tutela funzionerebbe meglio dando incarico ad un estraneo e quindi neppure alle figlie per problemi relazionali importanti con l'interdicenda – cfr. verbale di udienza del 24.7.2024).
pagina 2 di 6 Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
- nel decreto del Tribunale di Ivrea del 21.12.2023 (cfr. doc. 12) nel quale il Giudice
Tutelare respingeva la domanda di apertura dell'amministrazione di sostegno,
rilevando in proposito che la permanenza di una qualche capacità di agire, pur in presenza dell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, è presupposto indispensabile per ricorrere all'utilizzo delle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno e, con riferimento al caso concreto, che “il quadro clinico che emerge dalla
perizia allegata in atti pare impedire alla beneficiaria stessa di attendere in piena autonomia alla
gestione di attività sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione senza l'assistenza o la
rappresentanza di una terza persona;
infatti, la beneficiaria pare affetta da un'infermità tale da
comprometterne gravemente le facoltà cognitive e di relazione, e quindi ella non pare in grado di
compiere gli atti della vita quotidiana e di gestire la propria persona e i propri interessi;
alla luce
di quanto sopra premesso, e soprattutto delle conclusioni della perizia depositata in atti, si ritiene,
pertanto, che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sia adeguato al caso in oggetto, non
parendo che beneficiaria conservi una seppur attenuata capacità d'agire” (cfr. doc. 12, pag. 3).
- nelle conclusioni della CTU del dott. (nominato nel procedimento per Per_2
l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno, del seguente tenore: “La perizianda Pt_2
presenta una infermità di mente e precisamente una Schizofrenia Tipo Continuo
[...]
(DSM-5 TR F20.9). Si tratta di una infermità di mente abituale. Tale infermità rende la
perizianda del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Ne discende che la riposta ai
successivi quesiti, ad eccezione degli ultimi due, sia scontata. Si segnala che l'infermità psichica
della beneficiaria è riconoscibile all'esterno da terzi contraenti con la stessa e tale riconoscibilità è
deducibile dalla bizzarria delle sue affermazioni e risalente nel tempo;
in base alla
documentazione medica almeno al luglio del 2014, data del primo ricovero. Si ritiene che le
competenze di un amministratore di sostegno siano insufficienti stante la descritta condizione di
incapacità totale per cui si ritiene necessaria la nomina di un tutore;
la nomina di un familiare
pagina 3 di 6 sembra essere inadeguata in quanto, alla luce della patologia accertata occorre che la persona
nominata sia in grado di trattare con un soggetto con le caratteristiche descritte” (cfr. doc. 10).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che pur in grado di rispondere ad alcune delle semplici domande a lei rivolte dal giudice, ha reso dichiarazioni assolutamente confuse e in contrasto con la realtà. Tali le dichiarazioni rese:
“adr: come si chiama? Parte_2
adr: quando è nata? dove? Il 9.9.64 in Albania;
adr: che giorno è oggi? È mercoledì 24 luglio 2024;
adr: dove vive? In Gruppo Appartamento a Settimo Torinese in Via Cacina Nuova;
vivo la perché
purtroppo mi hanno messo là per i miei problemi psicologici;
non ho una casa e quindi giro da
una parte all'altra;
adr: sa chi sono io e il motivo del nostro incontro? Siamo in Tribunale a Ivrea;
siamo qui perché
c'è stato un richiamo per la domanda che abbiamo fatto;
le mie figlie hanno chiesto una revisione
dell'amministrazione di sostegno;
io faccio ricerche;
dice poi cose incomprensibile;
dice di avere
delle immagini davanti agli occhi, sono cose reali ma i medici dicono che lei è schizofrenica;
dice
che la torturano;
i medici la legano e le fanno delle punture e mi danno delle medicine;
io non ho
bisogno di stare tranquilla, non ho bisogno di medicine;
usano violenza fisica nei miei confronti;
fanno lavaggio di cervello alle mie figlie;
mi passano il laser addosso che mi brucia;
mi fanno le
scariche dalla bocca e mi brucia tantissimo;
mi torturano proprio;
all'Ospedale di Chivasso hanno
messo un raggio per ragliare la pianta della vita, era più sottile di un capello e mi portava un
