Versione
23 aprile 1958
23 aprile 1958
Art. 3.
L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica".
L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica".
Giurisprudenza • 35
- 1. Trib. Catania, sentenza 11/01/2023, n. 146Provvedimento: […] Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente»; mentre all'art. 3 della legge del 1958 n. 260, prevede che "Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona delLeggi di più...
- decreto ingiuntivo·
- amministrazione statale·
- spese di lite·
- art. 11 R.D. 1611/1933·
- avvocatura dello Stato·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 3 legge 260/1958·
- revoca decreto ingiuntivo·
- legittimazione processuale passiva