Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1999, n. 8286
CASS
Sentenza 30 luglio 1999

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Ai fini dell'applicazione della legge professionale forense n. 1794 del 1942 è da considerarsi prestazione giudiziale anche l'attività svolta dal difensore per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché detta transazione non avvenga davanti al giudice sotto forma di conciliazione, ma si configuri come negozio extraprocessuale, trattandosi in ogni caso di attività strettamente dipendente dal mandato e complementare allo svolgimento dell'attività propriamente processuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1999, n. 8286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8286
Data del deposito : 30 luglio 1999

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