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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4451/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Dott.ssa IN MO Presidente
- Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
- Dott.ssa ES Di TA Giudice relatore pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4451/2025 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale tra coniugi e pendente tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Palumbo, procuratore domiciliatario;
-parte ricorrente - e (c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Controparte_1 C.F._2
BI e AN DO;
-parte resistente - nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. 1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte Parte_1 convenuta in forza di matrimonio celebrato a Nardò (LE) in data 26/12/1994. Ha precisato che dalla loro unione nascevano i figli (13.02.1999), maggiorenne ed Persona_1 autosufficiente e (24.06.2004), studentessa, maggiorenne non Persona_2 economicamente autonoma. Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno l'affectio coniugalis. Ha allegato: - di essere inabile al lavoro per un gravissimo infortunio sul lavoro;
- che la moglie da circa tre anni si è allontanata fisicamente e spiritualmente, disinteressandosi del coniuge e facendo venire meno ogni forma di assistenza morale e materiale, sebbene ne avesse bisogno a causa delle sue condizioni di salute;
- che per la situazione venutasi a creare è andato a vivere con i propri genitori, pur non sottraendosi ai suoi doveri verso la figlia non economicamente autonoma. Ha riferito di essere pensionato e di percepire una rendita INAIL da infortunio sul lavoro, pari ad €.2.238,00. Ha domandato: a) la separazione personale, con addebito al coniuge;
b) l'assegnazione della casa familiare, di cui è proprietario in via esclusiva, al coniuge con il quale la figlia maggiorenne e non economicamente autonoma deciderà di convivere;
c) di non corrispondere alcun contributo al coniuge;
d) di volere corrispondere mensilmente, direttamente alla figlia
, non economicamente autonoma, a titolo di mantenimento, la somma di €.300,00, Per_2 indicizzata, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) che le spese relative all'autovettura di sua proprietà, ma utilizzata dalla moglie e dalla figlia fossero sostenute al 50%.
Con vittoria di spese di lite. 1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio. 1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 decisione sullo status. Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che il fallimento del rapporto coniugale fosse da attribuire al ricorrente a causa del suo comportamento aggressivo, autoritario, anaffettivo ed in alcune occasioni anche violento;
ha dedotto che il marito, nel periodo 2012/2016 l'ha, persino, obbligata a consegnargli la retribuzione percepita quale collaboratrice domestica presso una famiglia, disconoscendo anche che si sia appropriata della somma di €.3.900,00, come assunto dal marito, poiché si trattava di somme provenienti dalla propria attività lavorativa . Ha riferito di lavorare, dal 2012, quale collaboratrice domestica presso una famiglia del suo Comune di residenza e di percepire uno stipendio pari a circa €.320,00 mensili. Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) il rigetto della domanda del ricorrente ed in via riconvenzionale l'addebito allo stesso della separazione;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare, nella quale conviverà la figlia;
d) un contributo mensile del l'altro genitore al mantenimento della figlia, pari ad €.400,00, con rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento pari ad €.500,00; e) porre tutte le spese relative all'autovettura di proprietà del ricorrente ed utilizzata unitamente alla figlia, al 50% tra le parti (comparsa depositata il 29.07.2025). Con vittoria di spese di lite. 1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 18/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa fosse decisa secondo le seguenti condizioni: i) Il avrebbe corrisposto le seguenti somme: € Pt_1
400,00 quale contributo al mantenimento di da versare direttamente in suo favore, Per_2 oltre alla partecipazione alle spese straordinarie al 70% come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce, nonché € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie. Entrambe le somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT e versate entro il giorno cinque di ogni mese;
ii) Il sarebbe rimasto nella casa coniugale, mentre la Pt_1
avrebbe lasciato l'immobile unitamente a entro il giorno 31 dicembre CP_1 Per_2
2025. Per il mese di dicembre 2025 il contributo per la sig.ra sarebbe ammontato CP_1 ad € 250,00, sempre che non lasci prima la casa coniugale;
iv) entrambe le parti avrebbero rinunciato alle domande di addebito proposte nonché ad eventuali domande di risarcimento del danno da lesione endo-familiare dovuta a comportamenti violativi dei doveri coniugali.
