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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 1366/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 7945/2020 pubblicata il 24.11.2020, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Zazzaro Parte_1 P.IVA_1
CA (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._1
quest'ultima in Pozzuoli (NA), alla Via Vecchia San Gennaro n. 98.
Pec e fax: fax: 081963971 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentata e difesa dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IS DI (c.f. ) presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in Giugliano in Campania (NA), al Viale dei Pini Nord n. 28;
Pec e fax 081 5096259, Email_2
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 7945/2020, pubblicata il 24/11/2020 e non notificata, il Tribunale di
Napoli accoglieva la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051
[...]
c.c., per il sinistro occorso all'attrice; condannava l'Ente al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, a favore dell'istante, della somma complessiva di euro 12.800, oltre interessi;
condannava il al pagamento delle spese processuali che Parte_1 liquidava in complessivi euro 1950,00, oltre iva e cpa come per legge.
2. A fondamento dell'azione, aveva dedotto che il giorno Controparte_1
22.6.2013, alle ore 22,30 circa, mentre percorreva a piedi via Napoli, nel Comune di strada scarsamente illuminata, si era infortunata inciampando in un sanpietrino Pt_1 non fissato correttamente al manto stradale e che, per effetto della caduta, trasportata presso il P.O. “Santa Maria delle Grazie” in le era stata diagnosticata “frattura ingranata Pt_1
a carico dell'epifisi distale del radio e a carico del processo stiloide dell'ulna polso sinistro, nonché escoriazioni e contusioni al ginocchio sinistro e destro”.
L'attrice aveva, quindi, chiesto accertarsi la responsabilità del per le lesioni subite Pt_1 con condanna al risarcimento dei danni.
3. Dichiarata la contumacia del convenuto, il tribunale accoglieva la domanda Pt_1 ritenendo che sulla base della documentazione prodotta e degli esiti della prova testimoniale, non sussistevano dubbi in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dall'istante nel libello introduttivo, per il quale, riteneva responsabile il ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pt_1
In ordine ai danni, riteneva provato che, in conseguenza del sinistro, l'istante avesse riportato le lesioni descritte in citazione ma, condividendo solo parzialmente le conclusioni rese nella relazione peritare esibita dalla procedeva ad una liquidazione equitativa CP_1 utilizzando il criterio di liquidazione tabellare enucleato dal Tribunale di Milano, in applicazione del quale riconosceva il risarcimento del danno non patrimoniale per complessivi euro 12.550,00 (euro 7300,00 da invalidità permanente e euro 5250,00 da invalidità temporanea). Liquidava, altresì, alla nche una somma a titolo di danno CP_1 emergente per le spese mediche e varie sostenute in conseguenza dell'incidente per complessivi € 250.00.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello il chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e, nel merito, il suo rigetto, sulla base di quattro motivi.
5. Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'istanza Controparte_1 inibitoria e, nel merito, per il rigetto del gravame il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione al suo procuratore antistatario.
6. Nel presente grado è stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
7. Respinta l'istanza inibitoria, la causa, dopo essere stata scardinata dalla V sezione e assegnata a questa II sezione, è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 28.5.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
8. Preliminarmente, va dato atto, d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione.
Invero, la sentenza è stata pubblicata il 24.11.2020, non è stata notificata, e l'atto d'appello
è stato notificato con pec del 23.3.2021.
Ne deriva che è stato osservato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cpc.
9. Passando al merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
10. Con il primo motivo – intitolato “annullamento della sentenza per inesistenza ovvero per nullità della notificazione dell'atto di citazione al e per avere Parte_1 quindi il Tribunale erroneamente definito “contumace” l'ente” – assorbente di ogni altra emergente censura nel merito, l'appellante deduce l'erroneità della declaratoria della sua contumacia, protestando che non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Nello specifico, l'appellante sostiene che via sia stata inesistenza della notificazione, essendo mancati gli elementi costitutivi essenziali della notificazione consistenti nell'attività di trasmissione dell'atto da parte di un soggetto con il potere giuridico di compiere tale attività e nella consegna dell'atto, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita.
Afferma, altresì, di non sapere quale atto di citazione l'attrice abbia prodotto nel precedente grado, non avendo potuto prendere visione dell'originale dello stesso, in quanto controparte aveva ritirato la propria produzione cartacea, e non avendo rinvenuto detto atto nel fascicolo telematico.