caldo terribile addosso;
io no ho bisogno di medicine;
il medico mi ha detto che non ne ho bisogno
ma visto che sono in ospedale me le devono dare;
fanno ricerche su di me;
io non voglio più essere
ricoverata, sono apposto con la testa;
non ho bisogno dell'amministratore di sostegno;
lo fanno
solo per i soldi ma io voglio essere pagata perché le ricerche in Italia si pagano;
mi trovo bene al
Gruppo Appartamento;
però sto poco perché esco per me è difficile stare dentro;
c'è un ragazzo
che gioca, sono sicura che sta giocando sul mi corpo;
pagina 4 di 6 adr chi è la signora che le sta accanto? Mia figlia che si chiama ho tre figli, due femmine e Per_3
un maschio;
adr: lavora? No e come faccio?, la notte non dormo;
mi sveglio con le gambe pesanti e faccio fatica
a fare i primi passi;
adr: ha beni immobili? Non ho niente;
adr: percepisce una pensione? Non ancora? Mi hanno riconosciuta invalida al 100%;
adr: quale moneta usiamo? L'Euro;
adr: va a fare la spesa? Si la faccio per me tante volte;
adr: va in banca? Ho il contro ma non ci vado già da due anni;
non vado perché quando vado mi
prendono i soldi;
dal 2017 non ho più messo o tolto;
io sono in ricerca;
loro sono seduti là e mi
rubano tutto;
lo sanno che io ho i raggi dentro e mi portano via tutto;
mi mettono i raggi negli
occhi e tirano;
io ho telefonato ai giornalisti, a Strasburgo;
adr: usa il telefono? No, ho il numero ma lo uso poco;
non riesco a sopportare i raggi che mi
entrano dentro;
adr: legge il giornale? scrive? Non metto la mano perché lo so cosa vuole dire avere la matita;
falsificano e mi prendono tutto;
mi mettono i raggi negli occhi e tirano;
adr: chi è il Presidente della Repubblica? ; non è che non sono a posto con la teste è che Per_4
sono nelle ricerche;
io ritengo che di essere appostissimo con la testa;
i medici dicono così;
(cfr. verbale di udienza del 24. 7.2024).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio. le risposte fornite dalla stessa rendono evidente la sua assoluta mancanza di consapevolezza delle sue condizioni psichiche patologiche,
ritenendo invece la stessa di essere sottoposta ad esperimenti e ricerche da parte dei medici.
Il deficit cognitivo da cui è affetto l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura pagina 5 di 6 della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda della ricorrente di nomina del tutore provvisorio, peraltro già nominato.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, trasmessi gli atti al P.M.,
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di ( ), nata il Parte_2 CodiceFiscale_2
09/09/1964 a Stajke-Shkoder (Albania), cittadina italiana, residente in Settimo Torinese, va e dimorante in Settimo T.se Via Cascina Nuova n. 36, Persona_1
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1754/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...]in c.so Cairoli n. 26/2, rappresentata e difesa nel presente procedimento, tra loro anche disgiuntamente, dall'avv. Giacomo Astegiano e dall'avv.
Viola Balbo di Vinadio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino, c.so
Matteotti n. 17, giusta procura speciale alle liti in atti nei confronti di
( ), nata il [...] a [...]-Shkoder Parte_2 CodiceFiscale_2
(Albania), cittadina italiana, residente in [...], va e Persona_1
dimorante in Settimo T.se Via Cascina Nuova n. 36,
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 per parte RICORRENTE: “voglia dichiarare l'interdizione della sig.ra (c.f. Parte_2
), nata il [...] a [...]-Shkoder (Albania), cittadina italiana, ed C.F._3
affinché, nel suo interesse ed in via d'urgenza, nomini un tutore provvisorio, da individuarsi
preferibilmente nel legale rappresentante pro tempore dell' con sede legale a Chivasso CP_1
(TO), Via Po 11, già amministratore di sostegno provvisorio nominato con decreto del Giudice
Tutelare del 31.12.2022 (cfr. doc. 5), i cui poteri cesseranno alla scadenza del termine di chiusura
del procedimento di amministrazione di sostegno provvisoria fissato al 30.09.2024 (cfr. doc. 12),
affinché lo stesso possa compiere gli atti urgenti per la cura e assistenza della beneficiaria, nonché
compiere gli atti inerenti alla gestione economica nell'interesse della stessa.”
Per la PROCURA: nulla risulta pervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 19.6.2024, la ricorrente, figlia dell'interdicenda, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, affetta da gravi disturbi psichici e sottoposta, nel corso del tempo, a plurimi trattamenti sanitari obbligatori ex l. n.
833/1978 (TSO), e pertanto del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Tale
incapacità era stata accertata anche, all'esito di apposta CTU, dal Giudice tutelare del
Tribunale di Ivrea che con decreto del 21.12.2023 aveva respinto la domanda di apertura dell'Amministrazione di sostegno;
con tale decreto veniva anche nominato un
Amministratore di sostegno provvisorio per le necessità urgenti della beneficiaria (cfr.
ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 24 luglio 2024, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, è stato nominato tutore provvisorio l'avv. , per le emergenze sanitarie e per la cura e tutela della persona CP_2
nonché per il compimento di atti con carattere di indifferibilità ed urgenza nell'interesse
Contr della persona interdicenda (come da suggerimento della Amministratore
provvisorio, sottolineando che la tutela funzionerebbe meglio dando incarico ad un estraneo e quindi neppure alle figlie per problemi relazionali importanti con l'interdicenda – cfr. verbale di udienza del 24.7.2024).
pagina 2 di 6 Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
- nel decreto del Tribunale di Ivrea del 21.12.2023 (cfr. doc. 12) nel quale il Giudice
Tutelare respingeva la domanda di apertura dell'amministrazione di sostegno,
rilevando in proposito che la permanenza di una qualche capacità di agire, pur in presenza dell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, è presupposto indispensabile per ricorrere all'utilizzo delle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno e, con riferimento al caso concreto, che “il quadro clinico che emerge dalla
perizia allegata in atti pare impedire alla beneficiaria stessa di attendere in piena autonomia alla
gestione di attività sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione senza l'assistenza o la
rappresentanza di una terza persona;
infatti, la beneficiaria pare affetta da un'infermità tale da
comprometterne gravemente le facoltà cognitive e di relazione, e quindi ella non pare in grado di
compiere gli atti della vita quotidiana e di gestire la propria persona e i propri interessi;
alla luce
di quanto sopra premesso, e soprattutto delle conclusioni della perizia depositata in atti, si ritiene,
pertanto, che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sia adeguato al caso in oggetto, non
parendo che beneficiaria conservi una seppur attenuata capacità d'agire” (cfr. doc. 12, pag. 3).
- nelle conclusioni della CTU del dott. (nominato nel procedimento per Per_2
l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno, del seguente tenore: “La perizianda Pt_2
presenta una infermità di mente e precisamente una Schizofrenia Tipo Continuo
[...]
(DSM-5 TR F20.9). Si tratta di una infermità di mente abituale. Tale infermità rende la
perizianda del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Ne discende che la riposta ai
successivi quesiti, ad eccezione degli ultimi due, sia scontata. Si segnala che l'infermità psichica
della beneficiaria è riconoscibile all'esterno da terzi contraenti con la stessa e tale riconoscibilità è
deducibile dalla bizzarria delle sue affermazioni e risalente nel tempo;
in base alla
documentazione medica almeno al luglio del 2014, data del primo ricovero. Si ritiene che le
competenze di un amministratore di sostegno siano insufficienti stante la descritta condizione di
incapacità totale per cui si ritiene necessaria la nomina di un tutore;
la nomina di un familiare
pagina 3 di 6 sembra essere inadeguata in quanto, alla luce della patologia accertata occorre che la persona
nominata sia in grado di trattare con un soggetto con le caratteristiche descritte” (cfr. doc. 10).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che pur in grado di rispondere ad alcune delle semplici domande a lei rivolte dal giudice, ha reso dichiarazioni assolutamente confuse e in contrasto con la realtà. Tali le dichiarazioni rese:
