Articolo 3 della Legge 25 marzo 1958, n. 260
Articolo 2Articolo 4
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23 aprile 1958
Art. 3.
L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica".
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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