In seguito alla costituzione della in questo grado, il nell'esaminare la CP_1 Pt_1 produzione di controparte depositata in formato telematico, ha ribadito, nella comparsa conclusionale, quanto già dedotto nell'atto di appello, e cioè che l'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli non gli era stato mai notificato.
A supporto di tale doglianza ha rilevato che: l'atto prodotto dall'avv. IS, difensore anche in primo grado della sig.ra che aveva curato la notifica “in proprio” della CP_1
citazione mediante raccomandata a.r., riportava un timbro postale del 28/10/2018, ma il
28/10/2018 era domenica;
inoltre, nella relata di notifica in calce all'atto di citazione l'avvocato IS non aveva indicato il numero della raccomandata;
tale numero, poi, mancava anche sull'avviso di ricevimento che controparte aveva depositato, privo di un lato.
Ha, quindi, concluso che non vi sarebbe prova che l'avviso di ricevimento depositato si riferisca all'atto di citazione, insistendo affinché questa Corte dichiari la nullità della sentenza di primo grado.
11. Nel contrastare tali argomenti, la difesa dell'appellata sostiene che l'atto di citazione del primo grado sia stato regolarmente notificato a mezzo posta dallo stesso procuratore avv. IS, con plico consegnato all'Ufficio postale di Lago Patria in data 26.10.2018, come dimostrato da timbro postale apposto sull'atto. Inoltre, l'avvenuta notifica dell'atto di citazione sarebbe dimostrata dall'apposito timbro sull'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. depositato in atti. 12. Il motivo di gravame è fondato.
13. Giova premettere che la notifica dell'atto di citazione del primo grado è stata curata dall'avv. IS, procuratore costituito della sig.ra in forza dell'autorizzazione CP_1
alla notifica in proprio degli atti giudiziari, rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocato di Napoli, in data 10.04.2015.
14. Ciò si evince dalla relata di notifica apposta in calce al libello introduttivo ove si legge:
“Io sottoscritto Avv. DI IS del Foro di Napoli, con studio in Giugliano in
Campania (NA) al Viale Dei Pini Nord n. 28, in virtù di autorizzazione del 10.404.2015 rilasciata dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli, ai sensi dell'art. 7 della legge
21.01.1994 n. 53, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto repertoriato dal n. n. al n.
958 mediante spedizione dall'Ufficio Postale di Lago Patria a mezzo plico postale con racc.
a.r.”
15. Si rammenta che la legge n. 53/1994, modificata più volte (da ultimo con il D.Lgs.
149/2022) consente agli Avvocati di avvalersi, fra le altre modalità di notifica, di quella a mezzo servizio postale per notificare gli atti processuali civili e gli atti stragiudiziali. Tale potere è stato previsto per i soli Avvocati regolarmente iscritti agli albi e previa autorizzazione, alla sussistenza di talune condizioni, da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Il legale della parte, munito delle anzidette autorizzazioni nonché di procura alle liti, può procedere in via diretta alla notifica di atti anche a mezzo servizio postale, secondo le modalità della legge n. 890/1982.
In siffatta ipotesi gli adempimenti imposti al difensore sono i medesimi imposti all'ufficiale giudiziario: invero, nello svolgimento di siffatte attività il professionista assume la qualifica di pubblico ufficiale.
In particolare, al fine di scongiurare irregolarità nel procedimento notificatorio, il professionista è chiamato a redigere una relazione di notifica sia sull'originale che sulla copia dell'atto da notificare. Nella relata devono essere indicati una serie di dati espressamente previsti dalla legge e da riportare sui documenti a tal fine predisposti (buste e moduli appositi conformi a quelli usati dagli ufficiali giudiziari). 16. Ciò posto, nel caso in esame, dai documenti allegati dall'odierna appellata non è possibile evincere la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione del primo grado al
Parte_1
17. Nella relata su detta, invero, non vi è indicazione del numero della raccomandata, che neanche risulta riportato nell'avviso di ricevimento prodotto dalla difesa dell'appellata, quest'ultimo, peraltro, incompleto, perché reca solo il fronte sul quale è indicato il nominativo del destinatario ( e la data di consegna (30.10.2018), con in Parte_1
bianco la parte da compilare con indicazione dell'Ufficio postale di spedizione e anche privo dell'altra facciata, destinata alla compilazione del nominativo del mittente. Trattasi, quindi, di “cartolina di ritorno” che non è dato sapere a quale raccomandata sia riferibile.
18. Inoltre, non è stata depositato l'avviso di spedizione della raccomandata postale.
19. Difettano, pertanto, del tutto elementi univoci e sicuri di collegamento tra il plico spedito il 26.10.2018 (data del timbro postale apposto sulla prima ed ultima pagina dell'atto di citazione) dall'ufficio postale di Lago Patria e l'avviso di ricevimento prodotto in atti dall'appellata.
20. Ora, stante il tenore del motivo di gravame, volto a contestare l'avvenuta notifica dell'atto di citazione del primo grado al era preciso onere dell'appellata, attrice in Pt_1
primo grado, dimostrare che l'avviso di ricevimento postale del 30.10.2018 prodotto in atti si riferisse proprio alla raccomandata con cui è stato spedito l'atto di citazione dall'Ufficio postale di Lago Patria, prova del tutto fallita mancando finanche in atti la produzione dell'avviso di spedizione di detta raccomandata.
21. In difetto di prova del completamento del procedimento notificatorio si è procurata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado: difatti, in caso di violazione di un qualsivoglia presupposto stabilito dalla legge citata, la notifica compiuta dal difensore, non è inesistente, bensì nulla (Cfr. Cass. civ. 5743/2011).
22. Poiché non vi è stata costituzione del in primo grado, la detta nullità non è Pt_1
stata sanata e comporta, pertanto, la nullità del primo grado e della sentenza impugnata per omessa notifica dell'atto di citazione al convenuto in primo grado e Parte_1 destinatario dell'intrapresa azione, con rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.
23. Le ulteriori ragioni di gravame restano assorbite dall'accoglimento del primo motivo di appello.
24. In ordine alle spese, considerato che il merito del gravame non è stato delibato e che sulla nullità del giudizio non sono ravvisabili posizioni di soccombenza tra le parti costituite, vanno integralmente compensate quelle del presente grado, mentre le spese del primo grado nullo andranno liquidate dal primo giudice innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di seguito indicato ai sensi dell'art. 353 cpc
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto dal avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. Parte_1
7945/2020, pubblicata il 24/11/2020 e non notificata, così definitivamente provvede:
1- Dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente decisione;
2- Compensa le spese del grado tra le parti costituite;
3- Rimette la liquidazione delle spese del primo grado nullo al primo giudice innanzi al quale andrà riassunta la causa
Così deciso in Napoli, li 19.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Alessia Giaccio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 1366/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 7945/2020 pubblicata il 24.11.2020, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Zazzaro Parte_1 P.IVA_1
CA (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._1
quest'ultima in Pozzuoli (NA), alla Via Vecchia San Gennaro n. 98.
Pec e fax: fax: 081963971 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentata e difesa dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IS DI (c.f. ) presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in Giugliano in Campania (NA), al Viale dei Pini Nord n. 28;
Pec e fax 081 5096259, Email_2
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 7945/2020, pubblicata il 24/11/2020 e non notificata, il Tribunale di
Napoli accoglieva la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051
[...]
c.c., per il sinistro occorso all'attrice; condannava l'Ente al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, a favore dell'istante, della somma complessiva di euro 12.800, oltre interessi;
condannava il al pagamento delle spese processuali che Parte_1 liquidava in complessivi euro 1950,00, oltre iva e cpa come per legge.
2. A fondamento dell'azione, aveva dedotto che il giorno Controparte_1
22.6.2013, alle ore 22,30 circa, mentre percorreva a piedi via Napoli, nel Comune di strada scarsamente illuminata, si era infortunata inciampando in un sanpietrino Pt_1 non fissato correttamente al manto stradale e che, per effetto della caduta, trasportata presso il P.O. “Santa Maria delle Grazie” in le era stata diagnosticata “frattura ingranata Pt_1
a carico dell'epifisi distale del radio e a carico del processo stiloide dell'ulna polso sinistro, nonché escoriazioni e contusioni al ginocchio sinistro e destro”.
L'attrice aveva, quindi, chiesto accertarsi la responsabilità del per le lesioni subite Pt_1 con condanna al risarcimento dei danni.
3. Dichiarata la contumacia del convenuto, il tribunale accoglieva la domanda Pt_1 ritenendo che sulla base della documentazione prodotta e degli esiti della prova testimoniale, non sussistevano dubbi in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dall'istante nel libello introduttivo, per il quale, riteneva responsabile il ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pt_1
In ordine ai danni, riteneva provato che, in conseguenza del sinistro, l'istante avesse riportato le lesioni descritte in citazione ma, condividendo solo parzialmente le conclusioni rese nella relazione peritare esibita dalla procedeva ad una liquidazione equitativa CP_1 utilizzando il criterio di liquidazione tabellare enucleato dal Tribunale di Milano, in applicazione del quale riconosceva il risarcimento del danno non patrimoniale per complessivi euro 12.550,00 (euro 7300,00 da invalidità permanente e euro 5250,00 da invalidità temporanea). Liquidava, altresì, alla nche una somma a titolo di danno CP_1 emergente per le spese mediche e varie sostenute in conseguenza dell'incidente per complessivi € 250.00.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello il chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e, nel merito, il suo rigetto, sulla base di quattro motivi.
5. Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'istanza Controparte_1 inibitoria e, nel merito, per il rigetto del gravame il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione al suo procuratore antistatario.
6. Nel presente grado è stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
7. Respinta l'istanza inibitoria, la causa, dopo essere stata scardinata dalla V sezione e assegnata a questa II sezione, è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 28.5.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
8. Preliminarmente, va dato atto, d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione.
Invero, la sentenza è stata pubblicata il 24.11.2020, non è stata notificata, e l'atto d'appello
è stato notificato con pec del 23.3.2021.
Ne deriva che è stato osservato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cpc.
9. Passando al merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
10. Con il primo motivo – intitolato “annullamento della sentenza per inesistenza ovvero per nullità della notificazione dell'atto di citazione al e per avere Parte_1 quindi il Tribunale erroneamente definito “contumace” l'ente” – assorbente di ogni altra emergente censura nel merito, l'appellante deduce l'erroneità della declaratoria della sua contumacia, protestando che non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Nello specifico, l'appellante sostiene che via sia stata inesistenza della notificazione, essendo mancati gli elementi costitutivi essenziali della notificazione consistenti nell'attività di trasmissione dell'atto da parte di un soggetto con il potere giuridico di compiere tale attività e nella consegna dell'atto, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita.
Afferma, altresì, di non sapere quale atto di citazione l'attrice abbia prodotto nel precedente grado, non avendo potuto prendere visione dell'originale dello stesso, in quanto controparte aveva ritirato la propria produzione cartacea, e non avendo rinvenuto detto atto nel fascicolo telematico.
In seguito alla costituzione della in questo grado, il nell'esaminare la CP_1 Pt_1 produzione di controparte depositata in formato telematico, ha ribadito, nella comparsa conclusionale, quanto già dedotto nell'atto di appello, e cioè che l'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli non gli era stato mai notificato.
A supporto di tale doglianza ha rilevato che: l'atto prodotto dall'avv. IS, difensore anche in primo grado della sig.ra che aveva curato la notifica “in proprio” della CP_1
citazione mediante raccomandata a.r., riportava un timbro postale del 28/10/2018, ma il
28/10/2018 era domenica;
inoltre, nella relata di notifica in calce all'atto di citazione l'avvocato IS non aveva indicato il numero della raccomandata;
tale numero, poi, mancava anche sull'avviso di ricevimento che controparte aveva depositato, privo di un lato.
Ha, quindi, concluso che non vi sarebbe prova che l'avviso di ricevimento depositato si riferisca all'atto di citazione, insistendo affinché questa Corte dichiari la nullità della sentenza di primo grado.
11. Nel contrastare tali argomenti, la difesa dell'appellata sostiene che l'atto di citazione del primo grado sia stato regolarmente notificato a mezzo posta dallo stesso procuratore avv. IS, con plico consegnato all'Ufficio postale di Lago Patria in data 26.10.2018, come dimostrato da timbro postale apposto sull'atto. Inoltre, l'avvenuta notifica dell'atto di citazione sarebbe dimostrata dall'apposito timbro sull'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. depositato in atti. 12. Il motivo di gravame è fondato.
13. Giova premettere che la notifica dell'atto di citazione del primo grado è stata curata dall'avv. IS, procuratore costituito della sig.ra in forza dell'autorizzazione CP_1
alla notifica in proprio degli atti giudiziari, rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocato di Napoli, in data 10.04.2015.
14. Ciò si evince dalla relata di notifica apposta in calce al libello introduttivo ove si legge:
“Io sottoscritto Avv. DI IS del Foro di Napoli, con studio in Giugliano in
Campania (NA) al Viale Dei Pini Nord n. 28, in virtù di autorizzazione del 10.404.2015 rilasciata dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli, ai sensi dell'art. 7 della legge
21.01.1994 n. 53, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto repertoriato dal n. n. al n.
958 mediante spedizione dall'Ufficio Postale di Lago Patria a mezzo plico postale con racc.
a.r.”
