Art. 3.
L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica".
L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica".