Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della legge professionale forense n. 1794 del 1942 è da considerarsi prestazione giudiziale anche l'attività svolta dal difensore per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché detta transazione non avvenga davanti al giudice sotto forma di conciliazione, ma si configuri come negozio extraprocessuale, trattandosi in ogni caso di attività strettamente dipendente dal mandato e complementare allo svolgimento dell'attività propriamente processuale.
Commentari • 3
- 1. Il contratto d'opera intellettuale eseguito da soggetto non iscritto all'albo degli avvocati: conseguenze di natura sostanziale e processualeRedazione · https://www.diritto.it/ · 1 agosto 2019
1. La funzione sociale dell'avvocato e la necessità dell'iscrizione all'albo Con il presente scritto si vuole offrire uno scorcio sul tema della prestazione d'opera intellettuale svolta da chi non è iscritto all'albo, con particolare riferimento alla figura dell'avvocato. La questione rileva sia sotto il profilo sostanziale, con riguardo al rapporto giuridico tra il professionista e il cliente; sia sotto quello processuale, in relazione alla rappresentanza in giudizio. La prestazione d'opera intellettuale, disciplinata dal libro V del codice civile, è inquadrata nella categoria del lavoro autonomo[1] e, in taluni casi[2], tale prestazione può essere resa solo da un soggetto iscritto ad …
Leggi di più… - 2. Attività giudiziali, definizione, praticante avvocato non abilitatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2007
- 3. Praticante avvocato non abilitato: compenso ed attività preordinata al processoAccesso limitatoSabrina Pane · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1999, n. 8286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8286 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI Presidente
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. relatore
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere
Dott. Rosario DE JULIO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CU IA, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma, 4 presso l'avv. Lucio Congedo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Avv. FOSCHIANI Alessandro;
- intimato -
avverso la ordinanza del tribunale di Velletri del 24.01.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/04/99 dal Relatore Cons. Giuseppe Boselli;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso proposto dall'avv. Alessandro Foschiani, ai sensi dell'art. 28 legge n. 794/1942, per la liquidazione del compenso per prestazioni in giudizi civili a favore di IA UZ, il tribunale di Velletri, con ordinanza 24.01.1996, determinava i compensi dell'avvocato come segue:
- per il giudizio promosso
contro
GI e LF EL OV, conclusosi con una transazione: L. 968,000 per competenze, L. 10.500.000 per onorari (di cui L.
3.000.000 per studio della controversia, L.
1.500.000 per consultazioni. L.
2.500.000 per atto di citazione. L.
3.500.000 per assistenza alla conciliazione) e L.
1.146.800 per spese generali;
- per il ricorso per sequestro giudiziario nei confronti di EL OV RA, conclusosi con provvedimento di rigetto per incompetenza per materia: L.
4.000.000 per onorari, L. 547.000 per spese e L.
1.540.000 per competenze. Rilevava, in merito, il tribunale, che l'esito sfavorevole del giudizio non incideva sul diritto dell'avvocato al compenso, ma solo sulla misura del medesimo, conseguentemente liquidava gli onorari con riferimento agli scaglioni "medio-bassi";
- per ricorso per decreto ingiuntivo e attività difensiva svolta in seguito all'opposizione: L. 120.000 per spese, L. 280.000 per diritti e L. 400.000 per onorari. Nessun compenso veniva liquidato per attività difensiva in udienza, l'avvocato non essendosi costituito in giudizio.
Contro l'ordinanza UZ IA ricorre per cassazione con due motivi.
L'avv. Foschiani Alessandro non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 28 L. 13 giugno 1942 n. 794, la ricorrente "deduce che gli onorari all'avv.
Foschiani per "assistenza nella conciliazione" non potevano liquidarsi con il procedimento speciale di cui all'art. 28 ss. l. 13 giugno 1942 n. 794, vertendosi in prestazione stragiudiziale.
Non è fondato.
Il corrispettivo contestato dalla ricorrente è stato liquidato dal tribunale per la "partecipazione fattiva [dell'avvocato] al componimento e personale partecipazione all'atto pubblico transattivo in data 11.11.92": circostanze che non risultano contestate dalla UZ nello speciale procedimento semplificato conclusosi con l'ordinanza impugnata. Consegue che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, è da considerarsi prestazione giudiziale anche l'attività svolta dal difensore per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite (come, appunto, nella specie), ancorché la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante negozio extra processuale: trattasi, infatti, di attività strettamente dipendente dal. mandato, complementare allo svolgimento di attività propriamente processuale (cfr. sentenze nn. 7275/91, 9381/91). Con il secondo motivo, denunciando "erronea e contraddittoria motivazione", la ricorrente lamenta che il tribunale non abbia accolto le proprie "doglianze" sul rilievo che attenevano "solo all'infausto esito del procedimento", mentre riguardavano la omessa costituzione in giudizio del difensore e la proposizione di ricorso avanti a giudice incompetente per materia.
Non è fondato.
Il tribunale -contrariamente a quanto adduce la ricorrente- ha valutato le "doglianze" da lei proposte, considerando, la prima, influente sulla determinazione della misura del compenso, che, conseguentemente, determinava, per gli onorari, "a livelli medio bassi", ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 3 della legge professionale forense e, per quanto attiene alla seconda, denegando il compenso per attività svolta in udienza.
Non sussiste pertanto il vizio di motivazione denunziato. Il ricorso va quindi rigettato, senza determinazione alcuna sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999