“adr: come si chiama? Parte_2
adr: quando è nata? dove? Il 9.9.64 in Albania;
adr: che giorno è oggi? È mercoledì 24 luglio 2024;
adr: dove vive? In Gruppo Appartamento a Settimo Torinese in Via Cacina Nuova;
vivo la perché
purtroppo mi hanno messo là per i miei problemi psicologici;
non ho una casa e quindi giro da
una parte all'altra;
adr: sa chi sono io e il motivo del nostro incontro? Siamo in Tribunale a Ivrea;
siamo qui perché
c'è stato un richiamo per la domanda che abbiamo fatto;
le mie figlie hanno chiesto una revisione
dell'amministrazione di sostegno;
io faccio ricerche;
dice poi cose incomprensibile;
dice di avere
delle immagini davanti agli occhi, sono cose reali ma i medici dicono che lei è schizofrenica;
dice
che la torturano;
i medici la legano e le fanno delle punture e mi danno delle medicine;
io non ho
bisogno di stare tranquilla, non ho bisogno di medicine;
usano violenza fisica nei miei confronti;
fanno lavaggio di cervello alle mie figlie;
mi passano il laser addosso che mi brucia;
mi fanno le
scariche dalla bocca e mi brucia tantissimo;
mi torturano proprio;
all'Ospedale di Chivasso hanno
messo un raggio per ragliare la pianta della vita, era più sottile di un capello e mi portava un
caldo terribile addosso;
io no ho bisogno di medicine;
il medico mi ha detto che non ne ho bisogno
ma visto che sono in ospedale me le devono dare;
fanno ricerche su di me;
io non voglio più essere
ricoverata, sono apposto con la testa;
non ho bisogno dell'amministratore di sostegno;
lo fanno
solo per i soldi ma io voglio essere pagata perché le ricerche in Italia si pagano;
mi trovo bene al
Gruppo Appartamento;
però sto poco perché esco per me è difficile stare dentro;
c'è un ragazzo
che gioca, sono sicura che sta giocando sul mi corpo;
pagina 4 di 6 adr chi è la signora che le sta accanto? Mia figlia che si chiama ho tre figli, due femmine e Per_3
un maschio;
adr: lavora? No e come faccio?, la notte non dormo;
mi sveglio con le gambe pesanti e faccio fatica
a fare i primi passi;
adr: ha beni immobili? Non ho niente;
adr: percepisce una pensione? Non ancora? Mi hanno riconosciuta invalida al 100%;
adr: quale moneta usiamo? L'Euro;
adr: va a fare la spesa? Si la faccio per me tante volte;
adr: va in banca? Ho il contro ma non ci vado già da due anni;
non vado perché quando vado mi
prendono i soldi;
dal 2017 non ho più messo o tolto;
io sono in ricerca;
loro sono seduti là e mi
rubano tutto;
lo sanno che io ho i raggi dentro e mi portano via tutto;
mi mettono i raggi negli
occhi e tirano;
io ho telefonato ai giornalisti, a Strasburgo;
adr: usa il telefono? No, ho il numero ma lo uso poco;
non riesco a sopportare i raggi che mi
entrano dentro;
adr: legge il giornale? scrive? Non metto la mano perché lo so cosa vuole dire avere la matita;
falsificano e mi prendono tutto;
mi mettono i raggi negli occhi e tirano;
adr: chi è il Presidente della Repubblica? ; non è che non sono a posto con la teste è che Per_4
sono nelle ricerche;
io ritengo che di essere appostissimo con la testa;
i medici dicono così;
(cfr. verbale di udienza del 24. 7.2024).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio. le risposte fornite dalla stessa rendono evidente la sua assoluta mancanza di consapevolezza delle sue condizioni psichiche patologiche,
ritenendo invece la stessa di essere sottoposta ad esperimenti e ricerche da parte dei medici.
Il deficit cognitivo da cui è affetto l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura pagina 5 di 6 della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda della ricorrente di nomina del tutore provvisorio, peraltro già nominato.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, trasmessi gli atti al P.M.,
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di ( ), nata il Parte_2 CodiceFiscale_2
09/09/1964 a Stajke-Shkoder (Albania), cittadina italiana, residente in Settimo Torinese, va e dimorante in Settimo T.se Via Cascina Nuova n. 36, Persona_1
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
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