15. Si rammenta che la legge n. 53/1994, modificata più volte (da ultimo con il D.Lgs.
149/2022) consente agli Avvocati di avvalersi, fra le altre modalità di notifica, di quella a mezzo servizio postale per notificare gli atti processuali civili e gli atti stragiudiziali. Tale potere è stato previsto per i soli Avvocati regolarmente iscritti agli albi e previa autorizzazione, alla sussistenza di talune condizioni, da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Il legale della parte, munito delle anzidette autorizzazioni nonché di procura alle liti, può procedere in via diretta alla notifica di atti anche a mezzo servizio postale, secondo le modalità della legge n. 890/1982.
In siffatta ipotesi gli adempimenti imposti al difensore sono i medesimi imposti all'ufficiale giudiziario: invero, nello svolgimento di siffatte attività il professionista assume la qualifica di pubblico ufficiale.
In particolare, al fine di scongiurare irregolarità nel procedimento notificatorio, il professionista è chiamato a redigere una relazione di notifica sia sull'originale che sulla copia dell'atto da notificare. Nella relata devono essere indicati una serie di dati espressamente previsti dalla legge e da riportare sui documenti a tal fine predisposti (buste e moduli appositi conformi a quelli usati dagli ufficiali giudiziari). 16. Ciò posto, nel caso in esame, dai documenti allegati dall'odierna appellata non è possibile evincere la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione del primo grado al
Parte_1
17. Nella relata su detta, invero, non vi è indicazione del numero della raccomandata, che neanche risulta riportato nell'avviso di ricevimento prodotto dalla difesa dell'appellata, quest'ultimo, peraltro, incompleto, perché reca solo il fronte sul quale è indicato il nominativo del destinatario ( e la data di consegna (30.10.2018), con in Parte_1
bianco la parte da compilare con indicazione dell'Ufficio postale di spedizione e anche privo dell'altra facciata, destinata alla compilazione del nominativo del mittente. Trattasi, quindi, di “cartolina di ritorno” che non è dato sapere a quale raccomandata sia riferibile.
18. Inoltre, non è stata depositato l'avviso di spedizione della raccomandata postale.
19. Difettano, pertanto, del tutto elementi univoci e sicuri di collegamento tra il plico spedito il 26.10.2018 (data del timbro postale apposto sulla prima ed ultima pagina dell'atto di citazione) dall'ufficio postale di Lago Patria e l'avviso di ricevimento prodotto in atti dall'appellata.
20. Ora, stante il tenore del motivo di gravame, volto a contestare l'avvenuta notifica dell'atto di citazione del primo grado al era preciso onere dell'appellata, attrice in Pt_1
primo grado, dimostrare che l'avviso di ricevimento postale del 30.10.2018 prodotto in atti si riferisse proprio alla raccomandata con cui è stato spedito l'atto di citazione dall'Ufficio postale di Lago Patria, prova del tutto fallita mancando finanche in atti la produzione dell'avviso di spedizione di detta raccomandata.
21. In difetto di prova del completamento del procedimento notificatorio si è procurata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado: difatti, in caso di violazione di un qualsivoglia presupposto stabilito dalla legge citata, la notifica compiuta dal difensore, non è inesistente, bensì nulla (Cfr. Cass. civ. 5743/2011).
22. Poiché non vi è stata costituzione del in primo grado, la detta nullità non è Pt_1
stata sanata e comporta, pertanto, la nullità del primo grado e della sentenza impugnata per omessa notifica dell'atto di citazione al convenuto in primo grado e Parte_1 destinatario dell'intrapresa azione, con rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.
23. Le ulteriori ragioni di gravame restano assorbite dall'accoglimento del primo motivo di appello.
24. In ordine alle spese, considerato che il merito del gravame non è stato delibato e che sulla nullità del giudizio non sono ravvisabili posizioni di soccombenza tra le parti costituite, vanno integralmente compensate quelle del presente grado, mentre le spese del primo grado nullo andranno liquidate dal primo giudice innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di seguito indicato ai sensi dell'art. 353 cpc
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto dal avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. Parte_1
7945/2020, pubblicata il 24/11/2020 e non notificata, così definitivamente provvede:
1- Dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente decisione;
2- Compensa le spese del grado tra le parti costituite;
3- Rimette la liquidazione delle spese del primo grado nullo al primo giudice innanzi al quale andrà riassunta la causa
Così deciso in Napoli, li 19.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Alessia Giaccio