2
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 25.07.2025).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti. Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 26/12/1994 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Nardò (LE) al n. 151, Parte II, Serie A, anno 1994). Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. 2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 18/11/2025. 3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4451/2025 R.G. introdotto con ricorso del 19/06/2025 da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la separazione personale tra ) Parte_1 C.F._1
e ) alle condizioni di cui all'intesa da loro Controparte_1 C.F._2 raggiunta in occasione dell'udienza del 18/11/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò (LE) per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 15/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
ES Di TA IN MO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Dott.ssa IN MO Presidente
- Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
- Dott.ssa ES Di TA Giudice relatore pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4451/2025 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale tra coniugi e pendente tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Palumbo, procuratore domiciliatario;
-parte ricorrente - e (c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Controparte_1 C.F._2
BI e AN DO;
-parte resistente - nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. 1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte Parte_1 convenuta in forza di matrimonio celebrato a Nardò (LE) in data 26/12/1994. Ha precisato che dalla loro unione nascevano i figli (13.02.1999), maggiorenne ed Persona_1 autosufficiente e (24.06.2004), studentessa, maggiorenne non Persona_2 economicamente autonoma. Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno l'affectio coniugalis. Ha allegato: - di essere inabile al lavoro per un gravissimo infortunio sul lavoro;
- che la moglie da circa tre anni si è allontanata fisicamente e spiritualmente, disinteressandosi del coniuge e facendo venire meno ogni forma di assistenza morale e materiale, sebbene ne avesse bisogno a causa delle sue condizioni di salute;
- che per la situazione venutasi a creare è andato a vivere con i propri genitori, pur non sottraendosi ai suoi doveri verso la figlia non economicamente autonoma. Ha riferito di essere pensionato e di percepire una rendita INAIL da infortunio sul lavoro, pari ad €.2.238,00. Ha domandato: a) la separazione personale, con addebito al coniuge;
b) l'assegnazione della casa familiare, di cui è proprietario in via esclusiva, al coniuge con il quale la figlia maggiorenne e non economicamente autonoma deciderà di convivere;
c) di non corrispondere alcun contributo al coniuge;
d) di volere corrispondere mensilmente, direttamente alla figlia
, non economicamente autonoma, a titolo di mantenimento, la somma di €.300,00, Per_2 indicizzata, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) che le spese relative all'autovettura di sua proprietà, ma utilizzata dalla moglie e dalla figlia fossero sostenute al 50%.
Con vittoria di spese di lite. 1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio. 1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 decisione sullo status. Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che il fallimento del rapporto coniugale fosse da attribuire al ricorrente a causa del suo comportamento aggressivo, autoritario, anaffettivo ed in alcune occasioni anche violento;
ha dedotto che il marito, nel periodo 2012/2016 l'ha, persino, obbligata a consegnargli la retribuzione percepita quale collaboratrice domestica presso una famiglia, disconoscendo anche che si sia appropriata della somma di €.3.900,00, come assunto dal marito, poiché si trattava di somme provenienti dalla propria attività lavorativa . Ha riferito di lavorare, dal 2012, quale collaboratrice domestica presso una famiglia del suo Comune di residenza e di percepire uno stipendio pari a circa €.320,00 mensili. Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) il rigetto della domanda del ricorrente ed in via riconvenzionale l'addebito allo stesso della separazione;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare, nella quale conviverà la figlia;
d) un contributo mensile del l'altro genitore al mantenimento della figlia, pari ad €.400,00, con rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento pari ad €.500,00; e) porre tutte le spese relative all'autovettura di proprietà del ricorrente ed utilizzata unitamente alla figlia, al 50% tra le parti (comparsa depositata il 29.07.2025). Con vittoria di spese di lite. 1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 18/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa fosse decisa secondo le seguenti condizioni: i) Il avrebbe corrisposto le seguenti somme: € Pt_1
400,00 quale contributo al mantenimento di da versare direttamente in suo favore, Per_2 oltre alla partecipazione alle spese straordinarie al 70% come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce, nonché € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie. Entrambe le somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT e versate entro il giorno cinque di ogni mese;
ii) Il sarebbe rimasto nella casa coniugale, mentre la Pt_1
avrebbe lasciato l'immobile unitamente a entro il giorno 31 dicembre CP_1 Per_2
2025. Per il mese di dicembre 2025 il contributo per la sig.ra sarebbe ammontato CP_1 ad € 250,00, sempre che non lasci prima la casa coniugale;
iv) entrambe le parti avrebbero rinunciato alle domande di addebito proposte nonché ad eventuali domande di risarcimento del danno da lesione endo-familiare dovuta a comportamenti violativi dei doveri coniugali.
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Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 25.07.2025).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti. Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 26/12/1994 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Nardò (LE) al n. 151, Parte II, Serie A, anno 1994). Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. 2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 18/11/2025. 3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4451/2025 R.G. introdotto con ricorso del 19/06/2025 da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la separazione personale tra ) Parte_1 C.F._1
e ) alle condizioni di cui all'intesa da loro Controparte_1 C.F._2 raggiunta in occasione dell'udienza del 18/11/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò (LE) per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 15/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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